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QUALI ETICHETTE PER I PRODOTTI ALIMENTARI?

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sicurezza alimentare, HACCP

06/04/2006

Una breve guida all’indicazione dell’origine dei prodotti agricoli sulle etichette, indicazione che consente una maggiore tutela dei consumatori e scelte consapevoli.

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I PRODOTTI AGRICOLI CON L’INDICAZIONE OBBLIGATORIA DELL’ORIGINE*

Numerosi sono i prodotti agricoli che, in seguito a provvedimenti nazionali e comunitari, sono soggetti all’indicazione obbligatoria dell’origine in etichetta.

LATTE FRESCO

Il Decreto MiPAF (Ministero delle politiche agricole e forestali, ndr) del 14 gennaio 2005,“Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte”, definisce, fra le altre cose, le indicazioni obbligatorie sull’origine da riportare sulle confezioni di latte fresco. Nel caso in cui sia possibile dimostrare la provenienza del latte fino agli allevamenti di origine,sulle etichette del latte fresco deve essere riportata obbligatoriamente la dicitura:

“ZONA DI MUNGITURA”, seguita dall’indicazione del comune della provincia o della regione nella quale sono ubicate le stalle. In alternativa, è possibile indicare solamente il nome del paese, ad esempio Italia. Se il latte proviene da più Stati membri, andrà messa l’indicazione: Ue.

Nel caso in cui non sia possibile dimostrare la provenienza del latte fino agli allevamenti di origine, sulle etichette deve essere riportata obbligatoriamente la dicitura:

“PROVENIENZA DEL LATTE”, seguita dall’indicazione della provincia o della regione nella quale sono ubicate le stalle. Inalternativa, è possibile indicare solamente il nome del paese dal quale proviene il latte, ad esempio Italia. Se il latte proviene da più Stati membri, andrà messa l’indicazione: Ue. Se il latte proviene sia da paesi Ue che extracomunitari o solo daquesti ultimi, l’indicazione da riportare è: Paesi terzi.

CARNE BOVINA

Il Regolamento Ce n. 1760 del 17 luglio 2000 istituisce l’obbligo diuna specifica etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina. Dal 1° gennaio 2002 la carne bovina immessa al consumo deve essere corredata da una etichetta contenente le seguenti informazioni:

- un codice di identificazione del singolo animale da cuiprovengono le carni o il numero di identificazione di un gruppo di animali;

- nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui è situato il macello;

- nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui è situato il laboratorio di sezionamento;

- nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui è nato l’animale;

- nome dello Stato membro o del Paese terzo (eventualmente più di uno) in cui è stato effettuato l’ingrasso.

ORTOFRUTTICOLI

Il Regolamento Ce n. 2200 del 28 ottobre 1996 stabilisce che sulleetichette dei prodotti ortofrutticoli è obbligatorio, fra le altre cose, indicare:

- il Paese d’origine, eventualmente anche la zona di produzione (provincia-regione);

- la varietà, la categoria (extra, I°, II°) ed il calibro.�L’obbligo non riguarda gli agricoltori che vendono i prodotti ortofrutticoli direttamente ai consumatori.

UOVA

Il Regolamento Ce n. 2052 del novembre 2003, relativo alle norme di commercializzazione applicabili alle uova, stabilisce l’obbligodi etichettatura delle uova a partire dal 1° gennaio 2004. Da tale data sul guscio dovrà comparire un codice alfanumerico così composto:

- un numero, posto all’inizio, che indica il tipo di allevamento (0 per la produzione biologica, 1 all’aperto, 2 a terra, 3 in gabbia);

- la sigla dello Stato in cui è stato deposto (IT per il nostro Paese);

- il codice ISTAT del Comune;

- la sigla della Provincia;

- un numero progressivo che identifica l’allevamento.

MIELE

Dal primo agosto 2004, con l’entrata in vigore del DecretoLegislativo n. 179 del maggio 2004, in attuazione della Direttiva comunitaria n. 110 del 2001, sulle confezioni di miele deve essere riportata l’indicazione relativa al Paese o ai Paesi d’origine in cui il miele è stato raccolto.

La parola “Italia” presente sulle confezioni di miele indica il prodotto raccolto interamente sul territorio nazionale.

POLLAME

Con l’entrata in vigore, il 17 ottobre 2005, dell’ordinanza 26 agosto 2005 del Ministero della Salute, si estende anche al pollame l’obbligo di riportare in etichetta il paese d’origine delle carni. Nel caso di polli allevati nel nostro Paese, il macellatore sulle etichette deve riportare le seguenti informazioni:

- la sigla IT oppure Italia, seguita dal numero identificativo di registrazione dell’allevamento di provenienza degli animali;

- la data o il numero di lotto di macellazione;

- il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.

Nel caso le carni siano sottoposte ad operazioni di sezionamento, l’etichetta deve riportare le seguenti informazioni:

- la sigla IT oppure Italia, seguita dalla sigla della provincia o province degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni;

- la data di sezionamento o il numero di lotto di sezionamento;

- il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.

PASSATA DI POMODORO

L’articolo 1 del Decreto 23 settembre 2005 emanato dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il MiPAF stabilisce che la passata di pomodoro è solamente quella ottenuta “direttamente da pomodoro fresco, sano e maturo, avente il colore, l’aroma ed il gusto caratteristici del frutto da cui proviene, per spremitura, eventuale separazione di bucce e semi e parziale eliminazione dell’acqua di costituzione in modo che il residuo ottico rifrattometrico risulti compreso tra 5 e 12 gradi Brix, con una tolleranza di 3%, al netto del sale aggiunto”.

È consentita l’aggiunta di sale, correttori di acidità, spezie, erbe, piante aromatiche, mentre la presenza di bucce e di semi non deve superare il limite del 4% in peso del prodotto finito.

Il decreto pone fine alla vendita con la dicitura“passata di pomodoro” di derivati del pomodoro ottenuti per diluizione di prodotto concentrato, spesso proveniente dall’estero. Questo prodotto potrà essere commercializzato solamente con nomi differenti, evitando così il rischio di generare confusione nel consumatore e di penalizzare chi produce la vera passata di pomodoro. Dal 15 giugno 2006, inoltre, sull’etichetta della passata di pomodoro dovrà essere riportata l’indicazione della zona di coltivazione del pomodoro fresco utilizzato (Decreto MiPAF del 17 febbraio 2006). Un’informazione utile per consentire ai consumatori di effettuare scelte di acquisto consapevoli e per valorizzare la provenienza delle materie prime agricole.

L’ETICHETTATURA D’ORIGINE PER TUTTI GLI ALIMENTI

Per rispondere alle richieste di conoscenza dei consumatori circa il luogo d’origine dei prodotti agroalimentari, nell’agosto del 2004 è stata emanata la Legge n. 204 che prevede di estendere a tutti gli alimenti l’indicazione obbligatoria dell’origine in etichetta. L’articolo 1 bis della legge stabilisce che: “Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l’etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l’indicazione del luogo di origine o provenienza”. Precisando che: “Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.”

Il MiPAF, assieme al Ministero delle Attività Produttive, dovrà definire, per ciascun prodotto agroalimentare, le modalità con le quali indicare sull’etichetta il luogo di origine, previa verifica e parere positivo da parte dell’Unione Europea.

 

 

* tratto da “Guida per le imprese agricole e agroalimentari” delMinistero delle politiche agricole e forestali

 

 

 

 

 

 

 

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