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Entrerà in vigore l’8 agosto il decreto legislativo n.181/2003, approvato dal Consiglio dei ministri del 29 maggio 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio scorso, che ha modificato le regole in materia di etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari.
Il provvedimento, " Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. ", apporta correzioni al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
Il decreto legislativo n.181/2003 dispone che l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione del prodotto devono assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore.
L'etichettatura pertanto non deve indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare (natura, composizione, quantità, conservazione, origine o provenienza, modo di fabbricazione …).
Le informazioni fornite dall’etichetta non devono inoltre attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede o suggerire che il prodotto alimentare possieda caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche.
Il provvedimento impone inoltre che le etichette non debbano attribuire al prodotto alimentare “proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana ne' accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.”
Con il nuovo decreto le indicazioni della data di scadenza e del termine minimo di conservazione vengono separate.
Il termine minimo di conservazione (data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione ed è indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro") è determinato dal produttore/confezionatore o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell'Unione europea, ed è apposto sotto la sua diretta responsabilità.
Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazione e' sostituito dalla data di scadenza; essa deve essere preceduta dalla dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data stessa o dalla menzione del punto della confezione in cui figura.
Il nuovo provvedimento prevede l’emanazione e di un decreto interministeriale per la determinazione della data di scadenza del latte fresco sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica.
Per quanto riguarda la vendita di prodotti sfusi, l’art. 13 del decreto legislativo n.181/2003 modifica profondamente l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
Vi è l’eliminazione di discriminazioni tra i prodotti di pasticceria, gelateria, panetteria e gastronomia, in ciò che concerne la realizzazione del cartello unico degli ingredienti o, in sostituzione, di un registro a disposizione degli acquirenti posto ben in vista.
Riguardo alle acque diverse da quelle minerali naturali e di sorgente, somministrate sfuse, il decreto precisa che “le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata" se è stata addizionata di anidride carbonica.
Il provvedimento, " Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. ", apporta correzioni al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
Il decreto legislativo n.181/2003 dispone che l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione del prodotto devono assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore.
L'etichettatura pertanto non deve indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare (natura, composizione, quantità, conservazione, origine o provenienza, modo di fabbricazione …).
Le informazioni fornite dall’etichetta non devono inoltre attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede o suggerire che il prodotto alimentare possieda caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche.
Il provvedimento impone inoltre che le etichette non debbano attribuire al prodotto alimentare “proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana ne' accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.”
Con il nuovo decreto le indicazioni della data di scadenza e del termine minimo di conservazione vengono separate.
Il termine minimo di conservazione (data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione ed è indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro") è determinato dal produttore/confezionatore o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell'Unione europea, ed è apposto sotto la sua diretta responsabilità.
Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazione e' sostituito dalla data di scadenza; essa deve essere preceduta dalla dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data stessa o dalla menzione del punto della confezione in cui figura.
Il nuovo provvedimento prevede l’emanazione e di un decreto interministeriale per la determinazione della data di scadenza del latte fresco sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica.
Per quanto riguarda la vendita di prodotti sfusi, l’art. 13 del decreto legislativo n.181/2003 modifica profondamente l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
Vi è l’eliminazione di discriminazioni tra i prodotti di pasticceria, gelateria, panetteria e gastronomia, in ciò che concerne la realizzazione del cartello unico degli ingredienti o, in sostituzione, di un registro a disposizione degli acquirenti posto ben in vista.
Riguardo alle acque diverse da quelle minerali naturali e di sorgente, somministrate sfuse, il decreto precisa che “le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata" se è stata addizionata di anidride carbonica.
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