DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E RISCHI PER LA SALUTE
Una sentenza della Corte di giustizia europea del 24 novembre 2005 (nel procedimento C-366/04) ha confermato la europea conferma la validità di una normativa austriaca che applica criteri severi per la tutela dei consumatori: gli alimenti dei distributori automatici devono sempre essere incartati. Questo anche se nella normativa comunitaria (la direttiva 93/43/CEE) non disciplina il requisito del confezionamento degli alimenti per i distributori automatici.
Il ricorso era stato presentato da un commerciante austriaco che riteneva che il procedimento aperto a suo carico rappresentasse l’equivalente di una restrizione quantitativa all’importazione.
La Corte ha però osservato che per «costante giurisprudenza, una normativa nazionale che ostacola la libera circolazione delle merci non è necessariamente in contrasto con il diritto comunitario qualora possa essere giustificata da una delle ragioni di interesse generale elencate nell’articolo 30 CE, o da una delle esigenze imperative sancite dalla giurisprudenza della Corte se la normativa nazionale è indistintamente applicabile».
La corte ha sottolineato come divieto aumenta considerevolmente il grado di sicurezza dei prodotti alimentari in questione. I consumatori che acquistano dolciumi non confezionati contenuti in distributori automatici devono necessariamente toccare la merce, nonché il dispositivo di raccolta, con le mani nude, senza averle preliminarmente lavate. Il giudice ritiene quindi che una contaminazione di tale dispositivo da parte di germi patogeni ed un trasferimento di questi ultimi sulle merci prelevate dal cliente non siano affatto meramente teorici.
La sentenza (disponibile per gli abbonati)
Fonte: Cittadinolex
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