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Mesoteliomi in Italia: una sfida sanitaria attuale
Il mesotelioma è un tumore raro e aggressivo che colpisce principalmente la pleura, la membrana che riveste i polmoni. Può interessare anche il peritoneo, il pericardio e la tunica vaginale del testicolo. In Italia, il mesotelioma è strettamente correlato all’esposizione all’amianto, materiale ampiamente utilizzato fino agli anni Novanta per le sue proprietà isolanti e ignifughe.
Secondo i dati più recenti, nel 2021 l’Italia ha registrato 518 decessi per mesotelioma, il numero più alto nell’Unione Europea. Tra il 2010 e il 2020, inoltre, in media 1.545 persone all’anno sono decedute per mesotelioma, per un totale di quasi 17.000 casi. Dei decessi osservati in media ogni anno, 25 (l’1,7%) riguardavano individui con un’età uguale o inferiore ai 50 anni. (Fonte: Rapporto Istisan 24/18 dell’Istituto Superiore di Sanità)

Il principale fattore di rischio per il mesotelioma è l’esposizione all’amianto. Le fibre di amianto, se inalate o ingerite, possono rimanere nell’organismo per decenni, causando infiammazione cronica e danni cellulari che possono evolvere in tumori maligni. Il periodo di latenza può variare tra i 20 e i 50 anni, rendendo difficile la diagnosi precoce.

Negli ultimi anni, grazie alle agevolazioni fiscali, si è assistito a un notevole aumento di ristrutturazioni e rifacimenti di centrali termiche e caldaie. Quanti committenti o datori di lavoro degli operatori che hanno effettuato tali attività si sono posti il problema della presenza di amianto? Considerando che molte di queste abitazioni furono costruite a cavallo degli anni Novanta, è probabile che caldaie, parti di impianti o di strutture contenessero amianto.
Chi ha tutelato questi lavoratori potenzialmente esposti alle fibre? Quanti di questi svilupperanno una malattia legata all’inalazione di fibre nel corso dei prossimi 20-30 anni?
La Direttiva Europea UE2023/2668, che dovrà essere recepita in Italia entro il 21 dicembre 2025, prevede che: “Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione in locali costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto relativo all’amianto (L. 257/92 - che consentiva il commercio di taluni manufatti fino al 1994), i datori di lavoro adottino ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, in particolare richiedendo informazioni ai proprietari dei locali…”. Ci si chiede quanti si siano premurati di ottenere le dovute informazioni e quanti abbiano provveduto a tutelare i lavoratori che hanno operato su questi manufatti.
Il D.M. 6/9/94 prevede che il proprietario di un immobile nomini un Responsabile del Rischio Amianto (RRA), qualora vengano individuati, nel corso del censimento amianto, materiali contenenti questo minerale. La figura del RRA è il soggetto che conosce l’ubicazione e la qualità dei manufatti contenenti amianto presenti in un immobile e che deve essere interpellato in caso di attività di manutenzione. Sarà questa persona a valutare le modalità esecutive, al fine di ridurre il rischio di esposizione alle fibre d’amianto per gli operatori addetti alla manutenzione.
Nonostante tale obbligo sia stato introdotto da ormai trent’anni per il proprietario dell’immobile, è possibile desumere che tale nomina venga effettuata molto più spesso da società di gestione di patrimoni immobiliari, mentre è meno frequente che la nomina venga attivata da soggetti privati, anch’essi sottoposti all’obbligo.
Il Ruolo del Responsabile del Rischio Amianto
La gestione del rischio amianto è una questione cruciale per la tutela della salute nei luoghi di lavoro e negli ambienti residenziali. Il responsabile del rischio amianto è una figura chiave incaricata di coordinare le attività di prevenzione, monitoraggio e bonifica, garantendo il rispetto della normativa vigente.
Compiti e Responsabilità
Il responsabile del rischio amianto svolge diverse funzioni cruciali:
- Valutazione del rischio: Effettua ispezioni per individuare la presenza di materiali contenenti amianto (MCA) e ne valuta il livello di rischio.
- Redazione del piano di gestione: Elabora un piano che definisce le misure preventive e le procedure operative in caso di intervento su MCA.
- Formazione e informazione: Organizza corsi di formazione per i lavoratori esposti e sensibilizza il personale sui rischi correlati all’amianto.
- Monitoraggio ambientale: Supervisiona le attività di controllo periodico e verifica l’efficacia delle misure adottate.
- Gestione delle emergenze: Coordina le azioni in caso di rilascio accidentale di fibre di amianto.
Requisiti Professionali
Per ricoprire questo ruolo, il responsabile deve possedere:
- Competenze tecniche specifiche in materia di amianto e sicurezza sul lavoro.
- Formazione certificata, spesso richiesta da normative nazionali specifiche.
- Capacità di gestione del rischio e di coordinamento delle attività di bonifica.
In Italia, la gestione del rischio amianto è regolamentata dal D.Lgs. 81/2008, che stabilisce obblighi precisi per i datori di lavoro e per i responsabili della sicurezza. Inoltre, il DM 6 settembre 1994 fornisce linee guida specifiche per la gestione dei MCA.
Il responsabile del rischio amianto svolge un ruolo fondamentale nella tutela della salute pubblica e dell’ambiente. La sua attività contribuisce a ridurre significativamente i rischi di esposizione, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti.
Modulo 1: Addetto al censimento dei MCA da 16 ore – 17 e 26 giugno 2025
scarica la scheda di iscrizione
Modulo 2: Il responsabile rischio amianto da 24 ore – 17, 26 giugno e 2 luglio 2025
scarica la scheda di iscrizione
Valido come aggiornamento RSPP, ASPP, formatori area 2, coordinatori, HSE (area tecnica sicurezza sul lavoro) e consulenti AiFOS (ambito sicurezza sul lavoro).
Per ulteriori informazioni, contattare:
Davide Faccini - AZ Safe Srl
formazione@az-safe.it - Tel. 03621542118
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Mario Gobbi | 04/06/2025 (16:19:41) |
| A distanza di più di 30 anni dal divieto di utilizzare l'amianto sarebbe interessante sapere quanti casi di mesotelioma abbiano interessati lavoratori che hanno effettuato bonifiche, smaltimento, ristrutturazione di edifici e manutenzione di caldaie e simili, dal 2010 in poi e che quindi non sono in relazione con le esposizioni degli anni 70 e 80 come la maggior parte dei lavoratori che ancora vediamo. | |