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Sicurezza in agricoltura: linee guida per la prevenzione

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: SGSL, MOG, dlgs 231/01

05/11/2009

Le linee guida della Regione Lombardia per la prevenzione di infortuni e malattie nel comparto agricolo: il nuovo modello organizzativo relativo alla sorveglianza sanitaria e la linea operativa per la gestione del parco macchine.

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PuntoSicuro si è occupato più volte in questi mesi dei problemi relativi alla prevenzione di infortuni e malattie professionali nel comparto agricolo, sia in relazione agli atti e agli approfondimenti del convegno “Le nuove norme del testo unico applicate al settore agricolo”, sia in riferimento a esempi di incidenti che abbiamo trattato, e tratteremo ancora, nella rubrica “Imparare dagli errori”.
Mantenendo salda la nostra attenzione relativa alle problematiche del settore, alle novità e alle eventuali criticità del Decreto legislativo 81/2008, segnaliamo in questo articolo due provvedimenti che la Regione Lombardia ha emanato per migliorare la sicurezza degli operatori impegnati nel comparto agricolo.



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Il primo documento è il Decreto regionale n. 3959 del 22 aprile 2009 relativo alle “Linee Guida per la Sorveglianza Sanitaria in Agricoltura”, linee guida che prevedono appunto una sorveglianza sanitaria comune a tutti i lavoratori del settore agricolo con accertamenti specifici per sottogruppi: agenti biologi (zoonosi), addetti agli allevamenti (suini, bovini, ovo-caprini), allergopatie professionali, rumore, vibrazioni, agenti chimici.

Queste linee guida, a cura del Laboratorio di Approfondimento Agricoltura Sottogruppo Sorveglianza Sanitaria, partono da un’analisi del bisogno e dalla constatazione di una “significativa carenza di prevenzione nel settore”.
È dunque necessario realizzare un “salto nella qualità e quantità degli interventi preventivi in agricoltura, tenendo anche conto del fatto che, in questo settore, gli interventi preventivi svolti a favore dei lavoratori si riverberano anche sulla qualità degli alimenti prodotti e su un maggior rispetto dell'ambiente da parte delle imprese agricole”.

Con il D. Lgs. 81/2008 – ricordando che il decreto della Regione Lombardia è precedente all’emanazione del successivo decreto “correttivo” 106/2009 - si aprirebbe la possibilità che anche i lavoratori di aziende famigliari possano accedere, su base volontaria, alla sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro.
Tuttavia la “possibilità di migliorare la presenza della Medicina e dell'Igiene del Lavoro in agricoltura richiede una analisi dettagliata della realtà agricola e delle sue specificità, dato che alcune caratteristiche ‘strutturali’ del settore sono state finora un ostacolo oggettivo a uno sviluppo sufficiente a garantirne un'efficacia in termini di sanità pubblica e a permettere la raccolta di dati affidabili”, ad esempio in riferimento alla “polverizzazione e dispersione sul territorio delle aziende in termini di addetti - spesso lavoratori autonomi - e di dimensioni”.

Il nuovo modello organizzativo relativo alla sorveglianza sanitaria si svolgerà su tre livelli diversi:
- realizzazione e progressiva messa a punto di piani di sorveglianza sanitaria: si partirà “sulla base di un protocollo minimo, ritenuto indispensabile, dal quale partire per perfezionare le proposte ed individuare protocolli per specifici settori di produzione;
- “messa a punto di proposte organizzative specifiche, centrate sulla collaborazione con le Associazioni che possono svolgere un'azione di consenso e di incoraggiamento utilissima per creare la consapevolezza della necessità della Sorveglianza Sanitaria;
- individuazione di specifici settori critici, e preparazione di specifiche indicazioni”.

Un problema particolarmente rilevante nel settore è rappresentato ad esempio dal lavoro avventizio, stagionale e temporaneo. “Saranno messe a punto specifiche indicazioni, per armonizzare a livello regionale l'approccio a questo problema e saranno realizzate specifiche sperimentazioni, per mettere a punto indicazioni organizzative adeguate”.

Un secondo documento emanato dalla Regione Lombardia è il Decreto n. 120 del 14 gennaio 2009 relativo alla “Linea operativa gestione parco macchine per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto agricolo”.

Si parte dalla constatazione che “la maggioranza degli infortuni gravi e mortali, e una quota importante di infortuni "minori" in agricoltura, si verifichi in occasione di utilizzo di macchine agricole”.
E dunque “un migliore controllo del parco macchine porterà quindi inevitabilmente ad una riduzione degli infortuni nel settore”, come attestato dall'evoluzione cui si è assistito nel territorio lombardo in questi anni: “riduzione del 27% in sei anni, con punte fino al 42% laddove si è maggiormente sviluppata una politica di prevenzione”.

La meccanizzazione – continua il documento - è “ormai capillare in agricoltura” e le macchine/attrezzature più diffuse sono:
- “trattori, in dimensioni estremamente variabili, fino a macchine inferiori a 600 Kg per giardinaggio;
- motocoltivatori e motozappatrici;
- attrezzature per la lavorazione del terreno (aratri, erpici, frese, ...);
- macchine per la coltivazione (seminatrici, spandiconcime, irroratrici,...);
- macchine semoventi/trainate per la raccolta dei prodotti (mietitrebbiatrici,   trinciacaricatrici, carri semoventi,  raccoglifrutta, rotoimballatrici, ...);
- macchine per il verde (tagliaerba, motosega, spaccalegna, ...);
- macchine per zootecnia (desilatrici, miscelatrici, trinciatrici, distributrici di insilati, ...)”.
Le “norme armonizzate cui fare riferimento per la messa a norma delle macchine e le linee guida esistenti per l'adeguamento dell'usato” sono elencate nell’Allegato 1 del documento.

Il documento regionale si occupa in specifico della “gestione della sicurezza delle macchine, la gestione del deposito e del magazzino ricambi, la gestione dell'impianto di erogazione del carburante”.

Ad esempio in relazione alla gestione della sicurezza delle macchine occorre definire un responsabile della gestione che garantisca per ogni macchina i seguenti requisiti:
- “presenza del libretto di uso e manutenzione di tutte le macchine e attrezzature;
- certificato di conformità per le macchine/attrezzature costruite dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 459/96;
- libretto di circolazione per le macchine targate;
- scheda di manutenzione per singola macchina - per trattori, macchine semoventi e trainate complesse -, di norma previsto anche dal costruttore, recante almeno le seguenti informazioni: data, descrizione del tipo di intervento (con esplicitazione dei controlli effettuati su protezioni "salvavita" - protezione completa in caso di ribaltamento, prese di forza, cardani, protezioni da contatto con organi in movimento) (Allegato 2: scheda tipo esemplificativa);
- controlli per la circolazione stradale per le macchine a ciò tenute;
- in caso di acquisto di macchina nuova o usata la presenza di tutti i requisiti di legge e la garanzia della formazione degli utilizzatori;
- In caso di cessione di macchina la individuazione, nel caso necessiti di interventi per la messa a norma, della figura che ha in capo tale incombenza”.

Ricordiamo infine la presenza di diversi allegati al documento:
- allegato 1 con i riferimenti a norme armonizzate e linee guida;
- allegato 2: schede di manutenzione;
- allegato 3: indicazioni relative ai locali di deposito macchine e attrezzi;
- allegato 4: indicazioni relative alle officine di manutenzione;
- allegato 5: indicazioni relative ai depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili.



Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità - Decreto N. 3959 del 22 aprile 2009 - Linee guida per la sorveglianza sanitaria in agricoltura.

Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità - Decreto N. 120 del 14 gennaio 2009 - Linea operativa gestione parco macchine per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto agricolo.
 



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