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Le modifiche del campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008

Le modifiche del campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: SGSL, MOG, dlgs 231/01

27/05/2016

Un intervento riepiloga le varie modifiche dei decreti legislativi attuativi del Jobs Act e della Legge Europea 2014 al campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008. Il 2015 è stato l’anno del Jobs Act e del D.Lgs. 231/2001.

 
Catania, 27 Mag – Il 2015 è stato l’anno in cui hanno visto la luce diverse normative che riguardano la tematica della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ad esempio il nuovo “Codice di prevenzione Incendi” contenuto nel Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 e i vari decreti correlati alla  legge 10 dicembre 2014, n. 183, il cosiddetto “ Jobs Act”.
Proprio per cercare di ricordare le novità in materia di tutela della salute e sicurezza, torniamo oggi a soffermarci sulle conseguenze delle nuove “semplificazioni e razionalizzazioni”, con particolare riferimento ai decreti del Jobs Act, sulla normativa vigente e sugli adempimenti delle aziende.

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E per farlo presentiamo un intervento al convegno “ La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro dopo il decreto 151/15 – Jobs Act un obiettivo comune visto da diverse angolazioni”, organizzato a Catania il 27 gennaio 2016 da AIAS (Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) e ANIS (Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza).
 
Nell’intervento “Semplificazioni e razionalizzazioni nella sicurezza sul lavoro. Un primo bilancio secondo AIAS”, a cura di Claudio Venturato, si sottolinea che il 2015 è stato l’anno dell’entrata in vigore dei sette decreti legislativi attuativi del Jobs Act.
 
Secondo il relatore:
- “nel loro complesso, essi configurano una riforma di grande rilievo del rapporto di lavoro e delle politiche attive del lavoro;
- in questo contesto hanno trovato posto anche una parziale risistemazione e alcune semplificazioni di adempimenti nel campo della sicurezza sul lavoro”.
 
Ma le particolarità del 2015, in merito all’impatto sulla normativa sulla sicurezza sul lavoro, non si fermano qui.
Il 2015 è stato anche l’anno del D.Lgs. 231/2001.
In particolare è stato l’anno “in cui la giurisprudenza sui reati in danno della sicurezza sul lavoro si è ‘accorta’ delle potenzialità dell’applicazione in questo campo del d. lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa degli enti riveniente da reato dei propri collaboratori):
- in termini di ampliamento della portata punitiva del regime sanzionatorio specifico;
- e, di riflesso, anche per le ricadute prevenzionali che tale normativa può avere”.
 
Veniamo ora alle misure di semplificazione e razionalizzazione che interessano la sicurezza sul lavoro e che sono contenute in buona parte negli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
 
Il relatore indica che “volendo rintracciare un filo conduttore, le misure introdotte possono essere classificate in quattro gruppi:
- un primo gruppo di modifiche, ascrivibili alle ‘razionalizzazioni’, riguarda il campo di applicazione, in senso sia oggettivo che soggettivo, della disciplina prevenzionistica;
- un secondo gruppo di modifiche, anche queste ascrivibili alle ‘razionalizzazioni’ riguarda gli organismi e le procedure cui è attribuita buona parte della governance del settore sicurezza sul lavoro, in quanto depositari di fondamentali funzioni;
- un terzo gruppo di modifiche (classificabili forse tra le ‘razionalizzazioni’ almeno nelle intenzioni) riguarda il regime sanzionatorio. Si tratta tuttavia per io più di modesti ritocchi, che vanno dall’eliminazione di evidenti refusi del testo precedente ad adeguamenti di importi pecuniari;
- il quarto gruppo di modifiche concerne infine una serie di semplificazioni e la predisposizione di ausili nell’adempimento di obblighi. Si possono quindi ascrivere questi interventi alla categoria delle ‘semplificazioni’”.
 
E viene fatta una prima valutazione delle misure di semplificazione e razionalizzazione:
- “mentre nel suo complesso il pacchetto ‘Jobs Act’ ha una evidente unitarietà e risponde ad una logica di notevole respiro, la parte dedicata alla sicurezza sul lavoro si risolve in un patchwork di misure puntuali;
- in questo campo appare carente una visione complessiva dei problemi;
- manca un filo conduttore unitario, al di là del ‘rattoppo’ dei tanti strappi che il tessuto normativo presenta;
- vi sono però i primi accenni ad un mutamento del rapporto tra Stato e cittadino operatore del sistema di sicurezza. Da ‘Stato di Polizia’ a Stato che sostiene i soggetti obbligati nei loro adempimenti”?
 
Rimandando ad una lettura completa dell’intervento, che si sofferma su molti aspetti del Jobs Act e di altre normative recenti, ci soffermiamo oggi su quanto indica il relatore sullemisure che ampliano e che restringono il campo di applicazione di determinati obblighi o facoltà.           
 
Questa alcune delle misure che ampliano il campo di applicazione:
- Cantieri temporanei o mobili ( Legge Europea 2014, l. 115/2015, art. 16, c. 1): “la modifica della lett.  g-bis) del comma 2 dell’art. 88 TUSL (D.Lgs. 81/2008, ndr) ripristina il campo di applicazione del Titolo IV, d.lgs. 81/2008, sottopone nuovamente alla disciplina dei cantieri temporanei o mobili, salvo il caso in cui le attività non comportino l’esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile, i lavori relativi a: impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento, riscaldamento, piccoli lavori per realizzazione o manutenzione di infrastrutture per servizi di durata fino a dieci uomini/giorno. La Commissione europea, su ricorso del RLS Bazzoni, aveva rilevato l’infrazione ( caso EU Pilot 6155/14/EMPL) della normativa europea;
- Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (aggiunta dell’art. 73-bis al TUSL):  si rimedia ad uno dei misfatti legislativi perpetrati con i c.d. decreti ‘taglia-leggi’ e ‘salva-leggi’ del 2006, ripristinando l’obbligo, per gli addetti alla conduzione di generatori di vapore, di essere in possesso di un’apposita abilitazione, a motivo dell’intrinseca pericolosità delle attrezzature in questione;
- Lavoro marittimo (Legge Europea 2014, l. 115/2015, art. 17, c.2): viene attribuita al MPLS, d’intesa con i Ministeri della salute e delle politiche sociali, la ricognizione dei lavori pericolosi per la salute o sicurezza dei minori di anni 18 imbarcati su navi mercantili o da pesca e il conseguente divieto di adibizione degli stessi a tali lavori, con sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione;
- Volontariato (modifica dell’art. 3, c. 12-bis, TUSL): le tutele già previste per varie categorie di volontari vengono estese ai volontari che prestano opera nell’ambito di associazioni religiose e di programmi internazionali di educazione non formale;
- Operatori delle attrezzature di lavoro (modifica del comma 1 lett. e) dell’art. 69 TUSL): viene estesa ai datori di lavoro che fanno uso diretto delle attrezzature di lavoro la definizione di ‘operatori’, già riferita ai lavoratori incaricati. Pertanto tali datori di lavoro avranno l’obbligo di possedere una apposita abilitazione per l’uso diretto delle attrezzature individuate con l’accordo Stato-Regioni del 22.02.2012. Non si estendono invece ai datori di lavoro le norme del Titolo III, Capo I, TUSL riferite ai soli ‘lavoratori incaricati dell’uso di una attrezzatura’, anziché agli ‘operatori’”.
 
Concludiamo questa breve presentazione dell’intervento riportando anche le misure che restringono o modificano il campo di applicazione:
- Lavoro accessorio (modifica dell’art. 3, c. 8, TUSL): “l’applicazione completa del TUSL per i lavoratori accessori è riservata ai soli casi in cui il committente è un imprenditore o un professionista, restando in ogni caso escluse le prestazioni di piccoli lavori domestici a carattere straordinario. A tutti coloro che non sono più coperti dalla tutela piena, si applicherà comunque la tutela ridotta di cui all’art. 21 (regime dei lavoratori autonomi);
- Lavoro somministrato (soppressione del comma 5 dell’art. 3 TUSL): i lavoratori somministrati vengono in base a tale norma assimilati ai dipendenti dell’utilizzatore per ogni aspetto concernente la loro salute e sicurezza sul lavoro, salvo che per gli obblighi di informazione e formazione sulle attrezzature di lavoro utilizzate, i quali restano in capo al somministratore”.
 
 
Semplificazioni e razionalizzazioni nella sicurezza sul lavoro. Un primo bilancio secondo AIAS”, a cura di Claudio Venturato (AIAS), intervento al seminario “La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro dopo il decreto 151/15 – Jobs Act un obiettivo comune visto da diverse angolazioni” (formato PDF, 1.42 MB).
        
 
Tiziano Menduto
 
 

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