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Sulla responsabilità per un infortunio su un trattore

Sulla responsabilità per un infortunio su un trattore
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

09/07/2018

Incombe sul datore di lavoro l’obbligo di verificare e di garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei propri dipendenti secondo la migliore evoluzione della scienza tecnica.


Torna la Corte di Cassazione in questa sentenza a esprimersi in merito a un infortunio accaduto a un agricoltore alla guida di un trattore privo della cintura di sicurezza pur in presenza sullo stesso di un sistema antiribaltamento. Il trattore in argomento, anche se in regola con le norme di sicurezza all’epoca della sua costruzione e immatricolazione, non era risultato adeguato e conforme alle direttive di sicurezza sopravvenute e agli indirizzi forniti in merito dal Ministero del Lavoro il quale aveva richiesto la installazione comunque su tali tipi di attrezzature di un sistema di ritenzione del conducente. Incombe sul datore di lavoro, ha infatti sostenuto la suprema Corte, l’obbligo di verificare e di garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei propri lavoratori dipendenti ovvero di individuare secondo la propria esperienze e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno della propria azienda avuto riguardo alla casistica verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro.

 

Il fatto e l’iter giudiziario

La Corte di Appello ha confermata la pronuncia con la quale il Tribunale aveva dichiarata l’amministratrice unica di un’azienda agricola responsabile del reato di cui all'art. 590, comma 3 cod. pen. e, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, l’aveva condannata alla pena di euro 500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. La stessa è stata altresì condannata al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile per la cui liquidazione ha rimesso le parti dinanzi al giudice civile.

 

All'imputata era stato contestato, nella sua qualità di datore di lavoro della società agricola, di avere, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, omesso di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori e, in particolare, per non avere dotato il trattore messo a disposizione di un lavoratore dipendente dell'idoneo sistema di ritenzione per il conducente, cagionando, così, allo stesso delle lesioni colpose giudicate guaribili in 138 giorni, cagionate dalla caduta a terra del lavoratore a seguito del ribaltamento del trattore che stava manovrando.

 

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, il lavoratore il giorno dell’infortunio era stato incaricato dal capo operaio di spostare alcune botti contenenti trattamenti anticrittogamici da effettuare sui vigneti avvalendosi del trattore citato ma lo stesso, a causa del non corretto uso dell'impianto frenante, aveva perso il controllo del mezzo, urtando contro un muro di contenimento e precipitando nella scarpata sottostante che si trovava circa un metro e mezzo al di sotto del piazzale in cui stava effettuando la manovra. Il lavoratore, a causa del capovolgimento del trattore, era fuoriuscito dall'abitacolo e era rimasto schiacciato dal veicolo che gli provocava l'inabilità al lavoro protrattasi per più di quattro mesi.

 

I giudici avevano ritenuto comprovato, in aderenza a quanto emerso nel processo, che l'infortunio si era verificato in quanto il trattore non era risultato dotato di un adeguato sistema di ritenuta del conducente che avrebbe impedito la realizzazione dell'evento lesivo. Da tale accertamento era discesa di fatto la responsabilità penale dell'imputata per avere omesso, per colpa, nella qualità di datore di lavoro e di titolare di una posizione di garanzia, di ottemperare all'obbligo di adottare le misure protettive stabilite dalla normativa sui requisiti di sicurezza dei mezzi agricoli che imponeva la dotazione su di essi degli elementi accessori specificatamente diretti ad escludere i pericoli connessi alla loro utilizzazione.

 

In particolare era stata addebitata all’imputata la violazione della normativa contemplata dal D. Lgs. n. 626 del 19/9/1994 e recepita anche dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 che impone l'apposizione del basilare dispositivo delle cinture di sicurezza, accorgimento questo che avrebbe indubbiamente ridotto al minimo il rischio di infortuni, così come anche previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 11 del 2005. La Corte distrettuale aveva ravvisata altresì, in capo all'imputata, la violazione dell'ulteriore regola cautelare costituita dall'art. 18 del citato D. Lgs. n. 81 del 2008 per non avere impedito, per colpa, la guida del trattore alla persona offesa che non aveva ricevuto alcuna formazione al riguardo.

 

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Il ricorso in cassazione e le motivazioni

Avverso la sentenza della Corte di Appello la titolare dell’azienda agricola ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia avanzando alcune motivazioni. Come principale motivazione la difesa ha osservato che, secondo quanto emerso nel corso del processo, nel caso in cui il lavoratore avesse indossato la cintura di sicurezza, rimanendo seduto saldamente al sedile del trattore, sarebbe rimasto mortalmente incastrato nell’abitacolo deformato, tra lo sterzo ed il sedile. La stessa difesa ha fatto osservare, altresì, che la Corte di Appello aveva omesso di considerare che le norme sulla sicurezza dei veicoli agricoli non comportano l'obbligo di installazione della cintura di sicurezza sui trattori, ma richiedono che sia valutato, in base al veicolo, l'effettivo rischio di schiacciamento in caso di ribaltamento e che inoltre l'imputata si era diligentemente operata per sottoporre il suo parco macchine al vaglio tecnico di una ditta specializzata che aveva rilevato la correttezza delle cautele adottate.

 

Come altra motivazione la ricorrente ha messo in evidenza l'abnormità della condotta del lavoratore in quanto si era posto volontariamente al di fuori dell’area di rischio, delimitata dalle mansioni allo stesso affidate, rispetto alle quali il datore è tenuto ad offrire il massimo della protezione e ciò ha fatto, non solo contravvenendo alle direttive ed agli ordini della titolare dell’azienda, ma anche ponendo in essere una manovra assolutamente anomala, riuscendo a catapultarsi per due metri al di sotto del livello di marcia, errando nell’uso dei freni.

 

Le decisioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il reato di cui all’imputazione è risultato già prescritto per decorso del termine massimo previsto dagli artt. 157 e segg. cod. pen. (anni sette e mesi sei) e dell'ulteriore periodo di sospensione, pari ad anni uno, mesi sei e giorni tre. La stessa Corte ha ritenuto tuttavia di effettuare l'accertamento giudiziale del reato considerata la necessità di esaminare i profili di responsabilità ai fini delle statuizioni civili di cui all'art. 578 cod. proc. pen.

 

La Sez. IV ha ritenuto infondato il ricorso presentato dall’imputata e giusta la decisione assunta dalla Corte territoriale che aveva confermata la responsabilità della stessa per l’evento accaduto. Ha posto, altresì, in evidenza che era risultata conclamata la violazione, da parte della titolare dell’azienda, delle regole cautelari previste dal D. Lgs. n. 626 del 1994 e delle linee guida elaborate con la circolare del Ministero del lavoro del 28 marzo 2007 n. 3, in quanto il trattore condotto dalla persona offesa aveva un assetto diverso da quello regolamentare, così come certificato nella relazione della Ausl e nella elevazione, a carico dell'imputata, del verbale di contravvenzione per violazione dell'art. 71, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 2008. Solo successivamente all'accaduto era stato provveduto alla apposizione dei dispositivi delle cinture di sicurezza sul trattore in questione.

 

Nelle sentenze di merito, ha precisato la Sez. IV, l'addebito mosso a carico dell’imputata si era incentrato nell'omesso adeguamento del trattore, pur conforme alla normativa vigente alla data di immatricolazione, alle successive disposizioni previste dal D Lgs. n. 626 del 1994 che aveva imposto l'apposizione di un adeguato sistema di ritenuta del conducente, recepite nel sopravvenuto D. Lgs. n. 81 del 2008, accorgimento questo che avrebbe indubbiamente ridotto al minimo il rischio di infortuni. Del resto l'adozione del sistema in parola era diretto proprio ad evitare eventi del tipo di quello verificatosi in concreto, ovvero la caduta del lavoratore dal posto di guida dipendente dalle più disparate cause, tra cui quello riconducibile ad una improvvisa perdita del controllo del mezzo e al ribaltamento dello stesso.

 

Secondo la giurisprudenza di legittimità, ha quindi precisato la suprema Corte, incombe sul datore di lavoro l'obbligo di adottare le misure protettive stabilite dalla normativa vigente, non essendo consentito che vengano usate misure diverse da quelle stabilite specie quando esse non offrono garanzia e in tal senso è risultata irrilevante la circostanza che il trattore fosse dotato di un sistema antiribaltamento nonché di un telaio metallico con funzioni di sostegno della tettoria che proteggeva l'abitacolo. La stessa ha anche osservato che “in tema di prevenzione degli infortuni, incombe sul datore di lavoro l'obbligo di verificare e garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei propri dipendenti, ovvero di individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro”. Ciò comporta il dovere di sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D. Lgs. n. 81 del 2008.

 

In merito poi al fatto che la titolare dell’azienda agricola aveva demandato ad un soggetto terzo la valutazione dei rischi di cui art. 4 del D. Lgs. n. 626 del 1994, la suprema Corte ha ricordato il principio secondo cui il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi ai lavori in esecuzione e di fornire una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza. Circa, infine, l’osservazione fatta dalla difesa sul comportamento ritenuto imprudente del lavoratore la Sez. IV ha ritenuto che non fosse stata posta in essere, da parte dell'infortunato, alcuna condotta abnorme o eccentrica idonea ad incidere in termini giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del codice penale sullo sviluppo del rapporto condizionalistico con l'evento. Del resto tale condotta del lavoratore non era stata affatto imprevedibile posto che, come già evidenziato dai giudici di merito, pur assunto con le mansioni di operaio addetto alle lavorazioni manuali nel vigneto, era solito, all'occorrenza, guidare i trattori dell'azienda su disposizione del capo operaio per far fronte alle specifiche esigenze dell'azienda avente vaste dimensioni. Tale circostanza quindi risultava nota anche alla titolare dell’azienda e in ogni caso, sarebbe stata ignorata per colpa in quanto la predetta aveva il dovere di vigilare sul rispetto della normativa di sicurezza da parte dei lavoratori.

 

Alla stregua quindi di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha annullata la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è risultato estinto per prescrizione, rimanendo comunque ferme le statuizioni civili e ha di conseguenza condannata la parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che ha liquidate in complessive euro 2.500,00 oltre le spese generali.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 13320 del 22 marzo 2018 - Pres. Fumu – Est. Tornesi – P.M. Tampieri - Ric. A.. - Incombe sul datore di lavoro l’obbligo di verificare e di garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei propri dipendenti secondo la migliore evoluzione della scienza tecnica.

 



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Rispondi Autore: Andrea Decorato - likes: 0
09/07/2018 (08:16:43)
Secondo quanto prevede il D.Lgs 81/08 Art. 2: Il Datore di Lavoro esercita poteri decisionali e di spesa e, secondo quanto riportato nel medesimo Decreto all'Art. 15 (Misure generali di tutela): valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Distinti saluti.

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