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Sulla responsabilità o meno di un preposto per l’infortunio

Sulla responsabilità o meno di un preposto per l’infortunio
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

04/07/2016

Il preposto può rispondere per l’infortunio di un lavoratore se non ha adottato le misure di sicurezza previste, ma non se la carenza che ha portato all’evento è addebitabile a un’errata politica aziendale di competenza del datore di lavoro. Di G.Porreca.

 

Chiamata a decidere su di un ricorso presentato da un datore di lavoro che per un infortunio occorso ad un lavoratore nella sua azienda aveva invocata la responsabilità del preposto, la Corte di Cassazione ha trovato l’occasione per indicare degli elementi utili per la individuazione della responsabilità per quanto accaduto sia del datore di lavoro che del preposto stesso. Il preposto, ha infatti sostenuto la suprema Corte, può rispondere per l’infortunio occorso a un lavoratore nel caso in cui lo stesso abbia omesso di adottare delle misure di prevenzione previste dall’azienda ma non anche se l’evento è da far risalire ad una carenza di organizzazione della sicurezza o alla presenza di rischi connessi naturalmente all’esercizio dell’attività aziendale in quanto, in tal caso, la responsabilità per quanto accaduto fa capo invece al datore di lavoro quale primo responsabile delle politiche di gestione della sicurezza dei propri lavoratori e delle scelte di fondo nella gestione generale dei rischi.

 

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Il fatto

La Corte d'appello ha confermata la decisione con la quale il Tribunale ha condannato il titolare di una ditta alla pena di giustizia in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di un lavoratore dipendente. All'imputato, nella sua qualità di datore di lavoro, era stata originariamente contestata la violazione dei tradizionali parametri della colpa generica e delle norme di colpa specifica indicate nel capo di imputazione, per aver omesso la valutazione dei rischi e l'adozione del corrispondente documento previsto dalla legge, con riguardo alle operazioni di vendemmia da svolgere nel quadro delle attività della sua azienda agricola. In particolare, nel caso in esame, il lavoratore, intento nelle operazioni di vendemmia, mentre raccoglieva l'uva dall'ultimo filare, arretrava fino a raggiungere a ritroso il bordo del muro di recinzione retrostante e, non accortosi del vuoto, precipitava da un'altezza di circa tre metri dal suolo riportando gravi lesioni personali comportanti una malattia della durata comunque superiore ai quaranta giorni.

 

L’imputato, avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, censurando la violazione di legge e il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per avere omesso di rilevare il difetto di legittimazione del difensore delle persone offese a costituirsi parte civile, in assenza di alcuna valida procura speciale a ciò diretta.

 

Sotto altro profilo, il ricorrente si è lamentato del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale per aver omesso di esaminare le specifiche responsabilità del preposto presente nell'occasione dell’infortunio, l'accertamento delle cui responsabilità avrebbe consentito di rilevare l'assoluta sua estraneità ad ogni profilo di colpa addebitabile a suo carico.

 

Diritto

La Corte di Cassazione ha ritenuti infondati entrambi i motivi del ricorso presentato dall’imputato. Con riferimento, in particolare, al profilo relativo alla legittimazione a costituirsi parte civile ad opera del difensore della persona offesa, la stessa ha evidenziato come la corte territoriale abbia correttamente ritenuto superata la questione attraverso il rilievo della esplicita volontà, manifestata dinanzi al giudice di primo grado da parte del lavoratore infortunato, di costituirsi parte civile attraverso il difensore ivi presente. Ha infatti richiamato in merito il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte suprema ai sensi del quale il difetto di legittimazione all'esercizio dell'azione civile da parte del difensore, per difetto di procura speciale, è sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente.

 

Per quanto riguarda la censura relativa all'asserito carattere assorbente della responsabilità del preposto, rispetto a quella del datore di lavoro, la Corte suprema ha rilevato come i giudici del merito abbiano attribuito l'evento lesivo alla responsabilità dell'imputato per avere quest'ultimo del tutto omesso di prevedere la benché minima forma di cautela in relazione a un rischio di evidente percepibilità in relazione al compimento delle ordinarie attività di vendemmia nell'azienda agricola. Si è trattato, ha infatti precisato la Sez. IV, “di un rischio naturalmente connesso all'esercizio dell'attività aziendale, suscettibile di riverberarsi sulla responsabilità del datore di lavoro quale primo responsabile delle politiche di gestione della sicurezza dei propri lavoratori; una vicenda di gestione di rischi connessi all'adozione scelte di fondo (e non già di una mera mancanza esecutiva eventualmente rimproverabile alle omissioni di un mero preposto) tipicamente riconducibile alla sfera di responsabilità del datore di lavoro”.

 

Le considerazioni appena esposte hanno quindi imposta, secondo la suprema Corte, la pronuncia del rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

 

 

Gerardo Porreca

 

Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 20984 del 19 maggio 2016 (u. p. 13 aprile 2016) -  Pres. D’Isa – Est. Dell’Utri – Ric. M.G.Z.. - Il preposto può rispondere per l’infortunio di un lavoratore se non ha adottato le misure di sicurezza previste, ma non se la carenza che ha portato all’evento è addebitabile a un’errata politica aziendale di competenza del datore di lavoro.




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Rispondi Autore: cò giuseppe - likes: 0
06/03/2017 (14:33:46)
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