Sulla responsabilità del DdL e delle figure intermedie per infortunio
Si occupa questa sentenza della Corte di Cassazione, con riferimento sostanzialmente alle disposizioni di cui all’art. 18 comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., delle responsabilità in capo alle cosiddette figure intermedie di un’azienda nel caso di un infortunio occorso a un lavoratore nell’ambito della stessa, responsabilità rapportata a quella del datore di lavoro, e lo fa formulando delle considerazioni valide, secondo la stessa Corte, anche nel caso di aziende di grandi dimensioni e costituite da unità produttive distribuite in tutto il campo nazionale e gestite dalle figure intermedie medesime.
L’eventuale responsabilità del dirigente e del preposto, ha sostenuto la suprema Corte nella sentenza, non esclude, anche nell’ambito di una struttura aziendale complessa, quella della figura alla quale il Consiglio di amministrazione di una società ha attribuito tutti i poteri e tutte le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da considerarsi pertanto il datore di lavoro dell’azienda stessa. Si tratta, riferendosi appunto alle figure intermedie, di soggetti ipoteticamente concorrenti nel vasto settore delle responsabilità ma la cui presenza in azienda non esonera comunque quella del datore di lavoro.
L’evento infortunistico e l’iter giudiziario
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale con la quale il datore di lavoro di un’azienda era stato riconosciuto colpevole delle lesioni colpose nei confronti di un lavoratore dipendente dell’azienda stessa, con violazione della disciplina antinfortunistica, ha ridotto, condannato, in conseguenza, alla pena di giustizia (multa di 1.000,00 euro), ha ridotto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la pena da 1.000,00 euro a quella di 700,00 euro di multa confermando il resto.
I Giudici di merito avevano ritenuto l’imputato responsabile, quale datore di lavoro, delle lesioni patite dall'operaio dipendente il quale, intento, con le mansioni di montatore alta tensione e tirafili, ad accompagnare il sollevamento della catena di alcuni isolatori che dovevano essere sostituiti lungo un traliccio dell'alta tensione tendendo la fune di ritorno e stando vicino alla catena, perdeva l'equilibrio e cadeva lungo un pendio andando quindi a sbattere contro una roccia sporgente dal terreno provocandosi pertanto plurime fatture e una contusione polmonare.
Il profilo di colpa individuato sussistente a carico dell'imputato, incaricato dal Consiglio di amministrazione della società di tutti i poteri e di tutte le responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, era stato di tipo sia generico che specifico per non avere in particolare progettato correttamente nel piano operativo di sicurezza l'operazione di sostituzione degli isolatori ed armamenti, non avendo tenuto conto delle specifiche condizioni ambientali presenti all'interno del cantiere, in violazione dell’art. 71, comma 2, lett. a e b, e del punto n. 3.2.5. dell'allegato VI del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, e cioè della forte inclinazione del pendio montano sul quale il lavoratore si era trovato ad operare. Entrambi i Giudici di merito avevano al riguardo osservato che il P.O.S. prevedeva solo i pericoli da sollevamento pesi in piano e che la presenza di una linea vita cui stare agganciato durante l'attività svolta avrebbe di certo impedito al lavoratore di scivolare lungo il pendio scosceso.
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
L’imputato ha ricorso in cassazione tramite il proprio difensore affidandosi a due motivazioni. Con la prima ha censurate entrambe le sentenze di merito sotto il profilo della corrispondenza tra l'editto di accusa ed il contenuto decisorio, avendo l'istruttoria smentito che il lavoratore fosse caduto a causa della trazione della fune dell'argano (nell'editto si leggeva che, essendo andata in trazione la fune dell'argano ed essendosi mossa la catena, l'operaio subiva il relativo contraccolpo e cadeva): il Tribunale, infatti, discostandosi dal capo di imputazione elevato dal Pubblico Ministero, che aveva attributo l'infortunio ad un'erronea progettazione dell'operazione di sollevamento degli isolatori, operazione concepita in modo tale da non impedire quel contraccolpo che avrebbe causato la condotta del lavoratore, aveva individuato un particolare fattore di rischio nella forte inclinazione del pendio montano sul quale il lavoratore si era trovato ad operare e, in conseguenza, una colpa del datore di lavoro nella mancata installazione di una linea vita alla quale il lavoratore si sarebbe potuto-dovuto ancorare, e ciò a prescindere dalla causa prossima dell'infortunio.
La Corte di Appello, secondo il ricorrente, sorvolando sulla descrizione del capo di imputazione, aveva ritenuto irrilevante stabilire la causa immediata della caduta dell'operaio poiché, in quel concreto contesto fattuale con un cantiere in pendenza era prevedibile che una perdita di equilibrio, qualunque ne fosse stato il motivo, avrebbe cagionato un rotolamento, attesa la forte inclinazione del terreno. La stessa Corte, inoltre, aveva disatteso le doglianze difensive svolte in appello circa la concreta dinamica dell'infortunio e circa la colpa del datore di lavoro ed avrebbe addirittura travisato i fatti, collocando erroneamente il lavoratore sul pendio impervio e l'attrezzatura su di uno spiazzo sostanzialmente pianeggiante a monte del traliccio, mentre, in realtà, l'istruttoria avrebbe dimostrato che sia l'attrezzatura che il lavoratore erano in piano sul medesimo spiazzo, collocato appunto a monte del traliccio, e che il pendio iniziava a valle del piano e proseguiva in direzione del traliccio ed oltre per cui ne sarebbe disceso la non necessità nel caso concreto di una linea vita.
Come seconda motivazione l’imputato si è lamentato del fatto che la Corte di Appello non aveva tenuto conto che era stata conferita una delega alla sicurezza a un dirigente dell’azienda e a un preposto la responsabilità della sicurezza nel cantiere e che, essendo l’impresa una società di grandi dimensioni diffusa sul territorio nazionale, non si poteva prescindere dalla sua suddivisione per settori, rami e servizi, dovendosi fare riferimento in concreto alla singola struttura aziendale nella quale appunto il dirigente e il preposto erano stati formalmente incaricati dei compiti di segnalare eventuali fattori di rischio non previsti, anche in via preventiva, in modo da poter sospendere i lavori ed informare la società affinché venisse aggiornato il P.O.S..
Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. La stessa ha messo in evidenza che qualunque fosse stata la causa "immediata" della perdita di equilibrio del lavoratore e pur ammettendo che il malcapitato si trovasse in un tratto in piano, l'assenza di una linea vita aveva, comunque, fatto sì che lo stesso fosse rotolato sino ad andare a sbattere contro il traliccio subendo le rovinose conseguenze. Del resto, ha precisato la Sez. IV, secondo quanto accertato dai Giudici di merito, il P.O.S. era generico e non prevedeva quel tipo di attività da svolgersi in zone in pendenza.
Con riferimento invece alla seconda motivazione la Corte di Cassazione ha precisato che l'eventuale responsabilità del dirigente e del preposto non sarebbe stata certo valida ad escludere quella del datore di lavoro. Facendo riferimento a tali figure, la Sezione IV ha sostenuto che “si tratta di figure ipoteticamente concorrenti nel vasto settore della responsabilità ma, in ogni caso, la presenza dei due non esonera l’imputato, da considerarsi datore di lavoro siccome incaricato dal Consiglio di amministrazione della s.p.a di tutti i poteri e di tutte le responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Corretta ha ritenuta, infine, la Corte di Cassazione la motivazione della sentenza impugnata allorché ha valorizzato il mancato rispetto della forma scritta per la delega da conferire eventualmente a un dirigente o ad altri. Il conferimento dell’incarico di "construction manager" al dirigente, ha così concluso la Corte suprema, e di "capo cantiere " al preposto, con atti entrambi firmati dai dipendenti, non è risultato avere, in realtà, il concreto contenuto di una delega scritta.
Gerardo Porreca
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