Sulla responsabilità del committente e sui rischi interferenti
Sicuramente in questi anni i temi relativi ai rischi interferenti, all’articolo 26 del Testo Unico, alle responsabilità dei committenti e all’interpretazione analogica della normativa hanno suscitato l’interesse dei nostri lettori. Per questo motivo torniamo a presentare un commento di una sentenza che il nostro giornale ha già presentato in passato - la Sentenza n. 1777 del 16 gennaio 2019 della Corte di Cassazione – attraverso un contributo del Dott. Ing. Antonio Mazzotta che ha ricoperto in questi anni, in materia di salute e sicurezza, diversi incarichi (Coordinatore, RSPP, Consulente tecnico di parte, …).
Premessa
L’infortunio mortale si è verificato nel 2003 quindi in vigenza del D.Lgs. 626/94 e, pertanto, per evitare confusione, non verrà fatto nessun riferimento al TU entrato in vigore nel 2008.
Dal commento della sentenza si evince che la tematica dibattimentale si è incentrata, quasi esclusivamente, sugli obblighi del committente (A), nei confronti della ditta incaricata (B), di adempiere all’art. 7 D.Lgs. 626/94. Cioè sull’obbligo di A di rendere edotto B sui rischi cui poteva andare incontro il suo dipendente all’interno dell’area di pertinenza dove doveva trovarsi la macchina di B per svolgere l’attività a mezzo di braccio di carico brandeggiante in prossimità di cavo elettrico.
Quindi l’automezzo di B doveva entrare in un’area nella disponibilità di A per l’attività di caricamento del serbatoio, come commissionato da A alla ditta B. Buona parte del dibattimento si è incentrato sui rapporti contrattuali tra le parti e se, in base al rapporto contrattuale (insussistente), comunque A avesse avuto l’obbligo di cui all’art. 7 D.Lgs. 626/94 (dal mio punto di vista l’obbligo per A ricorreva per il semplice fatto che emerge, dalla sentenza, che il ricorso di A verso B si era già manifestato in più occasioni e, certamente, sarebbe continuato. A questo punto ci si chiede perché non formalizzare un contratto? Forse per evitare per l’appunto gli obblighi di cui all’art. 7? ma questa è una semplice riflessione).
A questo punto ci dobbiamo chiedere se A avesse formalizzato a B quanto era suo dovere fare e, quindi, se avesse dato corso all’adempimento di cui all’art. 7 D.lg.626/94 (qui sinteticamente riportato), A non sarebbe stato condannato?!??!!
comma 1 b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2 |
Nella sostanza, se A avesse adempiuto ai suoi obblighi avrebbe dovuto dichiarare a B:
quando un tuo dipendente entra nell’area della mia azienda per svolgere l’attività di scarico del materiale nel mio serbatoio, corre un rischio mortale per la presenza di un cavo elettrico in prossimità dell’area di stazionamento del tuo automezzo! |
Vi sembra possibile che l’eventuale adempimento di A, come dibattuto nei commenti della sentenza, nel momento in cui fosse stato assolto, avrebbe potuto scagionare A da responsabilità penali, in quanto adempiente al dettato dell’art. 7?
Evidentemente NO! Infatti il magistrato giudicante ha sollevato il rischio da interferenza per condannare A.
Relazione
A mio avviso l’eventuale consulenza tecnica disposta dal PM, erroneamente, si è incentrata sulla violazione di A circa gli obblighi previsti dall’art. 7 dando origine, sia al magistrato inquirente che requirente a diverse incomprensioni ed equivoci rispetto alla vera analisi che si sarebbe dovuta svolgere tecnicamente (da parte del CT del PM?) per accertare il nesso causale che ha determinato l’infortunio e relative violazioni delle norme di sicurezza. Tanto che il Giudicante ha condannato A per una circostanza di interferenza del luogo di lavoro dove doveva operare B tra cavo elettrico e macchinario di B. Quindi il Giudicante non ha rilevato nessuna violazione delle specifiche norme di sicurezza né, alla luce del fatto che non vi fosse contratto tra A e B il primo non aveva l’obbligo di cui all’art. 7. Non ha minimamente tenuto conto di questo aspetto.
L’adempimento di cui all’art. 7 è un adempimento di natura burocratica, non ha nessun nesso causale attivo al verificarsi dell’evento.
Il nesso causale è la presenza di cavo elettrico e la necessità di operare con braccio brandeggiante in prossimità del serbatoio; tale che vi fosse un rischio letale in caso di errata manovra.
La corretta analisi tecnica di eventuale CT del PM
Il Committente A aveva l’obbligo ai sensi dell’art. 276 D.P.R. 547/55 di adottare disposizioni organizzative e procedure idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi …. omissis ….; in quanto perfettamente a conoscenza della presenza del cavo e della necessità che, per le attività di scarico di prodotti nel suo serbatoio del suo complesso aziendale, si sarebbero dovute eseguire attività con macchina con elemento brandeggiante in prossimità del cavo elettrico stesso. Quindi A è responsabile per violazione di normativa di sicurezza:
RESPONSABILITA’ DI A PER LE VIOLAZIONI DI: D.P.R. 547/55 Art. 276 - Difese I conduttori e gli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione devono essere protetti contro il contatto accidentale mediante idonei ripari rigidi di materiale isolante non igroscopico, o metallici collegati a terra, solidamente fissati a parti stabili anche se smontabili. Detti ripari devono essere collocati ad una distanza dai conduttori in tensione di almeno cm. 7 più cm. 0,7 per ogni migliaia di Volta, con un minimo, in ogni caso, di cm. 15.
Ed analogamente per la violazione dell’Art. 11 D.P.R. 164/56 Lavori in prossimità di linee elettriche Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di m 5 dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.
Ed inoltre per violazione del D.Lgs. 626/94 ART. 4 Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. 2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento … omissis …
Ed inoltre vi è la RESPONSABILITA’ DEL R.S.P.P. DI A SE PERSONA DIVERSA DA A PER LE VIOLAZIONI DI: L’articolo 40 del codice penale al 2 comma detta la particolare disciplina dei reati omissivi c.d. impropri, per cui “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Il R.S.P.P. di A se diverso dal Datore di Lavoro, ha omesso di eliminare o ridurre il rischio non disponendo la realizzazione nel DVR dei presidi di sicurezza, per le attività di scarico del silos previsti nel DPR 547-55 e DPR 164-56 già citati.
RESPONSABILITA’ ANCHE DI B PER LE VIOLAZIONI DEL CAPO V D.Lgs. 626/94: art. 21 Informazione dei lavoratori: 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su: c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
art. 22 Formazione dei lavoratori 1. Il datore di lavoro, assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all’art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. 2. La formazione deve avvenire in occasione: a) dell’assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. 4. Il … omissis …….
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Conclusioni
Ormai l’orientamento giurisprudenziale tende a condannare il D.L. per carenza di formazione dei suoi dipendenti. In effetti nel caso in esame c’è da aggiungere che l’operatore vittima dell’evento de quo, se fosse stato correttamente formato e informato dal suo D.L., circa i suoi compiti le sue responsabilità ed i suoi diritti, sui principi di sicurezza da adottare nelle varie circostanze (ricordiamoci che svolgeva un servizio per terzi e, quindi, si poteva trovare ad operare in luoghi e circostanze di lavoro molto diverse tra loro); tuttavia dicevo se fosse stato adeguatamente formato nel caso in specie avrebbe potuto e dovuto rifiutarsi di svolgere un’attività con una magnitudo di rischio elevatissima nel rispetto dell’art. 5 D.Lgs. 626/94.
ART. 5 Obblighi dei lavoratori 1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. In particolare i lavoratori: a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi ……. omissis ….. |
Ed inoltre una adeguata informazione e formazione avrebbe reso edotto, la vittima, circa i suoi diritti nel caso in cui si fosse trovato ad operare in condizioni di pericolo. Il fatto che la vittima avesse già svolto la medesima attività, correndo il medesimo rischio, è una aggravante che dà ulteriore indizio della carente o assente informazione e formazione della vittima.
ART. 14 Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. 2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. |
Ma non solo, le condizioni nelle quali si trovava il serbatoio rispetto al cavo elettrico, erano (e lo sono ancora se non sono mutate), passibili di sequestro preventivo se vi fosse stata una visita ispettiva (indipendentemente dall’evento de quo). C’è da augurarsi che il sequestro preventivo con diffida ad adempiere al dettato normativo da me citato, seguendo il noto itinerario del D.Lgs. 758/94, per eliminare o ridurre il rischio, sia avvenuto dopo l’evento de quo.
Dott. ing. Antonio Mazzotta
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Rispondi Autore: AC - likes: 0 | 21/04/2021 (14:39:53) |
Mi scusi ing. Mazzotta, ma: - L'RSPP dispone? Quindi l'RSPP in questo caso era un Dirigente delegato con potere di spesa? Questo è stato accertato? - E soprattutto "dispone nel DVR"? Quindi non è il Datore di Lavoro che lo fa? - Ed, infine, allo stesso modo, non ha eliminato o ridotto il rischio? Quindi non è il Datore di Lavoro che avrebbe dovuto farlo? |
Autore: Ing. Mazzotta estensore del disamina della sentenza commenta | 28/05/2021 (12:01:08) |
Egr. sig.re, Lei mi chiede, sostanzialmente, come mai abbia indicato come possibile responsabile il RSPP di A se persona diversa dal D.L. Ebbene ad ogni incarico ricevuto corrispondono: compiti e relative responsabilità. Il RSPP, sappiamo bene, non ha responsabilità penali previste nel T.U.; la responsabilità penale dei RSPP è prevista nel codice penale: reato di natura omissiva o commissiva. Ciò premesso il RSPP di A (sempre se persona diversa dal D.L.), se nominato da A, avrebbe avuto il dovere (avendone la dovuta preparazione) di segnalare ad A che quella situazione di pericolo mortale violava l'art. 276 del DPR 547/55 e l'art. 11 del DPR 164/56. Cioè come già detto, il luogo di lavoro era a rischio di sequestro preventivo in caso di visita ispettiva. Pertanto sarebbe bastata una relazione, una comunicazione o una segnalazione documentata al datore di lavoro da parte del RSPP, per assolvere il suo compito di esperto della sicurezza; così facendo il reato di natura omissiva (da me ipotizzato) sarebbe venuto meno. Tutto ciò, come potrà ben comprendere, indipendentemente da poteri decisionali o di spesa delegati al RSPP. Dal dubbio da lei sollevato, e da svariate esperienze come docente nei corsi di formazione, ho compreso che c'è bisogno di approfondimenti circa il concetto di valutazione dei rischi da parte di chi si dedica a questa materia. Sintetizzo qui di seguito l'approccio che deve avere il RSPP, privo di deleghe particolari ma che affianca il D.L. per l'elaborazione o l'aggiornamento del DVR. Quali sono i rischi che deve valutare un RSPP (dipendente dall'azienda o professionista esterno, non ha importanza) quando si reca in un'azienda? ovviamente deve valutare tutti i rischi come previsto dall'art. 15 comma 1 a) del T.U. Ma, ed è questo il punto cruciale dal punto di vista della preparazione sostanziale e culturale in materia di sicurezza: deve valutare tutti i rischi che residuano partendo dal presupposto che l'azienda rispetta tutte le norme ex ante al D.Lgs. 626/94 (ricordo che l'infortunio ricade in regime di 626). Infatti, il RSPP, se rileva carenze di sicurezza dovute a violazioni di norme ante 626, deve immediatamente segnalare al D.L. che l'azienda è a rischio di sequestro preventivo perché l'attività produttiva è condotta in violazione degli obblighi di sicurezza. L'avvenuta segnalazione da parte del RSPP (deve essere sempre dimostrabile) lo esonera dalla colpa per omissione. Aggiungo, infine, che, quando svolgo attività di docente di sicurezza, sottolineo la grande innovazione di civiltà apportata dal D.L. 626/94: l'obbligo per il D.L. di valutare tutti i Rischi RESIDUALI, in quanto non si poteva (né si può), presupporre che un'azienda svolga attività, al momento dell'entrata in vigore della 626, in violazione dei DPR 547/55, DPR 164/56 DPR 303/56 ecc. in quanto, ribadisco, SI SAREBBE TROVATA NELLE CONDIZIONI DI SEQUESTRO PREVENTIVO. dott. ing. Antonio Mazzotta |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 21/04/2021 (15:38:07) |
La sentenza della Cassazione penale n. 1778 del 2018 citata si occupa esclusivamente della responsabilità penale del rappresentante legale della società Cooperativa Allevatori CO.AL. a r.l., committente della ricezione di una partita di mangime. |