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Sulla non responsabilità del DDL se c’è un responsabile della sicurezza
Commento a cura di G. Porreca.
Laddove ci sia un responsabile della sicurezza è quest’ultimo che deve attivarsi per il rispetto delle norme antinfortunistiche, fermo restando comunque l’obbligo generale da parte del datore di lavoro di vigilare in ordine al corretto espletamento da parte dello stesso delle attività a lui delegate e concernenti l’adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro. E’ quanto emerge da questa sentenza della Corte di Cassazione che ha annullata la sentenza emessa dalla Corte di Appello di condanna di un datore di lavoro che aveva omesso di far sottoporre due lavoratori alla prescritta visita medica di accertamento della loro idoneità al lavoro in turni notturni.
Il caso ed il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha condannato il responsabile legale di una società alla pena di tre mesi di arresto in quanto riconosciuto colpevole del reato previsto dall'articolo 81 c.p., Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articoli 14 e 18 bis, per avere omesso di far sottoporre due lavoratori alla prescritta visita medica di accertamento di idoneità al lavoro in turni notturni. La Corte di Appello a seguito del ricorso da parte dell’imputato, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il reato estinto limitatamente ad uno dei lavoratori ed ha rideterminata la pena per il residuo reato in mesi due e giorni 20 di arresto. Avverso la pronuncia della Corte di Appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione adducendo quattro motivazioni.
Con il primo motivo il ricorrente ha segnalata una erronea applicazione dell’articolo 19 e seguenti del D. Lgs. n. 758/1994 lamentando di non essere stato posto in condizione di poter estinguere la contravvenzione in via amministrativa. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato che la notifica della prescrizione da parte dell'Ispettorato del Lavoro era stata effettuata al solo imputato come persona fisica e non anche allo stesso quale legale rappresentante della società. Col terzo motivo il ricorrente ha sostenuto che il lavoratore era gravemente ammalato e quindi c'era l'impossibilità di sottoporlo a una visita medica, stante la sua radicale inidoneità alla prestazione lavorativa. Col quarto motivo, infine, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che in azienda vi era una responsabile della sicurezza del lavoro che rispondeva quindi di tutti gli adempimenti di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accettato parzialmente il ricorso dell’imputato. I primi due motivi, infatti, sono stati ritenuti manifestamente infondati atteso che la Corte d'Appello aveva dato atto che la prescrizione dell'Ispettorato del Lavoro era stata regolarmente notificata all'imputato. Il contenuto della prescrizione, ha sostenuto la suprema Corte, era tale per cui l'imputato poteva agevolmente rendersi conto che la notifica era stata fatta come legale rappresentante della società datrice di lavoro di quei lavoratori per i quali era mancata la visita medica di accertamento dell'idoneità al lavoro. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile avendo la Corte d'Appello correttamente osservato che l'eventuale impossibilità del lavoratore di accedere in azienda in quanto malato non avrebbe impedito comunque che la visita medica potesse essere svolta in forma domiciliare.
La Sezione III ha invece accolto il quarto motivo atteso che la sentenza impugnata non ha preso in considerazione la circostanza dedotta come motivo d'appello dalla difesa dell'imputato secondo la quale in azienda vi era un responsabile della sicurezza sul lavoro. In merito a tale ultima osservazione la suprema Corte ha affermato che “laddove ci sia un responsabile della sicurezza, è quest'ultimo che deve attivarsi per il rispetto delle norme antinfortunistiche. Quindi è rilevante accertare se in azienda vi sia stato, o no, un responsabile della sicurezza, fermo restando comunque che il datore di lavoro ha un generale obbligo di vigilare in ordine al corretto espletamento da parte di quest'ultimo delle attività a lui delegate e concernenti l'adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro”.
Alla luce di quanto sopra indicato la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso contro la sentenza impugnata rinviando gli atti ad altra sezione della Corte d'Appello di provenienza.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Roberto Termini - likes: 0 | 18/03/2013 (08:13:13) |
Non capisco: cosa è il "responsabile della sicurezza"? Non compare nelle definizioni del D.L. 81... Facciamo chiarezza: chi è? Il RSPP, il RLS, il "buttafuori"...? |
Rispondi Autore: Stefano Farina - likes: 0 | 18/03/2013 (08:34:40) |
Mi associo al commento del Sig.Termini. Chi è il responsabile della sicurezza??? E' una figura che non esiste nel Testo Unico. Esiste il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, il lavoratore, l'RSPP, l'RLS ecc. L'RSPP non il responsabile della sicurezza. La sicurezza è in capo al datore di lavoro che ne affida il coordinamento all'RSPP, salvo non ci sia delega scritta. |
Rispondi Autore: Roberto Termini - likes: 0 | 18/03/2013 (08:50:54) |
Non capisco: cosa è il "responsabile della sicurezza"? Non compare nelle definizioni del D.L. 81... Facciamo chiarezza: chi è? Il RSPP, il RLS, il "buttafuori"...? |
Rispondi Autore: raffaele Deli - likes: 0 | 18/03/2013 (08:52:54) |
Buongiorno Ing.Porreca. Il mio dubbio è il medesimo del mio predecessore. La suprema corte si sta riferendo a chi in particolare? RSPP aziendale? La mia sensazione è che la suprema corte si stia riferendo ad una di quelle fantomatiche figure (soci o membri di CDA) che spesso vedo investite nelle visure camerali come Responsabili della Sicurezza. Sono fuori strada? Neanche con il "nuovo" (si fa per dire) dispositivo normativo ormai in vigore dal 2008 (corretto dal 106/09) che definisce una volta per tutte l'istituto della delega con preciso articolo nel disposto, ce la faremo mai a smettere di vedere quelle procure nei certificati camerali? Questo porta solo confusione. Saluti Raffaele Deli |
Rispondi Autore: raffaele Deli - likes: 0 | 18/03/2013 (09:32:53) |
Buongiorno Ing.Porreca. Il mio dubbio è il medesimo del mio predecessore. La suprema corte si sta riferendo a chi in particolare? RSPP aziendale? La mia sensazione è che la suprema corte si stia riferendo ad una di quelle fantomatiche figure (soci o membri di CDA) che spesso vedo investite nelle visure camerali come Responsabili della Sicurezza. Sono fuori strada? Neanche con il "nuovo" (si fa per dire) dispositivo normativo ormai in vigore dal 2008 (corretto dal 106/09) che definisce una volta per tutte l'istituto della delega con preciso articolo nel disposto, ce la faremo mai a smettere di vedere quelle procure nei certificati camerali? Questo porta solo confusione. Saluti Raffaele Deli |
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0 | 18/03/2013 (09:36:26) |
C'è un'altra questione che non quadra. Non capisco perchè la Corte cita le visite domiciliari. In medicina del lavoro le visite si fanno al rientro dalla malattia se superiore ai 60 gg. e comunque in orario di lavoro. Per cui, se il lavoratore è malato si aspetta che rientri. Cordiali saluti. |
Rispondi Autore: Giovanni Colle - likes: 0 | 18/03/2013 (09:37:01) |
Possiamo supporre che il "responsabile della sicurezza" si configuri nell'applicazione dell'istituto della delega di funzioni da parte di un DDL, cosa frequente nelle società "complesse" (quindi non l'RSPP e men che meno il RLS)? Sono invece seriamente preoccupato dell'obbligo di effettuare le visite mediche della sorveglianza sanitaria nel caso di personale assente per lunghe malattie: non ho capito se si è trattato di un caso particolare derivante solo da una specifica prescrizione dell'autorità oppure se è una regola generale (e in quest'ultimo caso resterei basito; non basta farla al momento del rientro a lavoro?). |
Rispondi Autore: tazio brodolini - likes: 0 | 18/03/2013 (09:46:58) |
Come già detto dai colleghi, il "responsabile della sicurezza" non esiste. Non evidenziarlo subito in un pezzo su una sentenza apparentemente sbagliata (forse più comprensibile se si potessero leggere gli atti) è una grave pecca, soprattutto quando si hanno i mezzi culturali per farlo. |
Rispondi Autore: S.G. - likes: 0 | 18/03/2013 (09:57:12) |
IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA? CHI E'. NON MI SEMBRA AVERNE SENTITO PARLARE PRIMA DI QUESTA SENTENZA. FORSE E' COME DA VISURA CAMERALE? L'RSPP CON DELEGA? |
Rispondi Autore: MB - likes: 0 | 18/03/2013 (10:04:26) |
forse si parlava di un dirigente con delega di funzioni? altrimenti rimane "fumosa".. |
Rispondi Autore: Giuliano Degl'Innocenti - likes: 0 | 18/03/2013 (11:08:40) |
Mi unisco al coro!! Il responsabile della sicurezza dei propri dipendenti (per antonomasia) è il Datore di Lavoro. |
Rispondi Autore: Giovanni Colle - likes: 0 | 18/03/2013 (11:46:02) |
Possiamo supporre che il "responsabile della sicurezza" si configuri nell'applicazione dell'istituto della delega di funzioni da parte di un DDL, cosa frequente nelle società "complesse" (quindi non l'RSPP e men che meno il RLS)? Sono invece seriamente preoccupato dell'obbligo di effettuare le visite mediche della sorveglianza sanitaria nel caso di personale assente per lunghe malattie: non ho capito se si è trattato di un caso particolare derivante solo da una specifica prescrizione dell'autorità oppure se è una regola generale (e in quest'ultimo caso resterei basito; non basta farla al momento del rientro a lavoro?). |
Rispondi Autore: Federica Bartolini - likes: 0 | 18/03/2013 (11:58:59) |
Concordo con gli altri commentatori sul fatto che questo articolo presenta numerose imprecisioni che andrebbero chiarite: - cosa si intende per "responsabile della cisurezza"? - perchè dovrei far visitare, ai fini dell'idoneità, un lavoratore nel proprio domicilio se non sta lavorando? La sua temporanea inidoneità è confermata dal certificato di malattia che mi avrà inviato.Dovrò quindi procedere alla nuova visita al suo rientro, ma solo nel caso la malattia abbia superato i 60 gg o la periodicità della precedente visita di idoneità (come da protocollo sanitario) lo richieda. L'autore dell'articolo sarebbe così gentile da chiarirci tali punti? Grazie |
Rispondi Autore: Raffaele Deli - likes: 0 | 18/03/2013 (12:02:02) |
Certo che se questa è la chiarezza con cui si pronuncia la suprema corte... siamo messi davvero maluccio. |
Rispondi Autore: Raffaele Deli - likes: 0 | 18/03/2013 (12:08:20) |
In merito alla SS sul lavoratore fatta a domicilio, non posso che fare i complimenti per la logica ed indiscutibile chiarezza con la quale la collega Federica Bartolini ha esposto l'assurdità in merito alla visita domiciliare per l'idoneità alla mansione. Saluti |
Rispondi Autore: Chiara Marinoni - likes: 0 | 18/03/2013 (12:43:12) |
Mi unisco anch'io al coro generale: CHI O COSA E' IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA??? |
Rispondi Autore: Raffaele Deli - likes: 0 | 18/03/2013 (12:47:16) |
In merito alla SS sul lavoratore fatta a domicilio, non posso che fare i complimenti per la logica ed indiscutibile chiarezza con la quale la collega Federica Bartolini ha esposto l'assurdità in merito alla visita domiciliare per l'idoneità alla mansione. Saluti |
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0 | 18/03/2013 (12:51:39) |
Esclusivamente in riferimento all'articolo, la sentenza non ho nessuna intenzione di leggerla, non v'è dubbio: toppata colossale. Almeno il vocabolario della sicurezza che sia condiviso da tutti gli stakeholders...Sarebbe anche ora di dire una volta per tutte che la delega articolo 16 non è valida per delegare gli obblighi indelegabili del datore di lavoro (VdR e RSPP) e che il legale rappresentante o l'amministratore delegato sono gli unici che possono ricoprire la posizione di garanzia di Datore di lavoro...resta la figura del dirigente che non ho mai compreso in riferimento all'articolo che lo accompagna sovrapponendolo negli obblighi al DdL...Le procure son previste dal c.c. usiamole in modo corretto rispondendo all'81. Mi spiego domandando: una srl con un amministratore delegato definito, questi può dall'inizio del processo, riferito alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, delegare anche il ruolo di DdL e quindi ad esempio il corso relativo di RSPP ad altro socio?...lo chiedo perchè è pieno di situazioni così...(dubito di avere risposte, ringrazio comunque) |
Rispondi Autore: vincenzo savignano - likes: 0 | 18/03/2013 (13:28:22) |
suppongo che il datore di lavoro avesse nominato il medico competente quindi spetta a questi la sorveglianza sanitaria e al datore di lavoro di vigilare violazione contestata doveva riferirirsi a periodi antecedenti alla malattia. non mi risulta che il medico competente effettua visite domiciliari 8n quanto la malattia è di per se stessa motivo di inabilità al lavoro, d'accordo la figura del responsabile della sicurezza non esiste la sententenza da questa punto punto di vista non lascia intendere a chi si riferisce RSPP??? DELEGATO?....... |
Rispondi Autore: RSPP Gerardo Failla - likes: 0 | 18/03/2013 (16:49:22) |
Leggo il testo estratto della sentenza con stupore. Sia per l'uso approssimativo del linguaggio giuridico, quando scrive: "... attivarsi", che non vuole dire nulla in termini di poteri e di metodologie, sia per la mancanza di conoscenza della normativa vigente quando scrive: "... generale obbligo di vigilare". I termini della questione, a parer mio, stanno della possibilità da parte di un RSPP esterno (che altri non è che un coordinatore tra diverse figure aziendali) di imporre o meno, determinati adempimenti e obblighi che sono e restando di competenza del datore di lavoro. Diversamente è la situazione di un RSPP interno e/o con delega di funzioni e poteri economici, che ha il potere aziendale di agire, anche in termini economici. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 19/03/2013 (01:51:38) |
Certe polemiche capziose e prive del benchè minimo approfondimento, nonchè fondamento, certi incredibili processi alle intenzioni, della Cassazione poi, mi sono del tutto incomprensibili. Consiglierei prima di lanciarsi in strali arditi contro la Suprema Corte (in ciò magari sollecitati dal pessimo giornalismo italiano) di munirsi prima degli strumenti minimi del giurista. E invece no. Scrive il mio maestro di diritto Raffaele Guariniello: "Nessun paese – se non qualcuno fra quelli in via di sviluppo – ha la nostra inesauribile fertilità d’invenzione normativa sulla sicurezza del lavoro. Del nostro colore locale fa parte oramai un’enorme quantità di prescrizioni: disposti costituzionali, leggi, regolamenti e una fitta costellazione di circolari, contratti di lavoro, regole tecniche. In compenso, però, la più grande confusione domina nella letteratura sull’argomento, non a caso per oltre nove decimi prodotta da tecnici, medici, funzionari, ““falsi giuristi” (”con rude schiettezza, nel 1944, un “vero giurista” additò in parecchie “specialità”, come all’epoca il diritto corporativo, “materie che si prestano più facilmente agli assalti degli improvvisatori, dei dilettanti, dei giornalisti, alla loquacità dei paglietta, alle smanie di popolarità dei giudici tipo Magnaud, all’arrivismo di certi aspiranti all’insegnamento”). Senza nemmeno i più elementari attrezzi del mestiere, ci si adagia a scimmiottare vieti luoghi comuni, o si buttano giù formule all’ingrosso, che sulle prime possono sedurre, ma alla distanza lasciano di stucco per il loro ingenuo cinismo costituzionale. (dal libro di Raffaele Guariniello, Se il lavoro uccide) Bastava semplicemente andarsi a leggere il testo completo di questa peraltro brevissima sentenza commentata da Porreca, e trovare che il termine "responsabile della sicurezza" è una citazione, dalla precedente sentenza (Cass., sez. IV, 27/05/2011 - 14/07/2011, n. 27738), e andando a leggere attentamente tale precedente sentenza si scopre che per responsabile della sicurezza si intende il Datore di Lavoro, giustamente, oppure il Dirigente cui spetta la sicurezza: e'stato affermato, infatti, che "in tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la "sicurezza del lavoro", è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alla misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l'imprenditore, deve avere la cultura e la "forma minus" del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi a assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro. Inoltre lo specifico onere di informazione e di assiduo controllo, se è necessario nei confronti dei dipendenti dell'impresa, si impone a maggior ragione nei confronti di coloro che prestino lavoro alle dipendenze di altri e vengano per la prima volta a contatto con un ambiente e delle strutture a loro non familiari e che perciò possono riservare insidie non note (Cass. pen. Sez. 4, n. 6486 del 3.3.1995, Rv. 201706; Sez. 4, n. 13251 del 10.2.2005, Rv. 231156). Dunque il Responsabile della Sicurezza, riferimenti testuali alla mano, è il datore di lavoro, o il dirigente. Quindi i critici, gli esperti di terminologia dell'ultimo momento, prima di insultare chi le norme, come la Cassazione, le usa come strumento di lavoro, non dovrebbero ogni tanto fare autocritica, magari un bel mea culpa, e porsi anche qualche domanda su quel che vanno a raccontare nelle aziende? Perchè se tanto mi da tanto ... Per chiudere, io, avvocato, non mi sono mai permesso di analizzare criticamente una diagnosi medica, o i disegni di un architetto, o il progetto di un ingegnere, però devo notare che in una materia tanto delicata, quale il diritto penale del lavoro, ci si avventura troppo spesso in giudizi improvvisati senza conoscer ei collegamenti tra le norme, i collegamenti tra le sentenze, il fatto che leggere una sentenza della Cassazione, Guariniello lo ha scritto tante volte, senza aver letto le sentenze da cui trae origine e a cui fa sempre riferimento senza necessariamente citare tutto quel che tali sentenze di merito contengono, rende i giudizi incauti e frettolosi assai poco utili, per tutti. E se non sono utile, forse è meglio evitarli. Ed essere più cauti e prudenti, il che aiuta sempre a non sbagliare. |
Rispondi Autore: Raffaele Deli - likes: 0 | 19/03/2013 (08:56:12) |
Buongiorno avvocato, mi spiace anzitutto che si sia risentito dei toni del sottoscritto ed evidentemente di coloro che hanno univocamente partecipato a questa discussione in modo unilaterale e apparentemente avverso al suo. Mi permetto tuttavia (da umilissimo ingegnere) di interpretare un po' il sentimento che è emerso dai vari commenti all'articolo ancor prima commentato dall'autorevole Ing. Porreca. Ciò che credo sia emerso, senza troppo timore di essere smentito, è la volontà da parte di tutti di fare una volta per tutta chiarezza su alcuni aspetti cardine riferibili alla gestione della S&SL. Quello che ritengo tutti i commentatori desidererebbero, in particolare i "non avvocati" come il sottoscritto, che ovviamente ignorano i tecnicismi più spinti di quella splendida e affascinante materia che è il diritto, sarebbe la presa coscienza del fatto che rendere le cose più semplici, non sarebbe per nulla una cattiva idea. Lei sa benissimo che l'imprenditore, intendo il datore di lavoro che si spezza la schiena in cantiere, in fabbrica ed in ogni dove sia richiesto il suo operato, quando indica l'omino interno o esterno che sia, che ha l'incarico di RSPP per la sua azienda, lo chiama sistematicamente RESPONSABILE DELLA SICUREZZA. Questo accade, mi permetta, nella realtà dei cantieri, veri, fatti di reti di recinzione, attrezzature/macchine reali e maestranze, che già stentando a stare in piedi di per se, sono anche costretti dalle moltitudini di leggi, leggine e prescrizioni, che lei stesso cita. Sono certo che lei abbia compreso, come al sottoscritto e a tutti coloro che sono intervenuti, coralmente ed univocamente in un'unica direzione, non dispiacerebbe, leggendo una sentenza di cassazione (che per mancate competenze giurisprudenziali già di per se risulta essere spesso ostico) poter comprendere a chi ci si riferisce chiaramente quando si parla di RESPONSABILE DELLA SICUREZZA. Ciò possibilmente senza che si debbano conoscere e senza dover aver letto altre sentenze della Suprema Corte. Concludo, affermando che se l'Ing. Porreca, sicuramente a conoscenza della sentenza di cassazione dove si definiva il RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA, avesse nel suo commento da subito chiarito che si trattava del DDL (cosa che credo nello specifico sia incoerente con l'esito della sentenza) o di un dirigente delegato e non dell'RSPP (cosa che peraltro molti di noi avevano già presunto), si sarebbe avuto più chiarezza dall'inizio. La ringrazio Avv. Dubini per i suoi interessanti spunti che leggo attentamente ogni giorno, e che nei limiti delle mie competenze provo a comprendere. Inoltre mi scuso preventivamente con coloro i quali non si ritrovano nella mia interpretazione data alla coralità di interventi fatti. Cordialmente Saluti |
Rispondi Autore: Stefano Farina - likes: 0 | 19/03/2013 (09:02:35) |
Egregio Avv.Dubini, Lei Sig.avvocato ha pienamente ragione. Invito Punto Sicuro ha rivedersi nel pubblicare articoli con titoli ad effetto solo per suscitare l'occhio del lettore. Sarebbe il caso ivece di fare informazione completa ed esauriente per gli utenti che al sito di Punto Sicuro si affidano da anni. Cordialità. |
Rispondi Autore: Raffaele Deli - likes: 0 | 19/03/2013 (09:17:22) |
Buongiorno avvocato, mi spiace anzitutto che si sia risentito dei toni del sottoscritto ed evidentemente di coloro che hanno univocamente partecipato a questa discussione in modo unilaterale e apparentemente avverso al suo. Mi permetto tuttavia (da umilissimo ingegnere) di interpretare un po' il sentimento che è emerso dai vari commenti all'articolo ancor prima commentato dall'autorevole Ing. Porreca. Ciò che credo sia emerso, senza troppo timore di essere smentito, è la volontà da parte di tutti di fare una volta per tutta chiarezza su alcuni aspetti cardine riferibili alla gestione della S&SL. Quello che ritengo tutti i commentatori desidererebbero, in particolare i "non avvocati" come il sottoscritto, che ovviamente ignorano i tecnicismi più spinti di quella splendida e affascinante materia che è il diritto, sarebbe la presa coscienza del fatto che rendere le cose più semplici, non sarebbe per nulla una cattiva idea. Lei sa benissimo che l'imprenditore, intendo il datore di lavoro che si spezza la schiena in cantiere, in fabbrica ed in ogni dove sia richiesto il suo operato, quando indica l'omino interno o esterno che sia, che ha l'incarico di RSPP per la sua azienda, lo chiama sistematicamente RESPONSABILE DELLA SICUREZZA. Questo accade, mi permetta, nella realtà dei cantieri, veri, fatti di reti di recinzione, attrezzature/macchine reali e maestranze, che già stentando a stare in piedi di per se, sono anche costretti dalle moltitudini di leggi, leggine e prescrizioni, che lei stesso cita. Sono certo che lei abbia compreso, come al sottoscritto e a tutti coloro che sono intervenuti, coralmente ed univocamente in un'unica direzione, non dispiacerebbe, leggendo una sentenza di cassazione (che per mancate competenze giurisprudenziali già di per se risulta essere spesso ostico) poter comprendere a chi ci si riferisce chiaramente quando si parla di RESPONSABILE DELLA SICUREZZA. Ciò possibilmente senza che si debbano conoscere e senza dover aver letto altre sentenze della Suprema Corte. Concludo, affermando che se l'Ing. Porreca, sicuramente a conoscenza della sentenza di cassazione dove si definiva il RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA, avesse nel suo commento da subito chiarito che si trattava del DDL (cosa che credo nello specifico sia incoerente con l'esito della sentenza) o di un dirigente delegato e non dell'RSPP (cosa che peraltro molti di noi avevano già presunto), si sarebbe avuto più chiarezza dall'inizio. La ringrazio Avv. Dubini per i suoi interessanti spunti che leggo attentamente ogni giorno, e che nei limiti delle mie competenze provo a comprendere. Inoltre mi scuso preventivamente con coloro i quali non si ritrovano nella mia interpretazione data alla coralità di interventi fatti. Cordialmente Saluti |
Rispondi Autore: Alessandro Cattaneo - likes: 0 | 19/03/2013 (12:17:58) |
Buongiorno, credo che il commento alle sentenze abbia proprio il compito di rendere più facile la vita di noi tecnici che purtroppo molto spesso non mastichiamo il linguaggio da tribunale. Credo quindi che chiarire nel commento delle definizioni non porpriamente corrette dal punto di vista tecnico sia necessario. Altrimenti uno si prende la sentenza e se la legge. E credo non sia corretto nemmeno indicare rimandi a sentenze, articoli, cavilli, etc altrimenti per leggere un articolo biosgna fare una tesi di laurea. Detto questo mi sfugge il commento relativo alla visita medica domiciliare. Mi sarei aspettato una critica grossa come una casa, invece il caso passa quasi inosservato. Sarebbe possibile avere un chiarimento più preciso in merito? Ringrazio Alessandro Cattaneo |
Rispondi Autore: Alessandro Cattaneo - likes: 0 | 19/03/2013 (12:40:07) |
Buongiorno, credo che il commento alle sentenze abbia proprio il compito di rendere più facile la vita di noi tecnici che purtroppo molto spesso non mastichiamo il linguaggio da tribunale. Credo quindi che chiarire nel commento delle definizioni non porpriamente corrette dal punto di vista tecnico sia necessario. Altrimenti uno si prende la sentenza e se la legge. E credo non sia corretto nemmeno indicare rimandi a sentenze, articoli, cavilli, etc altrimenti per leggere un articolo biosgna fare una tesi di laurea. Detto questo mi sfugge il commento relativo alla visita medica domiciliare. Mi sarei aspettato una critica grossa come una casa, invece il caso passa quasi inosservato. Sarebbe possibile avere un chiarimento più preciso in merito? Ringrazio Alessandro Cattaneo |
Rispondi Autore: stefano farina (le immagini dell'insicurezza) - likes: 0 | 19/03/2013 (13:16:34) |
Al fine di evitare fraintendimenti, lo scrivente Stefano Farina - autore delle immagini dell'insicurezza pubblicate da PuntoSicuro - dichiara di non essere l'autore dei commenti a nome Stefano Farina pubblicati in questa pagina. |
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0 | 23/03/2013 (07:57:39) |
Ho atteso giorni per vedere se qualcuno dava risposta alle 2 domande: a) nella sentenza, chi è il "responsabile della sicurezza" ? b) come/quando si svolge la visita medica, se il dipendente è ammalato (e quindi evidentemente inabile al lavoro) ? Noto che gli Avvocati si offendono, ma non danno le risposte: il tecnico desidererebbe avere "certezze" e non interpretazioni fluttuanti. Evitiamo inoltre riferimenti a giudici che saranno bravissimi, forse, nel loro settore, ma mai sono entrati operativamente in un cantiere: sono i primi a "giocare" con le parole nelle loro sentenze. Non si fà sicurezza con le sentenze dopo l'incidente. |
Rispondi Autore: Alberto Paggetti - likes: 0 | 25/03/2013 (11:12:17) |
Come segnalato anche da altri mi ha sopreso apprendere che il Medico Competente può rilasciare un giudizio di idoneità attraverso una visita domiciliare. Si tratterebbe di una visita domiciliare disposta dal Datore di Lavoro e vorrei sapere se il Lavoratore la può rifiutare. |
Rispondi Autore: iasiello - likes: 0 | 26/03/2013 (14:35:52) |
volevo chiedere chiarimenti su una questione di una confusione stratosferica ovvero chi faccia la sicurezza e la privacy del Palazzo di Giustizia. Le RSU hanno fatto un quesito 'irrisposto' di conoscere chi fosse statao designato fra il procuratore, presidente e coordinatori dei vari uffici giudiziari per la gestione delle telecamere di una sede, della getsione delle telecamere semiprivate di un piano, e della gestione della securiti e di chi gestisca la 'estrazione' delle videocamere indicato come responsabile delegato della sicurezza. La grossa confusione è che il dirigente dle tribunale indica come responsabile in toto della questione la procura, sebbene per la sicurezza e la privacy ogni titolare del trattamento dati sia responsabile per ciò che concerne il proprio ufficio e si nega alle RSU... come distinguere fra sicurezza applicata e sicurezza dei lavoratori ripost ain mano alle RSU come vice dell'ispettorato del lavoro? saluti |