Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Sulla non punibilità per la particolare tenuità delle violazioni
Con questa brevissima sentenza la Corte di Cassazione ha fornito degli utili chiarimenti in merito alla applicazione dell’articolo 131 bis del codice penale recentemente introdotto nel nostro ordinamento secondo il quale “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133 primo comma l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”. La suprema Corte, in particolare, nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato dal Tribunale per alcune violazioni commesse in un cantiere alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 ha precisato che in tema di reati permanenti è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata e l’avere accertato in un successivo accesso al cantiere, nel caso sottoposto al suo esame, che le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro contestate non erano state ancora rimosse ha fornito una congrua motivazione dell'esclusione di ogni possibile valutazione di lieve entità del fatto.
Pubblicità
Il caso, il ricorso in Cassazione e le decisioni della Corte suprema
Il Tribunale ha condannato il legale rappresentante di una società alla pena di euro 4.200 di ammenda per i reati previsti dagli artt. 114 comma 1, 122, 133, 146 comma 1, 125 comma 1 e comma 6, 126 comma 6, 136 comma 4 e 138 comma 2 del D. Lgs n. 81 del 2008, commessi nella qualità di datore di lavoro di un’impresa appaltatrice che operava in un cantiere edile. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, lamentando violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'art. 131 bis c.p. ex art. 606 lett. b) c.p.p., atteso che il giudice non aveva condiviso la richiesta di riconoscere la particolare tenuità del fatto, considerata la modalità della condotta e l'esiguità del danno e del pericolo arrecati, motivo per cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione affinché il giudice valutasse nel merito la sussistenza delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto.
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo del ricorso non potendo essere censurata quale violazione di legge la valutazione di fatto espressa dal giudice di merito circa la non riconoscibilità della clausola di non punibilità. La stessa ha infatti precisato che “in tema di reati permanenti, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa” e che “la sentenza impugnata ha posto in evidenzia che anche in occasione di un successivo accesso al cantiere le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro non erano state rimosse, con ciò fornendo congrua motivazione dell'esclusione di ogni possibile valutazione di lieve entità del fatto”.
Per il motivo sopra indicato la Corte di Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’imputato con la conseguente condanna dello stesso, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Gerardo Porreca
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.