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Sul controllo delle capacità organizzative e operative dell’appaltatore

Sul controllo delle capacità organizzative e operative dell’appaltatore
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

08/11/2021

Il committente non può limitarsi a "confidare" che l'appaltatore abbia le competenze per procedere ai lavori sulla base esclusivamente dell'accettazione dell'incarico, ma è tenuto ad eseguire un controllo effettivo sulla sua struttura organizzativa.

Una sentenza della Corte di Cassazione, questa in commento, che conferma gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in merito agli obblighi posti a carico del committente il quale non può limitarsi a "confidare" che l'appaltatore abbia le competenze tecniche necessarie per procedere ai lavori esclusivamente sulla base dell'accettazione dell'incarico, ma è tenuto ad eseguire un controllo effettivo sulla struttura organizzativa e operativa dell'impresa incaricata e sulla sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell'opera commissionata, specie se si tratta di lavori da effettuare in quota, ed è tenuto altresì ad assicurarsi dell'effettiva disponibilità dei necessari dispositivi di sicurezza.

 

Nel caso poi di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, ha aggiunto la suprema Corte, sussiste altresì la responsabilità del committente se, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati. L’obbligo della verifica di cui all'art. 90, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008, infatti, non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo.

 

La Cassazione, inoltre, non ha ritenuto pertinente il richiamo che, nel caso in esame, il ricorrente ha fatto alla procedura semplificata prevista dal secondo periodo dell'art. 90, comma 9, lettera  a), dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, ai sensi del quale nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini­ giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito dell'idoneità tecnico professionale si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII. Tale procedura semplificata, infatti, ha ricordato la Corte di Cassazione, è inapplicabile, come discende dalla lettura dello stesso articolo 90, laddove l'appalto abbia ad oggetto lavori che comportino i rischi particolari di cui all'allegato XI, tra cui è compreso espressamente quello della caduta dall'alto.


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Il fatto, la condanna, il ricorso per cassazione e le motivazioni.

La Corte di Appello ha confermata la sentenza di condanna che, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, ha condannato il legale rappresentante di una società alla pena di euro 500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 113 e 590 del codice penale, oltre al risarcimento del danno, in solido con il responsabile civile della società stessa, nei confronti della costituita parte civile per avere, quale committente di lavori di smantellamento di capannoni, provocato lesioni a un lavoratore che era precipitato dall'alto, non essendo munito di alcun presidio anticaduta, con colpa consistita nella mancata nomina di un coordinatore per la sicurezza dei lavori e nella mancata verifica della idoneità tecnica della impresa incaricata. Più precisamente la società, al fine di smantellare alcuni capannoni in lamiera, ubicati su un terreno nella sua disponibilità, aveva appaltato il lavoro a un’impresa la quale a sua volta l’aveva subappaltato a un’altra impresa individuale che, per portare a termine l'attività, si era avvalsa dell'aiuto del lavoratore infortunatosi, suo conoscente. Quest'ultimo, durante la realizzazione dei lavori, salito su indicazione dell’impresa subappaltatrice, sul tetto di uno dei capannoni privo delle necessarie protezioni era caduto riportando delle lesioni.

 

Il committente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, a mezzo del difensore, sostenendo l’assenza del profilo di colpa relativo alla omessa verifica della idoneità tecnico professionale della impresa incaricata e l’importanza causale di tale omissione, profilo rilevante ai fini non solo del trattamento sanzionatorio, ma anche dell'eventuale applicazione dell'art. 131-bis del codice penale. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione e la parte civile hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.

La Cassazione ha preliminarmente osservato che il reato per il quale l'imputato era stato tratto a giudizio deve ritenersi ormai prescritto. La stessa ha precisato tuttavia che il ricorso non è apparso inammissibile né affetto da altro vizio che ne precludesse l'esame nel merito per cui ha deciso di valutare comunque l'impugnazione proposta agli effetti civili, secondo quanto prescritto dall'art. 578 del codice di procedura penale.

 

Con riferimento alla ritenuta assenza del profilo di colpa relativo alla omessa verifica della idoneità tecnica dell’impresa incaricata, la Corte di Cassazione ha fatto presente che quella territoriale aveva sottolineato, anche richiamando le argomentazioni del giudice di primo grado, che l'eventuale omessa conoscenza del subappalto dei lavori era riconducibile, comunque, nel caso in esame, alla negligenza dell'imputato, che aveva sostanzialmente confermato di non aver svolto specifici controlli. Una verifica accurata e responsabile avrebbe quindi comportato la scelta di un’altra impresa.

 

La decisione presa dalla Corte territoriale del resto, secondo la Sezione IV, era risultata conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, atteso che “il committente non può limitarsi a "confidare", (come prospettato nel ricorso), che l'appaltatore abbia le competenze tecniche necessarie per procedere ai lavori esclusivamente sulla base dell'accettazione dell'incarico, ma è tenuto ad eseguire un controllo effettivo sulla struttura organizzativa dell'impresa incaricata e sulla sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell'opera commissionata” in particolare, nel caso di lavori in quota, e deve assicurarsi dell'effettiva disponibilità, da parte dell'appaltatore, dei necessari dispositivi di sicurezza.

 

Né la suprema Corte ha ritenuto pertinente il richiamo che il ricorrente, nel caso in esame, aveva fatto alla procedura semplificata prevista dal secondo periodo dell'art. 90, comma 9, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008, ai sensi del quale nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini­ giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito dell'idoneità tecnico professionale si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, Industria e Artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII. Dalla lettura della legge, infatti, si ricava che tale procedura semplificata è inapplicabile laddove l'appalto abbia ad oggetto lavori che comportino i rischi particolari di cui all'allegato XI, tra cui è espressamente compreso quello della caduta dall'alto.

 

La Corte di Cassazione, in conclusione, ha annullata senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per l'intervenuta prescrizione del reato, mentre ha rigettato il ricorso, agli effetti civili, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che ha liquidate in complessivi tremila euro, oltre accessori come per legge.

 

 

Gerardo Porreca


Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 38423 del 27 ottobre 2021 (u.p. 19 ottobre 2021) - Pres. Ciampi – Est. Picardi – Ric. G.C.. - Il committente non può limitarsi a "confidare" che l'appaltatore abbia le competenze per procedere ai lavori sulla base esclusivamente dell'accettazione dell'incarico, ma è tenuto ad eseguire un controllo effettivo sulla sua struttura organizzativa.




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