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Sul concorso di responsabilità fra datore di lavoro e lavoratore

Sul concorso di responsabilità fra datore di lavoro e lavoratore
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

29/04/2013

Confermato dalla cassazione il concorso di responsabilità fra datore di lavoro e l’operatore di un apparecchio di sollevamento per l’infortunio occorso ad un dipendente dell’azienda investito dalla benna durante la movimentazione dei carichi. Di G.Porreca

 
Commento a cura di G. Porreca.
 
La Corte di Cassazione ha confermata la condanna già inflitta dal Tribunale e dalla Corte di Appello al datore di lavoro di una azienda ed all’operatore di un  apparecchio di sollevamento ritenuti responsabili delle lesioni subite da un dipendente dell’azienda investito dalla benna dell’apparecchio stesso durante le operazioni di movimentazione dei carichi perché venutosi a trovare nella zona di operazione dell’attrezzatura. Denunciata da parte degli imputati l’imprudenza del lavoratore infortunato per essersi venuto a trovare in tale zona di operazione, la suprema Corte ha ribadito quello che più volte ha già affermato in passato e cioè che non è da considerarsi  abnorme il comportamento del lavoratore, per quanto imprudente e disattento, se lo stesso abbia comunque compiuto delle mansioni che gli sono state attribuite ed abbia comunque eseguito delle disposizioni che gli sono state impartite se un evento infortunistico sia comunque da attribuire alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio derivante dal comportamento imprudente medesimo.

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Il caso e l’iter giudiziario
Il Tribunale ha affermata la penale responsabilità del legale rappresentante di una ditta e di un lavoratore della stessa in ordine al reato di cui all'articolo 590 cod. pen., per avere contribuito a cagionare delle lesioni personali gravi ad un dipendente della ditta medesima. Al datore di lavoro è stato contestato di non aver valutato i rischi derivanti dall'uso di un apparecchio di sollevamento, con specifico riferimento ai rischi di investimento durante le operazioni di movimentazione dei carichi sospesi, di non avere altresì predisposto una idonea segnalazione e di non avere adottato misure organizzative atte ad evitare possibili investimenti dei lavoratori. All’operatore dell’apparecchio di sollevamento è stato invece contestato di avere manovrato l'impianto di sollevamento senza essersi garantito dell'assenza di persone nel raggio di azione dell'impianto stesso. Ad entrambi gli imputati pertanto è stato contestato di avere provocato, a causa delle descritte condotte, l'investimento del dipendente ad opera della benna manovrata dall’operatore mediante radiocomando a seguito del quale il lavoratore subiva gravi lesioni personali.
 
La Corte di Appello ha confermata la sentenza di condanna del Tribunale ponendo in evidenza che l'infortunio si era verificato a seguito della inosservanza di disposizioni di legge che prevedono espressamente misure contro tale tipo di rischio, in relazione alla situazione di fatto in cui il dipendente si trovava ad operare, ed inoltre che il comportamento dell'operaio infortunato non poteva ritenersi né imprevedibile né abnorme, giacché il dipendente aveva agito per eseguire una prestazione di lavoro allo stesso richiesta.
 
Il ricorso in Cassazione e le decisioni della suprema Corte
Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati sostenendo che l'infortunio si era verificato a causa del comportamento imprevedibile e scriteriato posto in essere dall’infortunato, il quale, per spostare un tubo flessibile, anche se richiestogli, si era posizionato in prossimità dell' apparecchio di sollevamento. Facevano altresì osservare gli stessi che nella circostanza le modalità di lavorazione della benna non consentivano l'uso di transenne, per delimitare l'area di operatività dell'apparecchio di sollevamento e che l'adozione delle prescrizioni indicate dalla ASL non avrebbero comunque impedito il verificarsi dell'infortunio, a fronte del comportamento sventato del lavoratore infortunato.
 
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli imputati perché ritenuto infondato. La stessa ha ribadito che “nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del medesimo lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente”. Il comportamento dell'operaio infortunato, ha fatto altresì notare la Sez. IV, non poteva ritenersi né imprevedibile né abnorme, giacché il dipendente aveva agito per eseguire una prestazione di lavoro su richiesta di uno dei ricorrenti.
 
La valutazione effettuata dalla Corte territoriale”, ha quindi proseguito la suprema Corte, “si colloca nell'alveo dell'orientamento espresso ripetutamente dalla Corte regolatrice, in riferimento alla valenza esimente da assegnare alla condotta colposa posta in essere dal lavoratore, rispetto al soggetto che versa in posizione di garanzia. “La Suprema Corte di Cassazione”, ha così proseguito la Sez. IV, “ha ripetutamente affermato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; che può escludersi resistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; che, nella materia che occupa, deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica”.
 
La Suprema Corte”, ha così concluso la Sez. IV, “ha chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore - come certamente è avvenuto nel caso di specie - che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli”.
 
 
 
 

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