Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.
Sopralluoghi preliminari alla stipula dell’appalto e obblighi art.26
Con Cassazione Penale, Sez.IV, 28 ottobre 2025 n.35017, la Corte si è pronunciata sulle responsabilità della datrice di lavoro committente (A) della Ci. S.r.l. per l’infortunio occorso all’imprenditore individuale C., nel corso di un sopralluogo effettuato “per conto della Ci. Srl senza che vi fosse stato nessun preventivo conferimento di incarico da parte dell’ente.”
Si trattava, “in particolare, di un preliminare sopralluogo finalizzato alla sola verifica dello stato dei luoghi, propedeutico all’eventuale successiva formalizzazione di un accordo negoziale avente ad oggetto la realizzazione di un lavoro.”
All’imputata A. “era stato contestato di avere, in violazione delle norme previste dall’art.26, commi 1 lett.b) e 2 lett.b), D.Lgs.9 aprile 2008, n.81, omesso di informare il C. dello specifico rischio derivante dal fatto che le lastre di copertura del tetto non fossero portanti, così che la persona offesa, nell’eseguire un sopralluogo per verificare la fattibilità dei lavori di manutenzione del tetto, era salita sopra di esso senza utilizzare alcuna protezione, camminando su lastre ondulate in fibrocemento che, sotto il suo peso, si erano infrante, così da farlo cadere a terra da un’altezza di circa otto metri e da provocargli lesioni gravi.”
Alla Ci. S.r.l., poi, “era stato ascritto l’illecito previsto dagli artt.5 e 25-septies, comma 3, D.Lgs.8 giugno 2001, n.231, in qualità di persona giuridica responsabile del reato contestato alla A., avendo tale ultima agito nell’interesse e a vantaggio dell’ente senza l’adozione di un modello organizzativo adeguato a impedire l’evento dannoso.”
La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d’Appello, la quale ultima aveva ritenuto che, nel caso di specie, “non può trovare applicazione la norma dell’art.26 D.Lgs.n.81 del 2008, per non esservi stata la stipula di nessun contratto di appalto o di prestazione d’opera tra l’imputata e la persona offesa.”
Nell’annullare con rinvio tale pronuncia assolutoria, la Suprema Corte ha anzitutto ricordato in premessa che “la disposizione dell’art.26 D.Lgs.n.81 del 2008 prevede in modo espresso, ai fini del rischio interferenziale, l’imposizione di dettagliati obblighi a carico del datore di lavoro committente “in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”.”
Dall’analisi dell’art.26 c.1 del D.Lgs.81/08 si ricava, dunque, “che presupposti applicativi dell’indicata norma sono, pertanto, la ricorrenza dell’affidamento di lavori all’interno della propria azienda da parte del datore di lavoro committente che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui va svolto l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
Necessita, cioè, l’effettiva sussistenza di un contratto di appalto o di uno degli altri rapporti contrattuali previsti dalla citata norma (così, espressamente, Sez.4, n.27306 del 18/04/2017, Brivio, Rv.270188-01).”
Allo stesso tempo, la Corte sottolinea però che, per giurisprudenza costante, “ai fini dell’operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all’esistenza di un rischio interferenziale, oggi previsti dall’art.26 D.Lgs.9 aprile 2008, n.81, occorre, tuttavia, avere riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione - ma all’effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte”.
Anche in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, infatti, si applica il principio di effettività, basato su una concezione sostanzialistica e non formalistica dei rapporti giuridici.
Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio “in ordine al fatto che il sopralluogo sia stato effettuato dalla persona offesa in un sito posto all’interno dell’azienda, trattandosi del tetto sovrastante i locali della Ci. Srl”.
Inoltre, “comprovato è che di tali luoghi la suddetta ditta avesse la piena disponibilità giuridica, e ciò anche a voler accedere alla tesi, invero invocata da parte della difesa della A., per cui tale ultima non sarebbe stata la proprietaria, bensì solo la locataria, dell’immobile.”
Tutto ciò premesso, la Corte sottolinea che assai “più complesso, invece, è l’accertamento relativo al secondo presupposto applicativo richiesto dalla norma dell’art.26 D.Lgs.n.81 del 2008, riguardante la verifica dell’intervenuto affidamento di lavori da parte del datore committente.”
Non si dimentichi, infatti, sotto questo profilo, che il campo di applicazione dell’art.26 del D.Lgs.81/08 è rappresentato dall’“affidamento di lavori, servizi e forniture”, per cui, allorché si debba interpretare tale norma ai fini dell’applicazione o meno degli obblighi in essa contenuti, occorrerà fare i conti con il concetto giuridico di “affidamento”.
Assumendo il caso di specie trattato dalla sentenza come esempio ai fini dell’applicazione dei concetti visti, l’avvenuto affidamento di lavori - nella fattispecie - “è da ritenersi comprovato, risultando da plurime emergenze processuali […] come l’infortunio del C. fosse avvenuto in costanza di un lavoro previamente affidatogli.”
La Cassazione fa chiarezza su questo passaggio cruciale, precisando che, “a tale riguardo, tuttavia, è necessario evidenziare come l’analisi semantica del termine affidamento suggerisca una duplice opzione interpretativa, potendosi con esso fare riferimento sia all’affidamento di un’incombenza da espletarsi in una fase anticipatoria e preparatoria rispetto al vero e proprio conferimento di un lavoro, ovvero rappresentare la parte iniziale di una prestazione lavorativa da espletarsi in costanza di un contratto già stipulato tra le parti.”
Secondo la Corte, “la differenza tra la due situazioni è, all’evidenza, di non secondario momento, configurandosi due ipotesi ben diversificate tra loro, solo la seconda delle quali in grado di determinare l’integrazione della situazione regolata dall’art.26 D.Lgs.n.81 del 2008, con conseguente assunzione degli specifici obblighi previsti a carico del datore di lavoro per garantire la tutela dai pericoli derivanti dal rischio interferenziale.”
Va da sé che, “riferendosi al caso di specie, allora, risulta decisivo stabilire la natura del sopralluogo effettuato dal C. sul tetto dei locali della Ci. S.r.l., in particolar modo verificando se esso rappresentasse un’attività preliminare al conferimento di un futuro eventuale contratto di appalto, avente ad oggetto il lavoro di rifacimento del tetto, ovvero se tale prestazione fosse già esecutiva di un accordo negoziale di prestazione di opera perfezionatosi tra le parti, finalizzato a verificare l’effettivo stato di manutenzione del tetto.”
Nel rinviare la sentenza alla Corte d’Appello, dunque, la Corte ha ritenuto “opportuno ribadire, sia pur nell’estrema sintesi, i presupposti da cui poter evincere la ricorrenza di una prestazione di opera qualificabile come adempimento di un obbligo contrattualmente stipulato.”
Anzitutto, occorre partire dal presupposto che “il contratto è un accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.”
Inoltre, la Cassazione ricorda che, “perché il contratto sia concluso, poi, è necessario […] che il proponente abbia avuto conoscenza dell’intervenuta accettazione dell’altra parte”, laddove comunque “l’esecuzione della prestazione tipica, tuttavia, è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso, se la legge non richieda una forma particolare per l’esistenza di esso ovvero se” il proponente “rinunci agli effetti della mancata accettazione per iscritto della proposta, come da lui richiesto, accontentandosi di un’adesione manifestata in forma diversa”.
Per quanto riguarda la forma del contratto, esso “richiede la forma scritta ad substantiam nei soli casi in cui essa venga espressamente prevista dalla legge a pena di nullità, per il resto potendo essere stipulato anche oralmente.”
E’ importante sottolineare che “la forma scritta non è, in particolare, richiesta - per quanto qui di specifico interesse - né dall’art.1655 cod. civ. ai fini della stipula del contratto di appalto, né dall’art.2222 cod. civ. per la formazione del contratto d’opera.”
Detto in maniera ancora più schematica, “la stipulazione del contratto di appalto, cioè, non richiede la forma scritta “ad substantiam”, né “ad probationem”, potendo lo stesso essere concluso anche “per facta concludentia”.”
Alla luce di tali principi, la Corte d’Appello dovrà procedere, “nel caso di specie, alla verifica dell’eventuale ricorrenza di un contratto di prestazione di opera intercorso tra la A. e la persona offesa anteriormente al sinistro, volto a verificare l’effettivo stato di manutenzione del tetto.”
Ciò in quanto, a parere della Cassazione, vi sarebbero “plurimi aspetti, invero non adeguatamente considerati da parte del giudice di appello, di cui, invece, è necessario effettuare un approfondito vaglio in sede di merito, potendo essi porsi quali circostanze fattuali potenzialmente idonee a costituire elementi tipologici dell’intervenuto affidamento dei lavori al C. nell’ambito di un accordo contrattuale già stipulato, determinante l’applicazione della norma dell’art.26 D.Lgs.n.81 del 2008.”
Ad esempio, “risulta giudizialmente accertato, infatti, che B., dipendente della Ci. Srl, avesse dato incarico al C. di svolgere un sopralluogo sul tetto onde verificare l’eventuale necessità di un futuro lavoro di rifacimento, in particolar modo onerando il lavoratore di individuare le lastre ammalorate.”
Inoltre - precisa la Suprema Corte - “appare, altresì, comprovato che il B. avesse conferito incarico alla vittima di segnare con uno spray le lastre da sostituire e che il C., al momento dell’incidente, avesse già parzialmente adempiuto a tale incombente, apponendo diversi segni sulle lastre ammalorate.”
La Corte prosegue: “ed ancora - pur non necessitando il contratto di prestazione d’opera del requisito della onerosità - risulta, comunque, meritevole di approfondimento la circostanza che il C. avesse già da anni svolto lavori di piccola manutenzione per conto della Ci. Srl, sia pur sulla base di accordi mai formalizzati, percependo per prassi, quale compenso per il suo lavoro, la somma di Euro 25,00 l’ora.”
La Corte d’Appello dovrà dunque accertare in sede di rinvio “se l’incidente al C. si fosse verificato, o meno, nel corso dell’espletamento di un adempimento lavorativo espressamente previsto da un negozio di prestazione di opera, conferito alla vittima dalla Ci. Srl - per il tramite del suo dipendente B., avente ad oggetto la verifica dello stato di manutenzione del tetto, con individuazione delle singole lastre da sostituire, al fine di valutare l’eventuale successiva effettuazione di un lavoro di rifacimento del tetto.”
Guardando ai precedenti giurisprudenziali più significativi, è interessante richiamare anzitutto Cassazione Penale, Sez.III, 17 aprile 2014 n.17010, con cui la Corte ha accolto il ricorso di R., che era stata condannata per violazione del “D.Lgs.n.81 del 2008, art.26, comma 1, lett.b), perché, nella sua qualità di socio accomandatario della ditta B.A. s.a.s. [un negozio di articoli sportivi, n.d.r.], committente dei lavori per la fornitura e la posa in opera di un impianto di videosorveglianza in forza di contratto sottoscritto in data 17/12/2009 con la ditta F. s.n.c. di C.F., e, quindi, datore di lavoro, ometteva di fornire all’impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti […] di talché S.A., impegnato nella posa del predetto impianto di sorveglianza nel sottotetto dell’immobile di pertinenza dell’azienda… camminando su una porzione di soletta non portante, precipitava nel vuoto”.
Era accaduto, in particolare, che, a seguito di un furto nella società, C.F. si era recato presso il negozio “ed era molto insistente nel proporsi per installare l’antifurto.”
Come accertato dai Giudici di merito, “il preventivo rilasciato dal S. per l’effettuazione dei lavori portava la data del 17/12/2009 ed era sottoscritto su carta intestata della ditta…s.n.c., diversa, quindi, rispetto alla società a cui il S. risultava appartenere o, comunque essere collegato in base alla presentazione con il biglietto da visita. […] Tale preventivo, dunque, era una vera e propria “bozza”…”.
Si era verificato così che “S., interessato a svolgere il lavoro, si era presentato di sorpresa un sabato mattina e, nonostante l’invito a non procedere, ed a presentarsi in altra data, si era imposto ed aveva iniziato il lavoro, salendo nel controsoffitto per installare i macchinari.”
In questo caso la Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’imputata, la quale aveva sostenuto che “il D.Lgs.n.81 del 2008, art.26 presuppone, per l’esistenza degli obblighi imposti, che i lavori siano “affidati” all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, sicché richiede l’esistenza di un contratto”.
Secondo la Corte, “l’obbligo di fornire le dettagliate informazioni ai lavoratori sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza, infatti, presuppone l’esistenza di un rapporto contrattuale d’appalto o d’opera o di somministrazione.”
In realtà, “nel caso di specie, come emerso in sede istruttoria, era stato semplicemente inviato dal S. un preventivo, qualificabile come “bozza”, per di più non ancora accettato dalla ricorrente.”
Di conseguenza, risultava evidente che “non vi fosse ancora stato un “affidamento” dei lavori di fornitura e posa in opera del sistema antifurto” e che, “dunque non poteva ritenersi ancora configurabile quel rapporto giuridico da cui scaturiscono gli obblighi imposti dal D.Lgs.n.81 del 2008, art.26.”
Infine, con Cassazione Penale, Sez.IV, 31 maggio 2017 n.27306, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza d’appello con cui B.O. era stato condannato quale “committente delle operazioni di “verifica della possibilità di installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura, avente una superficie di circa 17.000 mq, del capannone sito a …”, di proprietà della predetta società, affidate a C.A., nella sua qualità di amministratore unico della società O.S. - in data 10/05/2011”, per aver il B.O. cagionato “a C.A. lesioni personali consistite in “politrauma da precipitazione””.
Quale profilo di colpa specifica, a B.O. era stata contestata la violazione dell’art.26 del D.Lgs.81/08.
Come anticipato, la Cassazione ha annullato con rinvio la pronuncia della Corte d’Appello, ritenendo che “entrambi i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto applicabile nel caso di specie l’art.26 del d.lgs.n.81/2008.”
E “ciò in quanto: presupposto per l’applicabilità della norma in esame (e, dunque, per la sussistenza a capo del B.O. degli oneri che detta norma fa ricadere sul datore di lavoro committente per il caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice ovvero a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda) è che - e in questo senso era stato formulato il capo di imputazione - il B.O. fosse stato il committente (delle operazioni di verifica della possibilità) dell’installazione di pannelli fotovoltaici, mentre dalla stessa sentenza di primo grado risulta che il B.O., al momento del sopralluogo, non aveva affidato al C.A. nessun lavoro (e in particolare nessun appalto).”
Dunque “l’assenza di tale conferimento (e quindi della veste di committente), richiesto dalla fattispecie integratrice per la stessa sussistenza del reato, non avrebbe potuto essere colmato attraverso una interpretazione che ha finito con l’estendere analogicamente (e, dunque, illegittimamente) la normativa in esame, oltre il dettato normativo, a fattispecie diversa.”
Di conseguenza, “nel caso di specie, il richiamo all’art.26 non si palesa pertinente, in quanto detta disposizione richiama il rischio interferenziale, che, circa lavori di rimozione di eternit e di installazione di pannelli fotovoltaici, trova la sua disciplina peculiare negli artt.90 e ss., in tema di cantieri mobili e temporanei.
Senonché, per l’applicazione di detta normativa, è necessaria la figura di un committente, mentre nel caso in esame, per quanto è dato desumere da entrambe le sentenze di merito, non era intervenuto nessun appalto (e neppure uno degli altri rapporti contrattuali - somministrazione e contratto d’opera - per i quali il citato art.26 impone obblighi prevenzionali).”
In conclusione, “per tale dirimente ragione, la fattispecie esula dalla sfera del diritto penale del lavoro (e, conseguentemente, dall’applicabilità della normativa antinfortunistica) ed è stata erroneamente ritenuta l’aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, aggravante che viene qui esclusa.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Riccardo Ambrosio | 13/11/2025 (09:54:46) |
| Dalla lettura dell'interessante articolo redatto dalla Dott.ssa Guardavilla, dei cui scritti sono assiduo lettore ed alla quale porgo i miei complimenti per la professionalità e la chiarezza espositiva, mi pare di capire che "un'attività preliminare al conferimento di un futuro eventuale contratto di appalto", quale ad esempio la richiesta di preventivi ad imprese e/o lavoratori autonomi, che richieda un sopralluogo, per l'esecuzione di una prestazione lavorativa, non obblighi il committente alla fornitura di informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si dovrà operare. Mi piacerebbe avere conferma e conoscere l'autorevole parere della Dott.ssa Guardavilla sull'applicazione dell'Art. 148 D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. nel primo esempio di infortunio citato nell'articolo, se "l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva" ovvero, nel dubbio, la necessità di predisporre - o far predisporre - "i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone", o comunque almeno l'informazione sui pericoli esistenti possano non riguardare il committente - o meglio il richiedente i preventivi. Grazie | |
| Rispondi Autore: raffaele scalese | 13/11/2025 (12:07:52) |
| Aspettando le eventuale risposta propongo il mio modus operandi. In Azienda entrano, per sopralluoghi, solo le Aziende omologate ed inserite nel Registro Fornitori. Gli altri sono solo VISITATORI e si gestiscono con altre modalità Per essere inseriti nel Registro Fornitori sarà stato necessario già avere scambiato le informazioni di base (Rischi introdotti dalla eventuale attività e Rischi presenti in Azienda ospitante.) oltre, naturalmente a tutte le altre documentazioni atte a definire l'adeguatezza dell''Azienda fornitrice ad eseguire una certa categoria di lavori. Poi si possono avere varie declinazioni delle situazioni ma con una Regola IMPRESCINDIBILE: nessun estraneo "gira " in Azienda se non accompagnato almeno dal preposto di Reparto. Questa ultima Regola è facilmente rispettabile da qualunque Azienda, anche le più piccole: basta esserne convinti. | |
| Rispondi Autore: CP | 13/11/2025 (13:06:21) |
| A me pare che la Penale Sent. Sez. 3 Num. 10014 Anno 2017 esprima un principio giuridico diametricalmente opposto, anche se in riferimento al titolo IV, quando indica che con il termine "affidamento" possa intendersi anche "una mera prestazione d'opera, quale è certamente il sopralluogo sul tetto ai fini della verifica dei lavori necessari, alla quale devono comunque presiedere le cautele previste". Il caso in esame è praticamente identico a quello dell'articolo. Anche lei Dott.ssa vede questo contrasto o qualcosa mi sfugge? | |
