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Le responsabilità quando non viene nominato un responsabile dei lavori

Le responsabilità quando non viene nominato un responsabile dei lavori
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

26/04/2016

Se il committente di un’opera edile non si avvale della facoltà di nominare un responsabile dei lavori cui trasferire gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro lo stesso rimane obbligato in proprio e in via principale all’osservanza degli stessi.

 
 
Si fa sempre più pressante e incisiva la posizione assunta dalla Corte di Cassazione nei confronti della figura del committente di un’opera edile per quanto riguarda in particolare la sua responsabilità nell’ambito della organizzazione e della gestione della sicurezza del cantiere installato per la realizzazione dell’opera commessa. E’ abbastanza consolidato l’orientamento della giurisprudenza, ha tenuto infatti a precisare la suprema Corte, secondo cui il committente è titolare ex lege di una specifica posizione di garanzia e rimane il soggetto in via principale tenuto all’osservanza degli obblighi imposti nella materia specifica. Se lo stesso non si sente in grado o non vuole rivestire personalmente le funzioni di controllo del cantiere ha la facoltà di designare un responsabile dei lavori cui trasferire gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da fare con una nomina formale accompagnata dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa.
 

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Il fatto
La Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado che aveva assolto il proprietario di un immobile e committente di lavori di ristrutturazione dal reato di cui all'art. 589 c.p. perché il fatto non costituisce reato, ha dichiarato l'imputato colpevole di un incidente sul lavoro nel quale aveva perso la vita un lavoratore autonomo e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, lo ha condannato a sei mesi di reclusione e al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidarsi in separato giudizio. All’imputato era stato contestato di non aver verificato le azioni di coordinamento e controllo del coordinatore per l'esecuzione dei lavori a garanzia della sicurezza dei lavoratori, violando quindi il disposto dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 494/96. In particolare la mattina dell’infortunio il lavoratore, che svolgeva mansioni di carpentiere, nel raggiungere il proprio posto di lavoro per procedere ad operazioni di getto del calcestruzzo, forse perché in leggero ritardo, attraversava un fossato frapposto tra il muro perimetrale dell'edificio ed il bordo di uno scavo poggiando un piede su un puntello di sostegno che però cedeva. Lo stesso, non essendovi parapetto a protezione del bordo dello scavo, cadeva sul fondo dello stesso dove erano presenti dei tondini acuminati privi di protezione, sui quali rimaneva infilzato decedendo nell'immediatezza per le lesioni riportate.
 
La corte di Appello, nel ribaltare la sentenza assolutoria, rilevava che l'attività di getto del calcestruzzo, cui doveva partecipare anche la vittima, si era resa necessaria proprio a seguito di una variante in corso d'opera decisa dal committente. Il lavoratore aveva avvisato telefonicamente un collega di essere in ritardo e probabilmente proprio a causa di tale ritardo lo stesso, per raggiungere il solaio, non si è avvalso della scala posta in corrispondenza della parete, ma aveva scavalcato il fossato. La stessa Corte di Appello ha rilevato che la situazione del cantiere era oggettivamente pericolosa per la presenza, non adeguatamente protetta, dello scavo profondo più di tre metri e dei tondini privi dei cappellotti di protezione. La Corte Territoriale ha rilevato inoltre che l’imputato era non solo committente dell'opera e della specifica variante ma anche responsabile dei lavori e che lo stesso frequentava abitualmente il cantiere, interessandosi dell'andamento dei lavori e fornendo istruzioni, per cui era evidente in tale situazione la sua colpa in quanto, pur avendo avuto un ruolo determinante nella creazione di una specifica fonte di rischio, non aveva provveduto a far adeguare il piano di sicurezza alla nuova situazione non avvisando neppure il coordinatore per l'esecuzione.
 
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
Avverso la sentenza della Corte di Cassazione l’imputato ha ricorso per cassazione  adducendo alcune motivazioni. Con il primo motivo si è lamentato perché la Corte di Appello non aveva tenuto conto che l'infortunato era un lavoratore autonomo, incaricato direttamente dall'appaltatore di svolgere determinati lavori al di fuori dell'orario di cantiere ed a sua insaputa (l'incidente si era verificato alle 7,45, prima dell'apertura del cantiere) e comunque fuori dell’area di rischio di sua competenza in  quanto egli era solo il committente. Con il secondo motivo ha fatto notare che il comportamento del lavoratore il quale, essendo in ritardo, non si è servito dell’apposita scala, è stato eccezionale, abnorme ed interruttivo del nesso causale e come altro motivo ancora ha posto in evidenza che come responsabile dell’accaduto era da considerarsi il coordinatore per la sicurezza  che era a conoscenza della variante del progetto ed inoltre che a carico del committente le disposizioni di legge pongono solo una verifica del cantiere di natura formale. L’imputato si è lamentato altresì per la mancata esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione non ha accolto il ricorso presentato. Come già rilevato dalla Corte di Appello la Corte suprema ha messo in evidenza che il committente dei lavori e della variante degli stessi durante la cui realizzazione si è verificato l'incidente, non si è avvalso della facoltà di nominare un responsabile dei lavori, cui trasferire gli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro per cui è rimasto obbligato in proprio. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha sostenuto la Sez. IV, “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un'opera, è titolare ‘ex lege’ di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti etc.) e può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell'incarico medesimo”. Più volte infatti dalla Corte di Cassazione è stato affermato che “in materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile, il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, ex art. 6 del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, come modificato dal D.Lgs. 19 novembre 1999 n. 528 (attuale art. 93 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), atteso che l'effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo”.
 
Spettava dunque all’imputato, secondo la Sez. IV, in qualità di committente la verifica dell'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e cioè in concreto il controllo sulla redazione del piano di sicurezza e il suo costante adeguamento, controllo che nel caso in esame avrebbe dovuto comportare l'eliminazione della situazione di rischio derivante dalla presenza dello scavo pericoloso, controllo che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, non è di natura meramente formale ma implica una effettiva e ragionata verifica circa le soluzioni da adottare come è dimostrato dal fatto che il committente, ove non sia in condizione o non voglia assumere direttamente tale ruolo, può nominare un responsabile dei lavori sul quale trasferire la responsabilità nei limiti dell'incarico e dei poteri conferiti, controllo che ovviamente può portare ad un intervento attivo del committente, soggetto nel cui interesse è svolta l'opera e dunque certamente vero dominus della stessa, e che deve essere esercitato a prescindere dalla presenza di altri soggetti, ad altro titolo investiti di funzioni di garanzia, essendo ben noto che il vigente sistema di tutela della sicurezza del lavoro prevede una pluralità di figure di garanti tutti autonomamente responsabili in relazione agli obblighi a ciascuno di loro imposti.
 
Con riferimento poi al fatto che l’infortunato rivestiva la figura di lavoratore autonomo nonché al fatto che si fosse recato in cantiere fuori dell'orario di lavoro ed al suo comportamento ritenuto abnorme, la suprema Corte ha ricordato che in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all'organizzazione dei lavori, sicché dell'infortunio che sia occorso all'"extraneus" risponde il garante della sicurezza, sempre che l'infortunio rientri nell'area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione al pericolo. In applicazione della pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha aggiunto la Sez. IV, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore, cosa che nel caso in esame non si è verificata.
 
Risultando quindi in conclusione correttamente accertata e motivata la responsabilità dell'imputato, la Corte di Cassazione ha rigettato il suo ricorso condannandolo al pagamento delle spese del procedimento oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre accessori come per legge.
 
 
Gerardo Porreca
 




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