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Le responsabilità legate a fornitura e uso dei DPI: sentenze del 2025
Come noto, il datore di lavoro e il dirigente hanno l’obbligo di “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente” e, a seguire, devono “richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione” (art.18 c.1 lettere d) e f) D.Lgs.81/08).
Sul tema della vigilanza sull’utilizzo dei DPI, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (con Cassazione Penale, Sez.IV, 20 dicembre 2018 n.57706), in un caso in cui la responsabilità del datore di lavoro è stata “ravvisata nella condotta colposa [consistita] nell’omessa fornitura al lavoratore delle scarpe antinfortunistiche, il cui utilizzo, stante il puntale in metallo, avrebbe scongiurato l’evento”, che, “indipendentemente dalla esistenza o meno della figura del preposto - la cui specifica competenza è quella di controllare l’ortodossia antinfortunistica dell’esecuzione delle prestazioni lavorative per rapporto all’organizzazione dei dispositivi di sicurezza - il datore di lavoro risponde dell’evento dannoso laddove si accerti che egli abbia omesso di rendere disponibili nell’azienda i predetti dispositivi di sicurezza”.
Ciò sul presupposto che il datore di lavoro, “quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori”.
Tornando all’aspetto normativo, dall’altra parte, il lavoratore ha l’obbligo - anche in questo caso penalmente sanzionato - di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale” e di “utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione” (art.20 c.2 lettere b) e d) D.Lgs.81/08).
Ciò premesso, esaminiamo a questo punto due significative sentenze emanate dalla Suprema Corte nel 2025, selezionate per il loro particolare interesse.
Con Cassazione Penale, Sez.IV, 10 febbraio 2025 n.5188, la Corte ha confermato la condanna di A., quale datore di lavoro della V.P. S.p.a., per aver causato al dipendente B. “lesioni consistenti in un trauma oculare perforante con prognosi di 79 giorni, […] omettendo di fornire allo stesso i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, in violazione dell’art.18 D.Lgs. cit. ed omettendo di richiedere ai lavoratori l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione”.
Era accaduto che il lavoratore “B. era intento all’operazione di “smaterozzatura” ovvero di rimozione di alcune “bave” di metallo da un pezzo appena forgiato e per fare ciò aveva utilizzato un attrezzo sbagliato ovvero un martello con manico in teflon anziché il più resistente martello con il manico in ferro e mentre era intento in tale operazione, il manico del martello si era improvvisamente spezzato e la mazza battente dello strumento lo aveva colpito all’occhio destro.”
La sentenza precisa che “i tecnici della prevenzione Asl di V., intervenuti per le verifiche di rito, non avevano rilevato alcuna carenza né in relazione alla formazione ed informazione del lavoratore né in merito all’attrezzatura di lavoro utilizzata dallo stesso: conformemente alle previsioni del D.V.R. aziendale, B. era stato dotato dei guanti e degli occhiali protettivi indicati come dispositivi di protezione individuale per la prevenzione del rischio tipico della lavorazione eseguita, consistente nella proiezione di materiale.”
Ciò detto, “ciò che invece avevano contestato è il fatto che il lavoratore avrebbe dovuto utilizzare gli occhiali protettivi per compiere l’operazione che non portava in quanto indossava occhiali da vista che non consentivano l’utilizzo del dispositivo di protezione”, laddove, invece, “sarebbe stato necessario utilizzare dei sovra occhiali non disponibili in azienda neanche al momento del sopralluogo condotto dallo Spisal e che venivano acquistati solo nel novembre del 2017 all’esito dei controlli e delle contestazioni.”
Di conseguenza, “il Tribunale rilevava quindi che l’imputato, quale datore di lavoro, non aveva dotato i lavoratori ipovedenti dei necessari sovra-occhiali di protezione e non aveva effettuato un efficace controllo sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.”
E’ di grande interesse il seguente passaggio: “risultava che la società aveva introdotto un sistema di sostituzione dei dispositivi di protezione attivabile dal lavoratore stesso mediante compilazione e consegna di un apposito modulo collocato in una bacheca accessibile a tutti i dipendenti ma il Tribunale non riteneva tale previsione idonea ad esonerare l’imputato dall’obbligo di cui all’art.18 comma 1, lett.d) D.Lgs.n.81 del 2008 non potendo essere imposto al lavoratore l’onere di indicare i dispositivi di protezione per la sua sicurezza, rilevando peraltro che, anche se avesse segnalato detta circostanza, in ogni caso il dispositivo de quo non era disponibile.”
Il Tribunale, inoltre, “negava l’abnormità del comportamento del lavoratore e riteneva anche provato l’elemento soggettivo [la colpa, n.d.r.], stante la concreta prevedibilità dell’evento verificatosi.”
Infatti, la pronuncia specifica che “nello specifico la circostanza che B. indossasse occhiali da vista era nota in azienda, come riferito dai testi C. e D., ed il datore di lavoro non poteva confidare sulla mancanza di segnalazioni di situazioni di inadeguatezza dei mezzi utilizzati da parte dei lavoratori.”
Secondo il Giudice di primo grado, peraltro, “l’evento avrebbe potuto essere evitato con le cautele imposte dalla legge, quali l’introduzione di una procedura di controllo con individuazione di un responsabile deputato alla vigilanza ed alla segnalazione di inefficienze relative ai DPI, condotte ritenute esigibili dall’imputato.”
Come già anticipato, la Cassazione ha confermato la condanna di A., ritenuto “responsabile delle lesioni cagionate al dipendente B. poiché […] aveva omesso di fornire al dipendente occhiali protettivi da indossare contestualmente all’utilizzo di occhiali da vista in violazione dell’art.18 comma 1, lett.d) D.Lgs.n.81 del 2008 ed in quanto aveva omesso di richiedere ai lavoratori l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione in violazione di quanto previsto dall’art.18, comma 1, lett.f) D.Lgs.n.81 del 2008.”
La Corte ricorda che “B. era stato dotato dei guanti e degli occhiali protettivi indicati come dispositivi di protezione tipici della lavorazione eseguita consistente nella proiezione di materiale ed è incontestato che al momento dell’infortunio il lavoratore portasse occhiali da vista ma non già gli occhiali di protezione che erano incompatibili, richiedendosi in tal caso un altro tipo di dispositivo ovvero dei sovraocchiali, in quel momento non disponibili.”
Quanto alle argomentazioni difensive dell’imputato, secondo la Corte, “la prima censura proposta, con cui si introduce il tema se il datore di lavoro possa ritenersi responsabile per l’infortunio occorso al dipendente per non essersi accorto della sopravvenuta inidoneità soggettiva dei dispositivi individuali, è infondata.”
Ciò in quanto - sottolinea la Cassazione - “nell’ambito della sicurezza sul lavoro un ruolo importante per la protezione e la tutela della salute e dell’integrità del lavoratore è svolto proprio dai dispositivi di protezione individuale, ovvero tutte quelle attrezzature o strumentazioni destinate ad essere indossate dal lavoratore per proteggerlo dai rischi derivanti dalle mansioni svolte durante la sua attività.”
In tale ottica, a livello normativo “l’art.74 D.Lgs.n.81 del 2008 definisce i dispositivi di protezione individuale come qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.”
Dopo aver premesso che “dunque i DPI sono attrezzature da indossare per ridurre i rischi legati alla propria mansione (guanti, mascherine, occhiali protettivi, elmetti)”, la Corte chiarisce che “il datore di lavoro non ha solo l’obbligo di garantire la tutela dei lavoratori secondo le norme di prevenzione per i rischi sul lavoro ma nel momento in cui i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti dalle misure tecniche ed organizzative di prevenzione, è obbligato ad individuare quali siano i dispositivi di protezione individuale concretamente idonei a proteggere il lavoratore.”
A fronte di tale quadro, quindi, “il datore di lavoro è il diretto responsabile della identificazione, della scelta, dell’utilizzo e della gestione dei dispositivi stessi.”
Prosegue poi la Corte: più “in particolare, gli obblighi del datore di lavoro in ambito di DPI consistono nell’effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati utilizzando altri mezzi e quindi individuare i DPI idonei a proteggere i lavoratori dai rischi rilevati; nell’adeguare i dispositivi ogni qualvolta intervenga una variazione significativa da modificare le condizioni di rischio; nel valutare, sulla base delle informazioni fornite e delle norme d’uso dal fabbricante, le caratteristiche dei DPI affinché siano atte a prevenire i rischi, nonché valutare le condizioni in cui un DPI deve essere utilizzato.”
Ed “inoltre il datore di lavoro dovrà, altresì, mantenere in efficienza i DPI, attraverso una accurata manutenzione, che comporti anche riparazioni e sostituzioni necessarie.”
In tale contesto, secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte, “l’art.18, comma 1, lett.d), D.Lgs.n.81 del 2008, che impone di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi […] anche a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art.28 dello stesso decreto.”.
A parere della Cassazione, nel caso di specie, l’“oggettiva mancata fornitura di DPI idonei alla protezione dei lavoratori ipovedenti” non può “essere superata dalla mancata segnalazione da parte del lavoratore di tale sua specifica esigenza, atteso che, considerate le dimensioni dell’azienda (che aveva alle sue dipendenze 60 dipendenti) il sovraocchiale doveva essere considerato come parte delle dotazioni in sede di valutazioni della sicurezza e quindi messo a disposizione dei lavoratori.”
In tal senso, a parere della Corte, non può essere ritenuto “idoneo il sistema della procedura di sostituzione dei dispositivi adottato nell’azienda, in primo luogo perché afferente a dispositivi usurati e non già mancanti ab origine ed inoltre in quanto tendente a far ricadere sul lavoratore obblighi gravanti sul datore di lavoro.”
In conclusione, la Cassazione ritiene che “era oggettivamente esigibile per il datore di lavoro la predisposizione di strumenti idonei a proteggere anche i lavoratori ipovedenti, tenuto conto delle dimensioni dell’azienda che rendevano quindi necessaria non solo la previsione degli occhiali protettivi ma anche dei sovraocchiali da indossare sopra eventuali occhiali da vista, non potendosi non comprendere detta eventualità nella valutazione del rischio complessivo che il datore di lavoro è tenuto a compiere nella predisposizione dei dispositivi individuali.”
Passiamo a questo punto ad esaminare un’altra sentenza emanata nel 2025 ( Cassazione Penale, Sez.IV, 15 aprile 2025 n.14801), con cui la Corte ha confermato la condanna per omicidio colposo - con altri soggetti - di A., quale datore di lavoro (subappaltatore) della ditta Edil P. S. S.n.c., “esecutrice dei lavori di rimozione della copertura in cemento amianto del capannone n.19 dello stabilimento F. Trasporti di C., lavori avuti in sub-sub appalto dalla N. Spa, con condotte concorrenti e tra loro indipendenti”.
In particolare, nell’ambito di questa catena di appalti e subappalti, vari soggetti (tra cui A.) sono stati riconosciuti responsabili per aver consentito “che B., tirocinante della ditta Edil P. S., ma di fatto lavoratore dipendente della stessa dal dicembre 2008 con mansioni di muratore, prestasse la propria opera in condizioni di pericolo senza aver ricevuto idonei dispostivi di protezione individuale e senza avere ricevuto idonea formazione ed informazione sui rischi del lavoro, nonché in assenza di idonei dispositivi collettivi di prevenzione contro i rischi di caduta dall’alto, in esecuzione di lavori su tetti lucernari e coperture del capannone n.19 dello stabilimento della F. Trasporti”.
Questa la dinamica dell’evento: era accaduto che B., “mentre eseguiva lavori in quota […] consistenti nella rimozione dei laminati plastici di copertura, mentre transitava su uno di questi, precipitava al suolo in quanto il laminato cedeva sotto il suo peso ed il lavoratore, non agganciato ad alcun idoneo dispositivo di sicurezza - in quanto non previsto né installato come evidenziato innanzi - né salvato da sistemi di protezione collettivi come, reti anticaduta, di fatto non installati, in violazione dell’art.148 D.Lgs..81/08, precipitava al suolo da un’altezza di 12 metri e decedeva”.
Tra le varie imputazioni, al datore di lavoro A. è stato contestato di aver omesso di “fornire al lavoratore DPI adeguati ai rischi da prevenire e, nel caso di specie, in presenza di rischi multipli che richiedevano l’uso simultaneo di più DPI, omettendo di predisporre e fornire DPI tra loro compatibili e tali da mantenere, nell’uso simultaneo, la propria efficacia”.
La Corte d’Appello, che aveva confermato le condanne decise in primo grado, aveva peraltro accertato che “A., quale titolare della Snc Edil P. S. e datore di lavoro di B., operaio tirocinante, essendo anche responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, restava assente dal cantiere, neppure delegava un preposto che controllasse le attività svolte dai dipendenti e non predisponeva dispositivi di sicurezza collettivi.”
Nei gradi di merito l’accaduto è stato ricostruito mediante le testimonianze “dei compagni di lavoro del deceduto, tra i quali” è ritenuta “di interesse quella di H., anche egli dipendente della S.”, il quale “affermava di essere stato dotato dei dispositivi di protezione individuale, ma che la cintura di sicurezza che indossava non era agganciata alla fune di acciaio, per una prassi che, secondo le sue dichiarazioni, appariva seguita da molti, costituendo il legame un notevole impaccio all’esecuzione delle mansioni da portare a termine”.
Lo stesso teste “puntualizzava che nessuno controllava gli operai sul cantiere e, su contestazione del PM in aiuto alla memoria, che K. non aveva conseguito il patentino per effettuare lavorazioni con l’amianto, essendo quella la prima volta in cui l’aveva visto occuparsi della rimozione di amianto; precisava che lui stesso, dopo aver conseguito il patentino, non aveva seguito corsi di formazione ed escludeva di aver partecipato a corsi per lavorazioni in quota”.
Peraltro, anche la “compagna all’epoca del fatto di K., L.”, aveva “dichiarato che la vittima da mesi lavorava per S., ma non aveva conseguito il patentino per la rimozione dell’amianto, avendogli promesso il datore di lavoro di assumerlo a tempo indeterminato non appena lo avesse ottenuto; secondo la teste l’uomo lavorava a nero ed entrava adoperando il tesserino di riconoscimento di J.”
Era stata valorizzata altresì - ai fini della ricostruzione degli eventi - la testimonianza di M., “dipendente F. addetto al servizio prevenzione, che chiariva come la direzione avesse autorizzato di eseguire lavori anche sabato e domenica allo scopo di completarli prima che i dipendenti F. tornassero dalle vacanze; riteneva, per esperienze verificate in casi di lavorazioni analoghe, che la scelta di dotare gli operai di una cintura di sicurezza da collegare alla fune di acciaio fosse idonea a prevenire infortuni.”
Nel rigettare il ricorso di A., la Cassazione - tra le varie motivazioni - sottolinea l’“infondatezza della tesi difensiva avente ad oggetto il comportamento anomalo della vittima”, dal momento che “il comportamento della vittima non è da considerarsi abnorme essendo il liberarsi da dispositivi di protezione individuali e/o collettivi uno dei comportamenti frequenti realizzati dai lavoratori quando ritengono di avere acquisito adeguate abilità e competenze nell’esercizio delle mansioni, tanto da non doverne usufruire”.
E prosegue la Corte: “si tratta di comportamenti che pertanto rientrano nel fuoco delle imprudenze prevedibili e prevenibili da parte dei soggetti che assumono posizioni di garanzia, non mancando altresì da aggiungere che il deceduto non aveva seguito alcun corso formativo per lavori in quota e per la rimozione dell’amianto.”
La Corte ha così applicato il principio secondo cui “non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l’infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli”.
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Davide | 05/02/2026 (08:29:49) |
| L'articolo è molto interessate e ricco di spunti. Ho una richiesta alla redazione e non vorrei che venisse presa come una critica: sarebbe possibile dividere in due parti articoli di ampia lunghezza e complessità? La cultura della sicurezza passa anche da questo, comprensibilità e immediatezza del messaggio. Purtroppo non essendo laureato e non avendo competenze giurisprudenziali faccio fatica a leggere molti dei vostri articoli. | |
| Rispondi Autore: Anna Guardavilla | 05/02/2026 (13:58:51) |
| Buongiorno Davide, ha fatto bene a sottolineare l’esigenza della agevole fruibilità di questi articoli ai fini di una piena comprensione degli stessi. Io stessa come autrice mi impegno per il futuro a scriverli un pochino più brevi (ma altrettanto esaustivi) in modo che la massima divulgazione di temi così importanti come quello della prevenzione sui luoghi di lavoro sia soddisfatta. Cordialmente, Anna Guardavilla | |
