
La vigilanza sul non utilizzo di una macchina se pur non previsto nel DVR

E’ ancora una volta l’art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 2008, riguardante l’obbligo indelegabile del datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro, che è stato posto all’attenzione della Corte di Cassazione in questa circostanza, chiamata a decidere sul ricorso presentato da un datore di lavoro, condannato nei due primi gradi di giudizio per lesioni colpose, ma questa volta non per ribadire la necessità che nell’utilizzo delle macchine venissero adottate tutte le misure di prevenzione previste nel documento d valutazione dei rischi (DVR), ma per ricordare paradossalmente che occorre vigilare ancor di più su quelle macchine e attrezzature il cui utilizzo, benché presenti nel luogo di lavoro, non è stato previsto nel DVR stesso.
La previsione nel DVR del non utilizzo di una macchina, ha precisato in merito la suprema Corte, dimostra infatti la previsione e la consapevolezza di un eventuale pericolo per cui si rende necessaria una particolare vigilanza affinché la previsione stessa sia osservata e fatta osservare, altrimenti la prevista esclusione rimane semplicemente un adempimento cartolare inutile per garantire effettivamente la sicurezza dell'attività lavorativa. La presenza, la scelta o peggio il consenso anche solo implicito all'utilizzo di attrezzature non regolamentari, ha aggiunto la suprema Corte, non solo responsabilizza il datore di lavoro, il dirigente e il preposto ma soprattutto non può giustificare l'omissione degli obblighi culturali e tecnici di formazione, informazione e addestramento che diventano ancora più cogenti se i lavoratori sono costretti a utilizzare luoghi di lavoro, impianti, attrezzature che, con colpevole consapevolezza da parte del datore di lavoro, li espongono a maggiori rischi. La violazione di un obbligo non elide ma rafforza la necessità dell'adempimento degli altri obblighi soprattutto se correlati all'uso dell'oggetto su cui o con cui si lavora.
Un altro insegnamento che discende dalla lettura di questa sentenza è quello di tenere lontano dal posto in cui opera il lavoratore e comunque non nella sua immediata disponibilità le attrezzature che, secondo le indicazioni esplicitamente fornite dal documento di valutazione dei rischi, non devono essere utilizzate perché ritenute irregolari, non bastando altresì l’apposizione di una segnaletica che avverte in tal senso disposta nei pressi delle stesse.
Il fatto, l’iter giudiziario, il ricorso per cassazione e le motivazioni.
Il datore di lavoro di un’impresa operante nel settore delle lavorazioni a base di carni ha impugnata la sentenza con la quale la Corte di Appello ha confermata la condanna emessa dal Tribunale per il reato di lesioni colpose subite da un lavoratore dipendente e costituite dallo scuoiamento cutaneo della mano destra, reato commesso con violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro e specificamente degli artt. 71, comma 4, lett. a) e 37, comma 1 del D. Lgs. n. 81 del 2008. Il lavoratore, incaricato da parte del responsabile della lavorazione di effettuare un'attività di scotennamento di alcune pancette, attività solitamente realizzata manualmente attraverso l'ausilio di una macchina scotennatrice, al fine di accelerare la lavorazione si era servito di una macchina scotennatrice presente all'interno del luogo di lavoro. Dopo aver proceduto allo scotennamento di tre pancette il macchinario si era però inceppato e, pensando che si fosse verificato un blocco della scotennatrice, a causa della presenza di un osso della carne inserita al suo interno, aveva alzato il carter di protezione del dispositivo al fine di constatare e superare tale blocco. Tuttavia, nonostante la presenza del sistema di interblocco magnetico, la macchina era ripartiva e gli aveva procurata una lesione alla mano destra, costituita dallo scuoiamento cutaneo a tutto dorso della mano fino al polso destro, con una prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro della durata di 24 giorni.
Come primo motivo di ricorso l'imputato ha lamentata una contraddittorietà della sentenza perché, benché fosse stato preso atto di uno stato di fermo del macchinario, la Corte di Appello ha comunque ritenuto che i dipendenti dovessero comunque essere preparati per l'utilizzo del macchinario stesso; non era stato dimostrato inoltre ma puramente dedotto il fatto che il datore di lavoro non potesse essere all'oscuro di una prassi lavorativa che avrebbe dovuto porre in relazione alla formazione dei lavoratori. In modo specifico inoltre, la difesa ha criticato il punto della sentenza in cui era stato ritenuto irrilevante la circostanza che il macchinario non si trovasse proprio all'interno dell'area di produzione e che fosse oggettivo il. dato dell'omessa formazione dei lavoratori.
Il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.
Il Collegio ha innanzi tutto osservato che le considerazioni della difesa avevano riguardato l'utilizzo della macchina presso la quale era avvenuto l’infortunio che era stata prevista nel documento di valutazione del rischio quale attrezzatura non a norma e che andava accantonata e non utilizzata; pertanto in relazione ad una macchina da non utilizzare il datore di lavoro non aveva un obbligo di formazione dei lavoratori.
A tal punto la suprema Corte ha ritenuto di rifare una lettura sistematica del rapporto tra gli obblighi del datore di lavoro in materia di documento di valutazione del rischio, di scelta delle attrezzature di lavoro e di formazione, informazione e addestramento sulle stesse.
In base all'art. 28, comma 1 del D. Lgs. n. 81 del 2008, ha ricordato la Sez. IV, l'obbligo indelegabile del datore di lavoro di valutare il rischio "anche nella scelta delle attrezzature di lavoro...nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute"; valutazione del rischio che costituisce la prima misura generale di tutela ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 81 del 2008 non casualmente associata al rispetto dei principi ergonomici nella scelta delle attrezzature (lett. d), all'informazione e formazione dei lavoratori (lett. n), alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza (lett. z). Pertanto, in tema di valutazione del rischio e di scelta delle attrezzature gli obblighi del datore di lavoro comprendono la scelta e l'utilizzo effettivo di attrezzature conformi alle norme di legge, regolamentari, e di buona tecnica, e correlativamente la formazione, l'informazione, l'addestramento dei lavoratori sull'uso delle stesse. Ma logico corollario di tale obbligo, ha così proseguito la suprema Corte, è non solo il divieto di utilizzare luoghi, attrezzature, impianti non regolari ma la necessità di un'accurata vigilanza, diretta o indiretta, anche mediante altri soggetti dotati di posizioni di garanzia, come ad esempio dirigenti (art. 18, lett. e, f, I, del D. Lgs. n. 81 del 2008) o preposti (art. 19, lett. a, b, ed f, del D. Lgs. n. 81 del 2008), affinché i lavoratori non utilizzino attrezzature non regolamentari ovvero attrezzature regolamentari ma in modo insicuro, per se stessi o per altre persone presenti sul luogo di lavoro (art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 2008).
La presenza, la scelta o peggio il consenso anche solo implicito all'utilizzo di attrezzature non regolamentari, ha così aggiunto la suprema Corte, non solo responsabilizza il datore di lavoro, il dirigente e il preposto ma soprattutto non può giustificare l'omissione degli obblighi culturali e tecnici di formazione, informazione e addestramento che diventano ancora più cogenti se i lavoratori sono costretti a utilizzare luoghi di lavoro, impianti, attrezzature che, con colpevole consapevolezza da parte del datore di lavoro, li espongono a maggiori rischi. La violazione di un obbligo, ha precisato, non elide ma rafforza la necessità dell'adempimento degli altri obblighi soprattutto se correlati all'uso dell'oggetto su cui o con cui si lavora.
La previsione nel DVR del non utilizzo di una macchina, ha precisato ancora la suprema Corte, dimostra la consapevolezza e la previsione del pericolo e la stessa avrebbe dovuto comportare nel caso in esame una particolare vigilanza affinché tale previsione del DVR fosse osservata e fatta osservare altrimenti la prevista esclusione rimane semplicemente un adempimento cartolare inutile per garantire effettivamente la sicurezza dell'attività lavorativa.
L’imputato, in conclusione, nella sua qualità di datore di lavoro, non solo era consapevole nel caso concreto del pericolo della macchina scotennatrice che ha materialmente causato l'infortunio ma l'ha previsto e sottoscritto nel DVR, omettendo di impedirne l'uso al lavoratore e di controllare che anche occasionalmente venisse adoperata. Consentire l'utilizzo consapevole nel processo produttivo di un macchinario presso il quale operava il lavoratore che ha riportato le lesioni non solo non ha costituito una prova di assenza di colpa, come avrebbe prospettato la difesa, ma al contrario ha indicato una grave superficialità per aver previsto il pericolo nell'uso della macchina e averne consentito lo stesso l'utilizzo. A seguito di tale considerazione, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, non si poteva ritenere che, considerato che il macchinario non doveva essere utilizzato nel ciclo di produzione, la relativa formazione nell'utilizzo dello stesso potesse essere automaticamente omessa.
Il Collegio ha pertanto rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Lo stesso inoltre, avendo la parte civile revocata la propria costituzione in giudizio, ha di conseguenza revocate le statuizioni civili in favore della stessa.
Gerardo Porreca

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Rispondi Autore: raffaele scalese ![]() | 13/01/2025 (08:54:02) |
Appare strano che, a fronte di tutta la trattazione in DVR non fosse stata attuata ANCHE la interdizione meccanica/elettrica al funzionamento della macchina stessa. Siamo all'ABC della sicurezza (nella mia esperienza: stacco dall'alimentazione elettrica e, MEGLIO eliminazione del cavo di collegamento elettrico, il cartello FUORI USO è assolutamente insufficiente. |