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La responsabilità del Sindaco per l'omessa richiesta del CPI per una scuola

La responsabilità del Sindaco per l'omessa richiesta del CPI per una scuola
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

20/09/2021

In tema di gestione della sicurezza degli edifici scolastici, ai fini della individuazione dei soggetti responsabili, è necessario distinguere tra le misure di tipo strutturale e impiantistico e gli adempimenti di tipo amministrativo e gestionale.

La individuazione di chi è la competenza a richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per un edificio scolastico comunale, ai fini sella individuazione delle responsabilità, è l’oggetto di questa sentenza della Sezione III penale della Corte di Cassazione chiamata a decidere su di un ricorso presentato dal Sindaco di un Comune condannato dal Tribunale alla pena di 800 euro di ammenda in ordine alla contravvenzione di cui agli artt. 16 e 20, comma 1, del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 per non avere richiesto il certificato di prevenzione incendi per una scuola media statale comunale.

 

Secondo la Corte di Cassazione il Tribunale non aveva fatto altro che applicare esattamente il principio per cui, in materia di prevenzione incendi, anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 30 luglio 2011 n. 151, integra il reato di cui al citato art. 20 del D. Lgs. n. 139/2006 la condotta di chi, in qualità di titolare di una delle attività contemplate alle categorie A, B e C dell'allegato I al decreto stesso, ometta di richiedere ai Vigili del Fuoco il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi. Analogamente la suprema Corte ha condiviso la conclusione che nel caso in esame chi fosse tenuto all'adempimento dell'obbligo, in assenza di una formale attribuzione della competenza ad altro soggetto, fosse il legale rappresentante dell'ente proprietario dell'istituto scolastico, ovverosia il sindaco pro tempore.

 

In tema di gestione della sicurezza degli edifici scolastici, ha precisato in merito la Cassazione rigettando il ricorso, che ai fini della individuazione dei soggetti responsabili, è necessario distinguere tra misure di tipo strutturale ed impiantistico, di competenza dell'ente locale proprietario dell'immobile, e gli adempimenti di tipo amministrativo e gestionale spettanti, invece, alla amministrazione scolastica. La stessa ha così deciso contrariamente alla tesi avanzata dal ricorrente che aveva sostenuto, richiamando il principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione, che la sua responsabilità era stata configurata erroneamente al posto di quella del dirigente dell'ufficio tecnico del Comune. Lo stesso ha anzi aggiunto che, dopo avere avuto contezza della verifica ispettiva dei Vigili del Fuoco, aveva impartito disposizioni in merito al Segretario comunale e al responsabile dell'Ufficio tecnico comunale e aveva provveduto a far emanare una apposita dalibera dalla Giunta comunale.


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Il caso, il ricorso per cassazione e le motivazioni.

Il Tribunale ha condannato il Sindaco pro tempore di un Comune alla pena di 800 euro di ammenda in ordine alla contravvenzione di cui agli artt. 16 e 20, comma 1,del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, per aver omesso di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per una scuola media statale comunale.

 

Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore fiduciario, deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 16 e 20, comma 1, del D. Lgs. n. 139/2006 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché all'art. 4 della L. n. 19/2017 e successive integrazioni, sul rilievo che, in spregio al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione, era stata erroneamente configurata la sua responsabilità invece di quella del dirigente dell'ufficio tecnico del Comune. Ha fatto inoltre presente il ricorrente che, dopo aver avuto contezza della verifica ispettiva dei Vigili del Fuoco, aveva peraltro impartito disposizioni al Segretario comunale e al responsabile dell'Ufficio tecnico comunale ed era seguita una delibera della Giunta comunale.

 

Come seconda motivazione il ricorrente si è lamentato perché non erano state prese in considerazione le proroghe intervenute in materia di adempimento alle procedure di prevenzione incendi per il conseguimento del CPI i cui termini erano stati prorogati fino al 31 dicembre 2021 per cui non erano ancora scaduti alla data dell'accertamento.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.

La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso. Secondo la stessa, infatti, il Tribunale aveva esattamente applicato il principio per cui, in materia di prevenzione incendi, anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 30 luglio 2011 n. 151, integra il reato di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 139/2006 la condotta di chi, in qualità di titolare di una delle attività contemplate alle categorie A, B e C dell'allegato I al citato decreto, ometta di richiedere ai Vigili del Fuoco il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione antincendi. Del pari condivisibile ha ritenuto la suprema Corte la conclusione che tenuto all'adempimento dell'obbligo nel caso in esame, in assenza di formale attribuzione della competenza ad altro soggetto, fosse il legale rappresentante dell'ente proprietario dell'istituto scolastico, ovverosia il sindaco pro tempore.

 

La Cassazione ha peraltro aggiunto di ritenere che la disciplina legislativa che attribuisce funzioni e responsabilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare di quelle degli enti locali, porti a concludere che gli obblighi gravanti sull'ente, anche quelli relativi all'adempimento di prescrizioni connesse ad una posizione di garanzia, spettino, laddove la normativa primaria o secondaria non preveda diversamente e in difetto di una valida attribuzione delegata ad altre figure istituzionali, al legale rappresentante dell'ente, vale a dire, nei comuni, al Sindaco pro tempore. Tale conclusione discende dal principio generale per cui la responsabilità dell'adempimento delle prescrizioni richieste dalla legge agli enti, salvo che, appunto, sia diversamente stabilito, è imputabile al legale rappresentante, non potendo certo ammettersi situazioni in cui nessuno ne sia responsabile, ciò che risulterebbe ancor più inaccettabile nel caso in cui, come quello in esame, si tratti di norme cautelari connesse ad una posizione di garanzia finalizzate alla protezione della pubblica incolumità.

 

Se è ben vero, come si legge nella sentenza impugnata, ha precisato inoltre la Sez. III, che tale disposizione non è direttamente applicabile al caso di specie, non venendo qui in rilievo prescrizioni direttamente (e, comunque, esclusivamente) finalizzate alla tutela della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, ma un più ampio spettro di tutela della pubblica incolumità, essa va comunque considerata, a parere della Sezione, quale disposizione che, nella particolare materia, esplicita principi altrimenti ricavabili dal sistema e dunque applicabili anche nel caso di obblighi di protezione di diversa natura.

 

L'obbligo della cui violazione si discute nel caso in esame, ha precisato inoltre la suprema Corte, non rientra tra quelli in materia di prevenzione degli infortuni che gravano sul datore di lavoro, perché la disposizione violata ha un ambito di tutela più ampio di quello concernente la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro riferendosi infatti alla tutela della pubblica incolumità. “In tema di gestione della sicurezza degli edifici scolastici è necessario distinguere tra misure di tipo strutturale ed impiantistico, di competenza dell'ente locale proprietario dell'immobile e titolare del potere di spesa funzionale all'adozione delle misure necessarie, e gli adempimenti di tipo amministrativo e gestionale spettanti, invece, alla amministrazione scolastica”.

 

E' ben vero, ha sostenuto ancora la Sezione III, che i dirigenti comunali possono essere titolari di posizioni di garanzia nello svolgimento dei compiti di gestione amministrativa a loro devoluti, residuando in capo al sindaco unicamente poteri di sorveglianza e controllo collegati ai compiti di programmazione che gli appartengono quale capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale di governo. E' necessario, tuttavia, che la direzione degli uffici e dei servizi sia attribuita ai dirigenti secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti o, comunque, che siano chiari e correttamente delegati i relativi poteri e funzioni.

 

Nel caso di cui alla sentenza non è risultato che il disbrigo delle pratiche relative alla prevenzione incendi per gli immobili di proprietà comunale fosse connesso a servizi delegati a personale dirigenziale, né vi era alcuna specifica e valida delega a dirigenti o funzionari comunali, tale non potendo considerarsi il generale, e generico, atto di attribuzione di funzioni fatto dal Sindaco al "responsabile degli Uffici e dei Servizi facenti capo al Settore Lavori Pubblici e Urbanistica" al quale era stata tra l'altro delegata la "manutenzione edifici". La sentenza impugnata, in più, aveva correttamente evidenziato come tale atto fosse sprovvisto dei requisiti imposti per poter ritenere validamente conferita una delega, richiamando il condivisibile principio secondo cui la disciplina della delega di funzioni prevista dall'art. 16 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sebbene espressamente dettata per la materia della sicurezza del lavoro, si estende anche alla delega conferita in altri settori. Perché un soggetto subentri nella posizione di garanzia riconducibile a funzioni delegate è necessario che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento.

 

Proprio quest'ultimo aspetto, si ricava dalla sentenza,  aveva impedito, anche successivamente all'accertamento del reato, di perfezionare la pratica di certificazione del plesso scolastico rispetto alla prevenzione del rischio d'incendio, essendo necessari adeguamenti strutturali di messa in sicurezza dell'edificio che richiedevano interventi per la cui realizzazione il Comune non aveva stanziato i necessari fondi, tanto che cinque anni dopo l'accertamento del reato il certificato non era stato ancora perfezionato. La responsabilità di adempiere agli obblighi stabiliti in materia di prevenzione degli incendi in capo al proprietario degli edifici scolastici gravava, pertanto, sull'imputato, quale Sindaco del Comune e, in ogni caso, trattandosi di materia concernente la pubblica incolumità, il medesimo ne era comunque responsabile.

 

Con riferimento alla seconda motivazione, infine, la Corte di Cassazione ha osservato che le proroghe invocate dal ricorrente riguardano l’obbligo di adeguare gli edifici scolastici alla normativa in materia di prevenzione incendi, effettuando gli interventi d'uopo necessari e non già l'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi, adempimento da effettuarsi a mezzo di presentazione di una SCIA, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, corredata della documentazione prevista dal decreto ministeriale da tale disposizione richiamato, posto che la finalità dell'adempimento è quella di consentire all'organo di vigilanza di effettuare i necessari controlli.

 

La Corte di Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso, complessivamente infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, dovendosi escludere, come correttamente argomentato in sentenza, che il reato si fosse prescritto.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 29575 del 28 luglio 2021 (u.p. 6 maggio 2021) - Pres. Gentili - Est. Reynaud - P.M.  Molino - Ric. E. DP.. - In tema di gestione della sicurezza degli edifici scolastici, ai fini della individuazione dei soggetti responsabili, è necessario distinguere tra le misure di tipo strutturale e impiantistico e gli adempimenti di tipo amministrativo e gestionale.

 





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