Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
La responsabilità del datore e i ritmi di lavoro del lavoratore
Commento
La circostanza che un datore di lavoro non sia quasi mai presente sul luogo di lavoro non vale ad escludere la sua responsabilità nel caso di un infortunio occorso ad un lavoratore dipendente a causa del sovraccarico dell’attività lavorativa e dei ritmi di lavoro al quale lo stesso è stato sottoposto. E’ questa la conclusione alla quale è pervenuta la Corte di Cassazione in questa sentenza nell’esaminare il caso del manovratore di un convoglio che si è infortunato durante la sua attività per motivi ritenuti legati alle eccessive ore di lavoro svolte. Il datore di lavoro ha sostenuto infatti la suprema Corte, pur se non presente, è tenuto a conoscere l’ organizzazione del lavoro della propria azienda nonché i turni di lavoro svolti dai propri dipendenti.
Il fatto e l’iter giudiziario
Il legale rappresentante di una società e il direttore di uno stabilimento della società stessa sono stati tratti a giudizio avanti il Tribunale per rispondere del reato previsto dagli artt. 113 e 590 cod. pen. per aver creato, nelle rispettive qualità, un antecedente causale all'infortunio di un lavoratore dipendente impiegato nella movimentazione di un convoglio composto da 30 carri merci proveniente dallo stabilimento e diretto allo scalo. L’infortunio era accaduto in quanto il lavoratore, scivolando dal predellino, è finito nei binari sbattendo la testa e procurandosi una lesione personale consistita nella frattura della seconda vertebra cervicale e nella lussazione della quarta vertebra cervicale con postumi invalidanti nella misura del 18%. Agli imputati era stato contestato di avere violato le norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro consentendo che il lavoratore svolgesse la propria attività di manovratore pur essendo privo del prescritto patentino e inoltre lavorasse in condizioni di estremo sovraccarico venendo impiegato in attività lavorativa sino a 300 ore mensili (rispetto alle 168 ore mensili previste) e per 14 ore nella giornata precedente l'infortunio, in violazione del D. Lgs. 8/4/2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).
La Corte di Appello ha successivamente riconosciuta la responsabilità penale di entrambi gli imputati e ha confermata la sentenza di primo grado e, in accoglimento della richiesta fatta dal procuratore generale distrettuale, ha aumentata la pena inflitta al responsabile legale della società revocando nei suoi confronti la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
Il ricorso alla Corte di Cassazione
Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati contestando il convincimento espresso nella sentenza impugnata secondo cui essi dovevano ritenersi perfettamente consapevoli della situazione di rischio in cui versava il lavoratore. Il legale rappresentante ha messo in evidenza di avere ottemperato regolarmente a quanto previsto dall' art. 2087 c.c. ed alle prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione e di non essere presente nell'unità produttiva locale in quanto la stessa era autonomamente gestita. Il direttore di quest’ultima, dal canto suo, ha fatto presente anche lui di non essere sempre presente presso lo stabilimento e che soprattutto non lo era il giorno del sinistro. Entrambi hanno lamentato, altresì, che nella sentenza di condanna non era stato indicato come essi avrebbero potuto impedire che il lavoratore manovrasse e che non erano state altresì tenute in considerazione le dichiarazioni dell’infortunato che ha affermato di essere scivolato nonché di avere sempre avuto a disposizione i presidi antinfortunistici e di non aver mai parlato di stanchezza.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione. Secondo la stessa la Corte di Appello nella sua sentenza aveva adeguatamente evidenziato il rilevante eccesso di ore lavorate e l'assenza di giorni di riposo nonché l’elevato numero di ore di lavoro svolte nel giorno precedente quello dell'infortunio. La circostanza che il legale rappresentante della società, ha sostenuto la suprema Corte, non era quasi mai presente nell'unità locale e si limitava a compiti meramente amministrativi “non vale ad escluderne la responsabilità, discendendo essa dalla sua qualifica di datore di lavoro come tale certamente tenuto a conoscere e governare l'organizzazione del lavoro e dei turni dei dipendenti, tanto più considerando che la predetta era perfettamente a conoscenza del dato di causa più rilevante, e cioè del numero esorbitante di ore lavorate dai dipendenti, se non anche delle loro specifiche funzioni, posto che i dati le erano direttamente comunicati dall'impiegata amministrativa e che sulla base di tali dati erano anche predisposti i pagamenti dei lavoratori”.
Altrettanto è da affermarsi, secondo la suprema Corte, per quanto riguarda la posizione del direttore dello stabilimento atteso che era proprio lui che impartiva materialmente le istruzioni ai dipendenti e che aveva incaricato la persona offesa di svolgere quei compiti di manovratore per i quali non era abilitato. “A maggior ragione, dunque, non giova all'imputato”, ha così concluso la Sez. IV, “la presunta, sua, saltuaria presenza in azienda non essendo pensabile che una decisione strategica, quale quella di far lavorare i dipendenti un numero esorbitante di ore e di non concedere riposi non fosse riconducibile alla società, al datore di lavoro e al di lei padre e direttore di stabilimento”.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Renato Turturro - likes: 0 | 19/05/2014 (09:41:22) |
Salve, qualcuno sa dirmi se è possibile come UPG asl sanzionare un datore di lavoro per ritmi e carico di lavoro elevati, quindi potenziali determinanti di infortuni? Mi spiego meglio. Vista la sentenza riportata nell'articolo, mi chiedo se bisogna aspettare che un lavoratore si faccia male a causa di ritmi di lavoro eccessivi, che vadano oltre anche all'orario di lavoro, previsto da Ccnl e d.lgs 66/03 e quindi, aspettare la sentenza di un giudice o con gli strumenti che ci vengono dati dalle leggi in materia di salute e sicurezza si può intervenire preventivamente? O possono intervenire in maniera preventiva solo gli ispettori della Dtl,ma solo valutando l'aspetto meramente legale e non anche quello di prevenzione e salute? I ritmi ed il carico di lavoro portebbero anche essere valutati nel dvr, ma se ci si trova di fronte ad una situazione simile a questa riportata in sentenza, come è possibile intervenire da tecnico asl? Si deve avvertire la dtl o ci sono gli estremi per intervenire anche in materia di orario di lavoro, in quanto tra i doveri dell'upg vi è quello di segnalare notizie di reato? Se non sono stato chiaro mi scuso. Cercherò di spiegarmi meglio, ma vi prego di darmi una delucidazione. |
Rispondi Autore: Francesco Marchese - likes: 0 | 20/05/2014 (11:43:23) |
In risposta a Renato, è sempre auspicabile arrivare prima che qualcuno si faccia male ma non sempre si riesce. Nel caso in questione, sicuramente gli ispettori del lavoro delle DTL sono preposti alla vigilanza sull'orario lavorativo e possono elevare le violazioni amministrative nel caso del mancato rispetto dei contratti di lavoro, e anche per questo si auspica la collaborazione dei colleghi delle ASL nella comunicazioni alla DTL competente nel verificarsi di questi casi. Dal punto di vista della prevenzione infortunistica un riferimento lo possiamo avere con la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28 co. 1 del D.Lgs. 81/08 e le direttive della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza. Quindi si può entrare nel merito della valutazione dei rischi ed eventualmente contestare una non adeguata valutazione e quindi la mancata applicazione delle misure di prevenzione, su orari e ritmi lavorativi eccessivi che aumentano lo stress lavoro correlato e possono sfociare anche in patologie che il medico competente potrà valutare. |
Rispondi Autore: Renato Turturro - likes: 0 | 20/05/2014 (15:08:10) |
Inanzitutto ringrazio il Sig. Marchese per la sua risposta. Sulla valutazione dello stress-lavoro correlato sono d'accordo, ma riguarda più in particolare le potenziali patologie legate al ritmo e al carico di lavoro che, come dice Lei, il medico competente potrà valutare. Ma ho sollevato questo problema, perchè ritengo che, nonostante esistano casistiche e studi scientifici, non si hanno strumenti dati dalla legislazione per entrare nel merito dei carichi e del ritmo di lavoro in termini di prevenzione. Quindi, o bisogna che si crei una maggiore collaborazione tra dtl e asl, oppure c'è una carenza legislativa in questi termini. Credo che l'aspetto dei diritti, quindi orario di lavoro, ecc.., viaggiasse di pari passo con la sicurezza, l'igiene e la salute, determinando tutte insieme le condizioni di lavoro. Molte volte, si affrontano solo alcuni di questi aspetti.Invece, credo che nel valutare le situazioni di lavoro vadano prese sempre in considerazione tutti questi fattori. Grazie ancora. |
Rispondi Autore: Renato Turturro - likes: 0 | 20/05/2014 (15:10:55) |
errata corrige. "viaggiasse" va sostituito con "debba viaggiare". |