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La responsabilità del datore di lavoro per macchinari privi di protezioni
La pronuncia della Cassazione Penale n. 39169/2025 ribadisce in termini inequivocabili il contenuto della posizione di garanzia del datore di lavoro in materia di sicurezza delle attrezzature.
L’obbligo è inderogabile e fondato sull’art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/2008, il quale impone al datore di lavoro di mettere a disposizione attrezzature “conformi ai requisiti di sicurezza”, garantendo nel tempo la permanenza dei requisiti tecnici previsti dall’art. 70.
La Corte chiarisce, richiamando puntualmente l’Allegato V, punto 6, che: “qualora gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentino rischi di contatto meccanico … essi devono essere dotati di protezioni o comunque di sistemi protettivi che impediscano l’accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi”
Si tratta di un obbligo strutturale, non surrogabile in alcun modo con cautele comportamentali o istruzioni operative.
1. Il fatto: pressa con comando a pedale e stampo aperto
2. La regola cautelare e la sua violazione
3. Il pericolo era stato previsto: rilevanza decisiva nella colpa specifica
4. La prevedibilità del comportamento del lavoratore: area del rischio governata dal garante
5. Il principio consolidato: obbligo di eliminare tutte le fonti di pericolo
6. La delega e il ruolo dell’RSPP: irrilevante ai fini dell’esonero
7. La sanzione e il diniego della pena sostitutiva
1. Il fatto: pressa con comando a pedale e stampo aperto
Un lavoratore in azienda stava utilizzando una pressa industriale che funzionava:
- con comando a pedale,
- con stampo aperto,
- senza doppi comandi,
- senza protezione dello stampo,
- senza un sistema automatico che impedisse l’accesso all’area pericolosa.
Durante la lavorazione, il lavoratore doveva:
- inserire il pezzo,
- azionare la pressa,
- rimuovere gli scarti di lavorazione dallo stampo.
Proprio nella fase di rimozione dei residui, il lavoratore ha infilato la mano nella zona dello stampo, mentre la macchina era ancora accesa. La pressa si è azionata involontariamente ed ha schiacciato la mano del lavoratore.
L’evento ha prodotto lesioni personali gravissime.
La Corte d’appello di Venezia – confermata dalla Cassazione – afferma che il presidente del CdA: “non mettendo a disposizione una pressa dotata di doppi comandi o di protezione dello stampo, cagionava a B.B. lesioni personali gravissime alla mano destra”.
La dinamica dell’infortunio è così ricostruita: “il contatto di parti del corpo del lavoratore con la pressa fosse precluso solo finché questi aveva in mano il pezzo da lavorare, ma non anche quando, posato il pezzo, doveva rimuovere gli scarti della lavorazione, operazione che pacificamente costituiva una fase ordinaria della lavorazione”.
E ancora: “se tale operazione non veniva effettuata a macchina spenta, il contatto tra il lavoratore ed il macchinario era sempre possibile”.
Il macchinario, infatti: “veniva utilizzato con il comando a pedale e non con la modalità del doppio comando … l’area pericolosa era di libero accesso, non esistendo adeguata protezione o un meccanismo di spegnimento automatico”.
È stato accertato che la pressa fosse utilizzata con comando a pedale, e che l’area degli organi di lavoro fosse liberamente accessibile, come specifica la Suprema Corte: “l’area pericolosa, dove si trovavano gli organi in movimento, era di libero accesso, non esistendo adeguata protezione o comunque un meccanismo di spegnimento automatico”
La presenza di una semplice calotta superiore non costituiva misura sufficiente: “idoneo a ridurre il pericolo di movimenti involontari, ma non ad eliminarlo”.
2. La regola cautelare e la sua violazione
La difesa aveva sostenuto che la pressa fosse conforme alla norma tecnica EN 12622 e che, pertanto, non vi fosse violazione della regola cautelare.
La Cassazione rigetta integralmente l’argomento.
I giudici di merito – la cui motivazione viene fatta propria dalla Suprema Corte – hanno applicato correttamente l’Allegato V, punto 6, rilevando che, anche ove lo stampo aperto sia tecnicamente consentito, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure alternative disponibili, tra cui il doppio comando.
Particolare rilevanza assume l'Allegato V, punto 6 del medesimo decreto, che stabilisce che "Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione". Quando ciò non sia tecnicamente possibile, il punto 6.2 prevede l'adozione di "altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per l'arresto della macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo".
La Corte afferma: “si devono adottare altre misure … tra le quali … il congegno di messa in marcia a comando multiplo simultaneo”.
E conclude sottolineando che il datore di lavoro: “non ha adottato le necessarie cautele, peraltro di agevole predisposizione, idonee a prevenirlo” (il pericolo).
Si tratta della traduzione giurisprudenziale del principio di massima sicurezza tecnologicamente fattibile (art. 2087 del codice civile).
3. Il pericolo era stato previsto: rilevanza decisiva nella colpa specifica
Il punto chiave della decisione è la previsione concreta del rischio.
La sentenza sottolinea che: “il pericolo di infortuni non solo era stato riconosciuto e previsto in concreto, ma aveva formato addirittura oggetto di discussione tra il datore di lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”
Questo punto è centrale: quando il datore di lavoro prevede il pericolo, l’obbligo di intervenire diventa ancora più stringente; omettere la misura tecnica diventa colpa specifica evidente e conclamata.
La Cassazione Penale, Sez. IV, n. 12344 del 20 marzo 2008, ha stabilito che il nesso di causalità tra l'omessa predisposizione di adeguati dispositivi di sicurezza e l'evento lesivo può essere accertato sulla base di consolidate regole di esperienza, quali quella secondo cui i sistemi di azionamento a doppia pulsantiera non lasciano margine a funzionamenti occasionati da contatto parziale per distrazione.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che l'obbligo di valutare in concreto le fonti di pericolo connesse all'utilizzazione dei macchinari sussiste in ogni caso, a maggior ragione quando il pericolo di contatto di parti del corpo del lavoratore con le parti in movimento del macchinario sia stato concretamente previsto dal datore di lavoro, come nel caso in esame.
4. La prevedibilità del comportamento del lavoratore: area del rischio governata dal garante
La difesa aveva sostenuto che la condotta del lavoratore fosse “improvvida e isolata”.
La Cassazione respinge, sulla base di una propria giurisprudenza consolidata, l’eccezione con motivazione cristallina: “la pulizia del macchinario dai residui rientrava nelle fasi della lavorazione e … se tale operazione non veniva effettuata a macchina spenta, il contatto … era sempre possibile”
Dunque non si tratta di condotta abnorme, ma tipica, coerente con il processo produttivo.
È la conferma del tradizionale orientamento della Cassazione penale: il comportamento del lavoratore interrompe il nesso causale solo se esorbitante dall’area del rischio governata dal datore di lavoro.
Non è questo il caso.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che "la pulizia del macchinario dai residui rientrava nelle fasi della lavorazione e che, se tale operazione non veniva effettuata a macchina spenta, il contatto tra il lavoratore ed il macchinario era sempre possibile".
La Suprema Corte conclude in termini netti: “il problema è a monte … il datore di lavoro non ha adottato le necessarie cautele”.
Le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro anche in considerazione della disattenzione o imprudenza con la quale i lavoratori possono effettuare le prestazioni. Come affermato dalla Cassazione Penale, Sez. IV, n. 22613 del 9 maggio 2017, "le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni".
Tale valutazione si inserisce nel più ampio orientamento giurisprudenziale secondo cui, come chiarito dalla Cassazione Penale, Sez. IV, n. 5187 del 10 febbraio 2025, la condotta del lavoratore è interruttiva del nesso di condizionamento solo quando si collochi al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso, risultando eccentrica rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare.
5. Il principio consolidato: obbligo di eliminare tutte le fonti di pericolo
La sentenza richiama la propria giurisprudenza di legittimità: “grava sempre sul datore di lavoro l’obbligo di eliminare tutte le fonti di pericolo … adottando tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre”.
Non vi è spazio per misure meramente formali o per il ricorso alla prudenza dell’operatore: la sicurezza non si delega al comportamento individuale del lavoratore.
La Cassazione Penale, Sez. IV, n. 36153 del 5 ottobre 2021 ha chiarito che l'obbligo di dotare i macchinari di dispositivi di blocco automatico trova applicazione anche per attrezzature entrate in servizio prima dell'entrata in vigore della direttiva macchine del 1996, costituendo applicazione del principio generale già enunciato dal D.P.R. 547/1955.
Particolarmente significativa è la precisazione secondo cui il datore di lavoro non adempie agli obblighi di sicurezza affidando esclusivamente a prescrizioni comportamentali e a protezioni agevolmente rimovibili la prevenzione del rischio, dovendo invece approntare dispositivi di protezione applicati al macchinario che impediscano automaticamente l'avvicinamento alle parti in movimento o ne arrestino il funzionamento.
6. La delega e il ruolo dell’RSPP: irrilevante ai fini dell’esonero
Il fatto che il pericolo fosse stato discusso con l’RSPP non costituisce esimente.
La giurisprudenza ha chiarito che la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce delega di funzioni idonea a sollevare il datore di lavoro dalle responsabilità in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Come precisato dalla Cassazione Penale, Sez. IV, n. 24958 del 19 maggio 2017, tale figura svolge funzioni di consulenza e non è titolare di una posizione di garanzia, rimanendo il datore di lavoro direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.
La responsabilità resta in capo all’apice aziendale, destinatario degli obblighi ex art. 71.
7. La sanzione e il diniego della pena sostitutiva
La Corte conferma la legittimità del diniego della sostituzione della pena detentiva, affermando: “la sostituzione … non costituisce diritto dell’imputato” e la Corte territoriale ha ritenuto “preminente … l’entità del danno cagionato e la circostanza per cui il pericolo era stato previsto in concreto”
La prevedibilità concretamente riconosciuta del rischio assume dunque valore aggravante nella valutazione della colpa.
8. Una sentenza paradigmatica
La sentenza 39169/2025 conferma principi cardine della sicurezza del lavoro:
- Il datore di lavoro è garante assoluto della sicurezza delle attrezzature.
- La tecnologia disponibile per prevenire il rischio deve sempre essere adottata.
- Il comportamento imprudente ma non abnorme del lavoratore non esclude la responsabilità.
- La valutazione del rischio deve essere dinamica, concreta e sostanziale.
- Non è ammesso affidare la sicurezza a misure comportamentali o a vigilanza minuta.
- Quando il pericolo è previsto, l’omissione è gravissima.
È una pronuncia che rafforza il principio cardine dell’intero sistema prevenzionistico:
la sicurezza sul lavoro è un dovere sostanziale, continuo, ineludibile, strutturale che ha come garante principale e fondamentale il datore di lavoro.
Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista
NB: Per il dettaglio della pronuncia della Corte di Cassazione si rimanda al testo integrale della sentenza inserita in Banca Dati.
Scarica la sentenza di riferimento:
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini | 19/01/2026 (12:34:08) |
| La questione del rapporto tra i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e la norma tecnica UNI EN 12622 deve essere affrontata con metodo giuridico rigoroso, perché è proprio su questo terreno che si annida uno degli equivoci difensivi più ricorrenti nei procedimenti per infortuni su macchine. Il punto di partenza non può che essere un principio elementare, ma troppo spesso rimosso: le norme tecniche UNI/EN non sono fonti di diritto. Non hanno valore normativo primario né secondario, non creano obblighi giuridici in senso proprio e non possono mai derogare alla disciplina legale. Esse costituiscono, al più, criteri tecnici di riferimento per la valutazione della diligenza professionale e per l’apprezzamento della colpa, ma restano sempre subordinate alla norma giuridica. In materia di sicurezza sul lavoro, la fonte primaria e inderogabile è il D.Lgs. 81/2008, letto in combinato disposto con l’art. 2087 c.c. e, sul piano penale, con l’art. 590 c.p. È principio pacifico che la mera conformità a una norma tecnica, anche se formalmente corretta, non è mai sufficiente a escludere la responsabilità penale quando il rischio non sia stato effettivamente eliminato. È vero che la UNI EN 12622 ammette, in astratto, l’utilizzo del comando a pedale sulle presse, ma lo fa entro confini estremamente rigorosi e condizionati. La norma tecnica consente tale soluzione solo in presenza di presupposti stringenti: riduzione significativa della velocità del movimento pericoloso, limitazione dell’energia, configurazione del ciclo di lavoro tale da rendere improbabile il contatto, e soprattutto una valutazione del rischio residuo che conduca a escludere, in termini realistici, la possibilità di contatto tra l’operatore e gli organi in movimento. La norma tecnica non afferma mai che il comando a pedale sia sicuro in sé; lo tollera esclusivamente quando il rischio di contatto sia tecnicamente neutralizzato. Ed è proprio su questo punto che interviene, in modo dirimente, il ragionamento della Cassazione. La Corte non ignora la norma UNI EN 12622, ma la supera correttamente sul piano giuridico, perché nel caso concreto la questione della “velocità ridotta” diventa irrilevante. Il giudice di legittimità accerta un dato fattuale decisivo: il contatto tra il lavoratore e gli organi in movimento della pressa era possibile e prevedibile. Una volta accertata la possibilità di contatto, ogni discussione sulla riduzione della velocità perde significato giuridico. L’obbligo prevenzionistico gravante sul datore di lavoro non è quello di attenuare le conseguenze dell’evento lesivo, ma di impedirne il verificarsi. Il diritto della sicurezza sul lavoro non ammette una logica di mera mitigazione del danno quando esistono misure tecniche idonee a eliminare il rischio alla radice. La Cassazione applica, in modo lineare e coerente, il principio secondo cui sul datore di lavoro grava l’obbligo di eliminare tutte le fonti di pericolo, adottando tutte le misure che la migliore tecnologia disponibile rende concretamente attuabili. Non si tratta di un obbligo di semplice riduzione del rischio, ma di eliminazione del rischio quando ciò sia tecnicamente possibile. Nel caso di specie, era tecnicamente possibile installare un doppio comando simultaneo o una protezione dello stampo; il rischio era noto, discusso e perfettamente prevedibile; l’accesso all’area pericolosa era libero durante una fase ordinaria della lavorazione, quale la rimozione manuale degli scarti. Ne discende una gerarchia chiara, ma spesso fraintesa. Il D.Lgs. 81/2008, attraverso gli articoli 70 e 71 e l’Allegato V, impone come regola primaria l’adozione di protezioni o di sistemi che impediscano l’accesso alle zone pericolose o che arrestino automaticamente il movimento. Solo quando tali misure non siano tecnicamente praticabili possono essere prese in considerazione soluzioni alternative. Le norme tecniche operano all’interno di questo perimetro e non possono mai rovesciarlo. Quando l’area pericolosa resta accessibile e il contatto è possibile, la norma tecnica cede il passo alla norma giuridica. La Cassazione chiarisce, infatti, che il problema è “a monte”: non rileva come la macchina fosse regolata, né se la velocità fosse ridotta o conforme a uno standard tecnico. La scelta progettuale del comando a pedale, in presenza di accesso libero allo stampo, di operazioni manuali di pulizia e di un rischio concretamente previsto, è giuridicamente inammissibile. Anche se astrattamente contemplata da una norma tecnica, quella configurazione non soddisfa l’obbligo di sicurezza imposto dalla legislazione prevenzionistica e dalla legge penale. Il principio che se ne ricava è netto e non eludibile: le norme tecniche possono legittimare una soluzione solo finché il rischio è effettivamente neutralizzato. Quando il rischio permane, quando il contatto è possibile e prevedibile, la conformità tecnica non ha alcun valore esimente. In quel momento prevale la norma giuridica, e la responsabilità del datore di lavoro resta integra. | |
