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La non responsabilità del CSE per l’infortunio

La non responsabilità del CSE per l’infortunio
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

04/11/2019

Il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative.

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dalla normativa specifica, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative che é invece demandato ad altre figure operative quali il datore di lavoro, il dirigente e il preposto. E’ un indirizzo questo ormai consolidato in giurisprudenza che la Corte di Cassazione ha ribadito anche in questa sentenza e in applicazione del quale la stessa, chiamata a decidere in merito al ricorso presentato da un coordinatore per la sicurezza, condannato assieme al datore di lavoro di un’impresa esecutrice, al preposto e al manovratore di una gru per l’infortunio mortale accaduto ad un lavoratore a seguito della caduta di un carico dalla stessa per il malfunzionamento del gancio di sollevamento, ha annullata senza rinvio la sentenza posta a suo carico per non avere commesso il fatto accettando le motivazioni dallo stesso addotte a propria difesa.

 

E’ da escludere, ha così motivata la suprema Corte la propria decisione, che le operazioni di controllo dell'efficienza e della sicurezza dei ganci di una gru potessero rientrare nell'ambito delle funzioni di alta vigilanza del CSE e che potesse quindi assegnarsi allo stesso una posizione di garanzia integrante l'obbligo giuridico di attivarsi nel caso di malfunzionamenti di tali dispositivi. Non è corretto, ha infatti aggiunto la Cassazione, riportarsi taumatologicamente all’imputazione senza effettuare una doverosa verifica della riconducibilità delle omissioni addebitate al coordinatore alla sua specifica posizione di garanzia che, oltre a non essere in alcun modo sovrapponibile a quella datoriale, consiste essenzialmente nell'alta vigilanza finalizzata a prevenire il rischio interferenziale, un rischio, all'evidenza, del tutto estraneo alla vicenda di cui alla sentenza sia in relazione all'oggetto dei controlli asseritamente omessi che in riferimento al fatto che nel cantiere era impegnata una singola ditta appaltatrice.

 

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Il fatto e l’iter giudiziario

La Corte d'appello ha parzialmente riformata rideterminando il trattamento sanzionatorio, la sentenza con la quale il Tribunale aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia il datore di lavoro, il capocantiere e il gruista di un’impresa esecutrice nonché il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per il delitto di omicidio colposo in cooperazione colposa (artt. 113 e 589 cod.pen.), con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno di lavoratore dipendente. Con la stessa pronunzia la Corte di merito aveva concesso i doppi benefici di legge al gruista, al capocantiere e al coordinatore e aveva, nel resto, confermata la sentenza di primo grado. Aveva confermata altresì, limitatamente al datore di lavoro, la penale responsabilità in ordine alle contravvenzioni previste dall'art. 70 comma 1 e dall'art. 87, comma 2, lettere A ed E del D. Lgs. n. 81/2008.

 

Circa la dinamica così come descritta nell'imputazione, il lavoratore era intento a preparare del calcestruzzo nell'ambito di lavori edili appaltati a una società per la realizzazione di una casa di riposo e, dopo aver versato l'impasto cementizio in un cassone e quindi agganciato le catene della gru che avrebbe dovuto sollevare il cassone stesso, non si avvedeva che il gancio presentava un gioco che ne rendeva insicuro il funzionamento per cui lo stesso si collocava in modo improprio con l'anello di ancoraggio della benna che si incuneava tra l'estremità del gancio e la linguetta di sicurezza. Quindi dava il via per il sollevamento al gruista che però, essendo posizionato a un livello superiore rispetto all'area di preparazione del calcestruzzo, non aveva una visuale idonea e iniziava il sollevamento del cassone senza sincerarsi che il lavoratore si fosse spostato. Giunto il carico a un'altezza di circa un metro e mezzo, sia a causa della posizione del gancio non coincidente con la verticale del cassone che a causa del precario collegamento fra gancio e benna, lo stesso si sganciava improvvisamente dalla gru e cadendo andava a colpire il lavoratore che ancora si trovava in prossimità del punto iniziale di sollevamento della benna.

 

Al datore di lavoro, in qualità di legale rappresentante della società appaltatrice e datore di lavoro del lavoratore infortunato era stato addebitato di avere agito in violazione dell'art. 71, del D. Lgs. n. 81/2008, degli artt. 172, 181 e 182 del D.P.R. n. 547/1955 e del punto 3.2.3. dell'allegato VI al citato D. Lgs., e in specie, di avere messo a disposizione dei lavoratori attrezzature inidonee sotto il profilo della sicurezza, atteso che due dei quattro ganci autobloccanti posti all'estremità delle brache a doppio tirante utilizzate per il sollevamento del cassone presentavano dei "giochi" all'apertura, e di avere altresì omesso di adottare le misure necessarie, ossia di disporre o eseguire un'ispezione visiva mensile per controllare i ganci e per verificare il sistema di blocco, nonché di adottare misure organizzative adeguate, come la nomina di un capo manovra per siffatte operazioni di sollevamento dei carichi.

 

Al coordinatore  per la sicurezza in fase di esecuzione era stato invece rimproverato di avere violato l'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, avendo omesso di verificare, mediante opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento ed in specie la verifica dei dispositivi di sicurezza dei ganci per impedire l'accidentale sganciamento del carico nonché di non essersi assicurato che venisse data attuazione alle previsioni del punto 3.2.3. dell'allegato VI al citato D. Lgs. e dell'art. 182 del D.P.R. n. 547/1955, in relazione alle misure da adottare per garantire all'operatore durante il sollevamento dei carichi la visibilità della zona di azione del mezzo.

 

Al capocantiere, quale preposto, si era rimproverato di non avere verificato, in violazione dell'art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza sui ganci e di avere permesso che si operasse da un posto di manovra che non consentiva di osservare direttamente l'intera traiettoria del carico. Al gruista si era rimproverato infine di avere violato il disposto dell'art. 20 del citato D. Lgs. n. 81/2008, non essendosi curato dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza dei ganci ed avendo operato da un posto di manovra che non gli consentiva di osservare direttamente l'intera traiettoria del carico e la posizione del collega che lo aveva agganciato. Tutte le condotte contestate agli imputati avevano trovato riscontro in base alle prove acquisite in primo grado e attraverso le deposizioni testimoniali di lavoratori presenti in cantiere, dei carabinieri e del personale della ASL intervenuti sul posto nonché grazie ai contributi di consulenti e periti e all’esame degli stessi imputati.

 

Il ricorso per cassazione e le motivazioni

Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno ricorso per cassazione sia il coordinatore, con atto firmato dai suoi difensori di fiducia, che il datore di lavoro, il capocantiere e il gruista dell’impresa esecutrice con unico atto firmato dal loro difensore di fiducia, nonché con successiva memoria contenente motivi nuovi.

 

Il coordinatore, in particolare, ha affidato il ricorso a due motivi di lagnanza. Con il primo motivo si è lamentato che la Corte di Appello aveva affermata la sua responsabilità sulla base dell'inidoneità del gancio e, quindi, sulla base dell’omissione dei compiti di controllo a lui assegnati quale CSE dalla quale sarebbe dipesa la rottura del dispositivo di chiusura del gancio. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato un vizio di motivazione in relazione all'addebito di tipo omissivo formulato a suo carico laddove il gancio incriminato, lungi dal potersi considerare componente strutturale dei mezzi di lavoro a disposizione del cantiere, era in realtà un mero accessorio, su cui esso non aveva onere di controllo, essendogli assegnate funzioni di alta vigilanza in ordine alle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale e non potendo confondersi la sua posizione con quella del datore di lavoro. La gru inoltre, ha messo in evidenza il coordinatore, formava oggetto di verifiche periodiche a suo carico che erano previste solo per la sezione delle parti fisse sino al dispositivo finale di aggancio, ove non vi sono stati problemi di sorta. Si è lamentato, altresì, il CSE per l'addebito mossogli per non avere formato e informato i lavoratori presenti nel cantiere e di non avere agito a tutela della sicurezza degli stessi, compiti questi eccentrici rispetto a quelli assegnati al coordinatore per la sicurezza, a fronte del fatto che il dispositivo in base al quale veniva eseguita la movimentazione del carico era il radiocomando a disposizione del gruista.

 

Il datore di lavoro, da parte sua, ha messo in evidenza, tra l’altro, che i ganci erano nuovi e che gli apparecchi di sollevamento venivano regolarmente controllati da un’impresa esterna appaltatrice. Il capocantiere ha evidenziato la mancanza di una prova in relazione alla circostanza che i ganci non venissero controllati prima delle operazioni di sollevamento e che era stato il lavoratore infortunato a non essersi spostato dalla zona di carico durante il sollevamento. Il gruista ha contestato, a sua difesa, che i ganci non fossero stati comunque controllati al momento del sollevamento del carico.  

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

La Cassazione ha confermata la responsabilità per tutti gli imputati ad eccezione del coordinatore per l’esecuzione. Quanto al ricorso del datore di lavoro la suprema Corte ha precisato che determinante era stata la circostanza che i sistemi di sicurezza dei ganci, in assenza delle dovute verifiche periodiche, dell’effettuazione delle quali non vi era prova agli atti del processo, erano risultati inidonei e comunque malfunzionanti. Con riferimento alla posizione del capocantiere la suprema Corte ha messo in evidenza che da testimonianze era emersa l’assenza di un adeguato controllo dei ganci confermato dallo stato di deterioramento degli stessi dovuto al fatto che gli apparecchi di sollevamento venivano tenuti all’aperto ed esposti agli agenti atmosferici ragion per cui l’imputato aveva l’obbligo di verificare che le attività all’interno del cantiere venissero svolte nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche. Quanto al gruista, infine, la Cassazione ha messo in evidenza che l’obbligo di assicurarsi della stabilità del carico è a carico di tale figura e che l’imputato, prima di iniziare le operazioni di sollevamento, aveva omesso di sincerarsi del fatto che il lavoratore a terra non fosse rimasto al di sotto del carico oltre al fatto che avrebbe dovuto posizionarsi in un punto da dove poteva avere la piena visibilità della zona di operazione.

 

Con riferimento al ricorso del coordinatore la Sez. IV ha ritenuto fondate le motivazioni dallo stesso addotte. La stessa in merito ha ribadito che, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, “il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dalla normativa specifica, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che é demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)” e ha rammentato, altresì, come in casi precedenti del tutto analoghi la Corte regolatrice aveva escluso che le operazioni di controllo dell'efficienza e della sicurezza dei ganci da gru potessero rientrare nell'ambito delle citate funzioni di alta vigilanza e che, quindi, potesse assegnarsi al CSE la posizione di garanzia integrante l'obbligo giuridico di attivarsi nel caso di malfunzionamenti di tali dispositivi.

 

La suprema Corte ha evidenziato come nel caso in esame non é stato corretto riportarsi tautologicamente all'imputazione, così come ha fatto la Corte territoriale, senza effettuare una doverosa verifica della riconducibilità delle omissioni addebitate al coordinatore  per la sicurezza in fase d'esecuzione alla sua specifica posizione di garanzia che, oltre a non essere in alcun modo sovrapponibile a quella datoriale, consiste essenzialmente nell'alta vigilanza finalizzata a prevenire il rischio interferenziale: un rischio, all'evidenza, del tutto estraneo alla vicenda di cui alla sentenza, sia in relazione all'oggetto dei controlli asseritamente omessi, sia in riferimento al fatto che nel cantiere era impegnata una singola ditta appaltatrice.

 

La Cassazione ha così, in conclusione, annullata senza rinvio la sentenza a carico del coordinatore con la formula terminativa corretta "per non aver commesso il fatto", atteso che non può in alcun modo ascriversi allo stesso una responsabilità riferita a una condotta omissiva non riconducibile al rischio che egli era chiamato a governare. Ha annullata altresì senza rinvio la medesima sentenza relativamente ai reati contravvenzionali di cui all'art. 87, comma 2, lettere a) ed e), del D. Lgs. n. 81/2008 ascritti al datore di lavoro perché estinti per prescrizione e ha eliminata la pena dell'ammenda allo stesso applicata in relazione ai predetti reati rigettando nel resto il ricorso. Ha rigettato infine i ricorsi del capocantiere e del gruista che ha condannati al pagamento delle spese processuali.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 20828 del 15 maggio 2019 (u.p. 3 aprile 2019) - Pres. Izzo – Est. Pavich - P.M. Pinelli - Ric. F.P., L.G.B., A.M. e F.D.. - Il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative.




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Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
04/11/2019 (07:59:45)
Questo è il tipico procedimento giudiziario che, sulla base di semplici accertamenti iniziali, non doveva neanche lontanamente coinvolgere il CSE, viste le cause dell'evento.
Invece, grazie al l'incompetenza di chi ha fatto l'indagine, il CSE si è trovato coinvolto nel tritacarne giudiziario con costi, oltre che per la persona coinvolta, anche per la Collettività.
Eppure quale sia la condotta penalmente esigibile da parte del CSE, la Cassazione, anche se con notevolissimo ritardo, l'aveva definita nel 2010.
Evidentemente, né la Procura competente e né i funzionari degli enti di vigilanza e, probabilmente, anche il "tuttologo" CT del PM, ne erano e ne volevano essere al corrente.
Rispondi Autore: RAFFAELE Giovanni - likes: 1
04/11/2019 (12:59:50)
Dipende molto, se non soprattutto, dalle indagini post evento che conducono gli UPG, da come questi descrivono fatti, responsabilità, eventi e circostanze ai giudici, i quali quasi sempre (non essendo tecnici) non sono conoscitori della materia e che molto spesso si adeguano erroneamente ai dettami ispirati dai rapporti degli UPG.
Da ex, personalmente proprio l’altra settimana in un’udienza, per un infortunio mortale, mi è toccato sentir dire tante cavolate da certe persone (inquirenti) senza poter, purtroppo, intervenire. Quante volte in certi rapporti informativi ho persino letto conclusioni proprie degli inquirenti come fossero dei giudici, indicando persino colpevoli…… Per me questa è una cosa molto grave, ma non sempre gli avvocati di parte (del cse come riferimento) hanno cognizioni tecniche o si avvalgono di un buon CTP . Signori miei in tribunale se non avete un buon perito di parte ed un ottimo avvocato..... la vedo ancora dura...
Rispondi Autore: pasquale cantisani - likes: 0
05/11/2019 (13:04:49)
Malgrado l'intervento dell'ing. Catanoso , massima autorità tecnica in materia, credo che questa sentenza crei molta confusione se la si legge nella versione integrale . Essa afferma tra l'altro che "alla specifica posizione di garanzia del coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione: posizione di garanzia che - lo si ripete -, oltre a non essere in alcun modo sovrapponibile a quella datoriale, consiste essenzialmente nell'alta vigilanza finalizzata a prevenire il rischio interferenziale: un rischio, all'evidenza, del tutto estraneo alla vicenda che ne occupa, sia in relazione all'oggetto dei controlli asseritamente omessi, sia in riferimento al fatto che nel cantiere era impegnata una singola ditta appaltatrice." Mi sembra che ambedue i concetti non sono condivisibili alla luce delle stesse sentenze della Cassazione. prima di tutto il rischio interferenziale non dipende dal numero delle imprese presenti in cantiere altrimenti si creerebbe una differente tutela tra lavoratori ma dipende dalle lavorazioni talchè in fase di progetto il CSP deve valutare il rischio interferenziale senza conoscere il numero delle imprese presenti contemporaneamente. In secondo luogo al CSE non si può senz'altro addebitare la mancata verifica di quel gancio ma sembrerebbe dalla sentenza che agli atti manca una evidenza dei controlli trimestrali eseguiti mentre la Cassazione definisce questa mancanza come "asserita"  ( asserita? ma manca la documentazione probatoria e la corte dice "asserita"?? ). E questa mancanza , se fosse definita certa e  non " asserita" dovrebbe coinvolgerere anche il CSE che deve sincerarsi documentalmente (e non sul campo) della idoneità delle attrezzature (invece il CSE ha fatto controlli sul campo della gru: ma è qualificato per farli??) . In conclusione, mi fa piacere che il collega se la sia cavata, ma con queste sentenze la confusione aumenta e veramente il processo diventa un superenalotto.

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