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La marcatura CE non è garanzia assoluta di sua sicurezza

La marcatura CE non è garanzia assoluta di sua sicurezza
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

17/03/2020

Il datore di lavoro risponde dell'infortunio di un lavoratore dovuto alla mancanza, su una macchina da lui usata, dei previsti requisiti di sicurezza. La presenza su di essa della marcatura di conformità CE non vale a esonerarlo dalle sue responsabilità.

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde, pertanto, dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marcatura di conformità CE o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalle sue responsabilità. È questa, in sintesi, la massima della sentenza della Corte di Cassazione in commento chiamata a decidere su di un ricorso presentato dal datore di lavoro di un’azienda condannato nei primi gradi di giudizio per l’infortunio occorso a un suo lavoratore dipendente infortunatosi per essere venuto in contatto con delle parti mobili di un macchinario che, benché dotato dal costruttore della marcatura CE e della dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore, è stata ritenuta inidonea ai fini delle sicurezza in quanto priva di un sistema in grado di impedire efficacemente l'accesso alle zone degli elementi in movimento.

 

La suprema Corte ha ribadito in merito quanto già sostenuto in altre precedenti espressioni e ciò, che la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia stato provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e nella fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro sul quale grava comunque l'obbligo di eliminare ogni fonte di percolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzarla e di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori. Si può fare un’eccezione al rispetto di detta regola, ha aggiunto la Cassazione, solo nel caso in cui, ricorrendo all’ordinaria diligenza, non sia possibile accertare un elemento di pericolo nella macchina stessa o di un vizio nella sua progettazione o costruzione per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio stesso.

 

Nel caso in esame il lavoratore si era introdotto nell'area di funzionamento degli elementi mobili e si era avvicinato agli stessi dopo avere disattivato volontariamente le fotocellule poste all'ingresso della macchina. In merito comunque la suprema Corte ha evidenziato che il comportamento del lavoratore non poteva essere considerato eccentrico rispetto alle sue mansioni in quanto la macchina era in movimento, l'operaio stava lavorando sulla stessa e soprattutto i sistemi di blocco erano agevolmente eludibili perché non era stato provveduto a predisporre un sistema per impedire materialmente l'accesso.

 

La condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di tutela approntato dal datore di lavoro, ha precisato la Cassazione, non potrà comunque mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Le disposizioni di sicurezza, infatti, sono dirette a difendere il lavoratore anche da incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo, il datore di lavoro, prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli.

 

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Il fatto, le sentenze di condanna e il ricorso per cassazione.

 

La Corte di Appello ha confermata la sentenza del Tribunale con la quale il legale rappresentante di una società era stato condannato alla pena di 1.500 euro di multa in relazione al reato di cui agli artt. 40, comma secondo, e 590, comma terzo cod. pen. per colpa consistita nella violazione degli artt. 2087 cod. civ., 64 e 71 del D. Lgs. n. 81 del 2008, perché, nella sua qualità di responsabile, aveva messo a disposizione di un lavoratore dipendente un'attrezzatura (un impianto per la produzione di pannelli nobilitati) inidonea ai fini di sicurezza in quanto priva di sistema in grado di impedire efficacemente l'accesso alle zone degli elementi mobili, per cui aveva cagionato al lavoratore lesioni gravi consistite in “trauma cranio non commotivo, scalpo del cuoio capelluto, plurime ferite lacere al volto e distacco parziale dell'orecchio destro, con conseguente incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni”.

 

Il lavoratore, durante la prova per l'utilizzo di una nuova colla presso l’impianto sopraindicato, avendo notato un pannello uscito dalla macchina non in linea, si era introdotto nell'area di funzionamento degli elementi mobili, disattivando le fotocellule poste all'ingresso della macchina, allorquando, giunto nei pressi del punto di scarico dei pannelli, il pettine della macchina lo aveva colpito in testa e gli aveva causate delle lesioni descritte nel capo di imputazione. La macchina presso la quale era avvenuto l'infortunio era dotata di fotocellule, che potevano essere aggirate (temporaneamente disattivate e poi riattivate) e tale manovra era usuale a detta dell'infortunato, anche se smentita dagli altri lavoratori.

 

Il legale rappresentante della società ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello proponendo alcuni motivi di impugnazione. Il ricorrente ha innanzitutto contestata la parte della sentenza nella quale era stato sostenuto che la sua responsabilità era stata basata sulla mera possibilità che i presidi di sicurezza dei quali la macchina era dotata (nel caso in esame le fotocellule antintrusione) potessero essere facilmente elusi dal lavoratore, consentendo così l'accesso alle zone interessate dalla presenza di componenti mobili, in violazione dell'All. V, parte I, art. 6.1, del D. Lgs. n. 81 del 2008.

 

La lavorazione in questione, ha precisato lo stesso, non prevedeva l'accesso del lavoratore alle zone pericolose, le quali peraltro erano assai lontane dalla sua postazione, per cui doveva assolutamente escludersi un rischio di contatto accidentale. Non sussistevano, altresì, esigenze di manutenzione e l'entrata in quell'area era stata espressamente vietata al lavoratore né era stata dimostrata una tolleranza da parte del datore di lavoro di una prassi contraria alle predette istruzioni. L'impianto era sicuro e gli enti preposti avevano rilasciato alla società le certificazioni in materia di sicurezza, verificando la sicurezza del processo produttivo e dei macchinari utilizzati, ragione per la quale la Corte territoriale aveva assolto la società in relazione all'illecito amministrativo contestatole. Tutti i testimoni, inoltre, avevano osservato che sussisteva un divieto assoluto di entrare nella macchina durante il funzionamento e che nel corso degli anni nessun lavoratore l'aveva mai violato prima del giorno dell’evento infortunistico. Si versava quindi in una ipotesi di comportamento abnorme del lavoratore, avendo egli violato consapevolmente le cautele impostegli e ponendo in essere una situazione di pericolo imprevedibile ed inevitabile.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione. La stessa ha evidenziato che sull’imputato gravavano in toto tutti gli obblighi in materia prevenzionale del datore di lavoro, che è il garante primario della sicurezza del lavoratore, in quanto titolare di un rapporto di lavoro o comunque dominus di fatto dell'organizzazione dell'attività lavorativa. Fonte primaria degli obblighi di sicurezza che fanno capo al datore di lavoro, ha ricordato la suprema Corte, è il D. Lgs n. 81 del 2008 il cui art. 17 indica tassativamente gli obblighi non delegabili del datore di lavoro individuandoli in: "a) nella valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28; b) nella designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi". L'art. 18 contiene, altresì, un elenco meticoloso degli obblighi che devono essere adempiuti inderogabilmente dal datore di lavoro in persona e li distribuisce tra il datore di lavoro e il dirigente, sia pur, con riferimento a quest'ultimo, nei limiti segnati dalle attribuzioni e dalle competenze ad esso conferite.

 

La Corte di Cassazione ha inoltre richiamato in merito il principio affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014), secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio dì prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare ed individuare, secondo la propria, esperienze e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, di redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 D. Lgs. n. 81 del 2008 all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

 

La Sez. IV ha quindi riaffermato il principio secondo cui in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro quale responsabile della sicurezza, è gravato non solo dell'obbligo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente la loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro. Ha anche precisato che, qualora sussista la possibilità di ricorrere a plurime misure di prevenzione di eventi dannosi, il datore di lavoro è tenuto ad adottare il sistema antinfortunistico sul cui utilizzo incida meno la scelta discrezionale del lavoratore, al fine di garantire il maggior livello di sicurezza possibile. Tanto premesso sui principi operanti in materia, la Corte di Appello aveva adeguatamente vagliato il profilo di responsabilità del datore di lavoro per inosservanza del dovere di vigilanza sottolineando la facilità da parte del lavoratore di elusione del meccanismo di sicurezza.

 

Con riferimento alla certificazione CE, la Cassazione ha ricordato quanto sul punto affermato dalla giurisprudenza di legittimità ossia che “il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde, pertanto, dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarli dalla loro responsabilità”.

 

Ha precisato, altresì in merito, che la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia stato provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro sul quale grava l'obbligo di eliminare ogni fonte di percolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori e che a detta regola può farsi eccezione nel solo caso in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza, cosa che non è stata riscontrata nel caso in esame. La Corte territoriale aveva, del resto, dimostrato che la possibilità di tale elusione era stata riscontrata dagli stessi operanti dello Spisal, autori degli accertamenti tecnici, tanto vero che era stato imposto al datore di lavoro di far arretrare le fotocellule, con conseguente maggiore distanza dal comando di attivazione, per impedirne il superamento. D'altronde, secondo quanto previsto dal punto 6.1 dell’AII. V al D. Lgs. n. 81/2008, le protezioni e i sistemi protettivi non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci.

 

In merito poi al comportamento del lavoratore, secondo motivo di ricorso, la Corte di merito aveva affermata la non eccentricità e la non imprevedibilità del comportamento del lavoratore e aveva evidenziato come il comportamento negligente della vittima aveva costituito un ordinario accadimento fortuito, preventivamente controllabile e intuibile in anticipo. Corretto quindi, secondo la Cassazione, era stato l’assunto del giudice d'appello e conforme al principio più volte affermato dalla Corte di legittimità in materia di infortuni sul lavoro, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell'ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Giustamente quindi la Corte di merito, secondo la Sez. IV, aveva evidenziato che il comportamento del lavoratore non poteva essere considerato eccentrico rispetto alle sue mansioni in quanto la macchina era in movimento, l'operaio vi stava lavorando e i sistemi di blocco erano agevolmente eludibili per non avere l’imputato provveduto a predisporre un sistema per impedire materialmente l'accesso.

 

Per le ragioni suindicate in definitiva la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall’imputato e, a seguito del rigetto, lo ha condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

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Corte di Cassazione - Penale Sezioni Unite – Sentenza n. 38343 del 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014) – Pres. Santacroce – Relat. Blaiotta - P. G. Destro – Thyssenkrupp: le condanne inflitte andranno ridefinite, ma non aumentate - Criteri di demarcazione tra dolo eventuale e colpa cosciente.




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