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La concreta attuazione delle misure di sicurezza previste nel Duvri

La concreta attuazione delle misure di sicurezza previste nel Duvri
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

09/03/2020

Negli appalti interni il committente datore di lavoro è tenuto non solo a prevedere nel documento unico di valutazione dei rischi interferenziali le misure di prevenzione da adottare ma anche a verificare che le stesse siano state concretamente attuate.

Riguarda questa sentenza della Corte di Cassazione la sicurezza negli appalti e subappalti interni e cioè da realizzare all’interno dell’azienda del committente o nell’ambito del suo ciclo produttivo e più in particolare l’obbligo di valutare i rischi interferenziali con le imprese chiamate ad operare nell’azienda del committente, di redigere il documento di valutazione dei rischi e di controllare l’attuazione delle misure di prevenzione in esso previste.

 

Oggetto della sentenza è l’infortunio di un autista di una ditta subappaltatrice di trasporto che durante le operazioni di carico di alcuni solai prefabbricati sul proprio mezzo in corso nello stabilimento del committente sceso dal mezzo per provvedere al fissaggio del carico sullo stesso è stato investito da un carrello elevatore in transito, guidato da un dipendente dello stabilimento, che gli aveva schiacciato la gamba destra provocando delle lesioni che hanno poi portato all’amputazione dell’arto.

 

Era stato accertato dai giudici di merito che nel Duvri, documento di valutazione dei rischi interferenziali, era stato previsto che l'autista potesse scendere dal proprio veicolo, avendo il compito di controllare il corretto posizionamento del carico, ma che lo stesso dovesse restare nelle vicinanze e non allontanarsi dalla zona di carico, proprio al fine di evitare situazioni di rischio come quella verificatasi in concreto. Di qui l'addebito di responsabilità colposa nei confronti del committente, stante la mancata verifica che le misure di prevenzione previste nel Duvri fossero state concretamente attuate.

 

 

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Il fatto, le sentenze di condanna e il ricorso per cassazione

La Corte di Appello ha confermata la sentenza di primo grado che ha dichiarato il direttore di uno stabilimento responsabile del reato di lesioni colpose per avere cagionato gravi lesioni a un autista dipendente di una ditta subappaltatrice durante le operazioni di posizionamento di un carico sull'automezzo dallo stesso condotto. In particolare, secondo quanto accertato in sede di merito, l’autista si era recato una mattina presso lo stabilimento alla guida del mezzo per effettuare un carico di solai prefabbricati in uno dei piazzali adibiti a tali operazioni. L’autista dopo avere atteso a bordo del mezzo che fossero completate le operazioni di carico, era sceso dal mezzo per le operazioni di fissaggio del carico allorquando, a pochi metri dal mezzo, era stato travolto da un "muletto" guidato da un dipendente dello stabilimento che stava transitando in quel momento nella zona del carico e che non si era accorto della sua presenza. Nell’incidente il muletto aveva schiacciata con una delle sue ruote la gamba destra dell’autista che aveva subito gravi lesioni che avevano portato fino alla amputazione dell'arto inferiore.

 

La Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti dell’imputato quale direttore dell'ufficio tecnico e dello stabilimento con funzioni organizzative e dispositive in materia di prevenzione antinfortunistica e igiene del lavoro. Secondo i giudici di merito l'infortunio era stata una diretta conseguenza della mancata previsione cautelare di procedure per evitare il rischio di investimenti degli autisti durante il carico sugli automezzi, sia sotto il profilo della mancata previsione del divieto per gli autisti di scendere dal veicolo nel luogo di carico, sia sotto quello della mancata individuazione di una zona tassativa per effettuare i controlli necessari per la verifica del corretto fissaggio del carico.

 

L'imputato è stato considerato titolare di una posizione di garanzia, quale responsabile in materia di prevenzione antinfortunistica che aveva stipulato con una ditta affidataria un contratto di appalto avente ad oggetto il trasporto di manufatti, ditta che aveva, a sua volta, subappaltato l'attività ad altra ditta di autotrasporti dalla quale dipendeva l’autista infortunato. La Corte territoriale aveva ritenuto che l’imputato, quale soggetto committente, doveva rispondere, anche in caso di subappalto, dell'omesso controllo in ordine all'adozione delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali fosse immediatamente percepibile, senza particolari indagini.

 

Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore adducendo alcune motivazioni. Lo stesso ha lamentato che  l'addebito colposo riconosciuto dai giudici di merito è stato basato esclusivamente sulla violazione di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e segnatamente nella predisposizione da parte sua di un DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) insufficiente e contraddittorio mentre lo stesso non era minimamente esplicato o menzionato nel capo di imputazione per cui era stato individuato dai giudici un diverso profilo di responsabilità del tutto slegato e avulso dall'imputazione inizialmente mossagli. Inoltre, ha osservato il ricorrente, non è stata tenuta in conto la principale posizione di garanzia prevista in tali casi dalla legislazione in materia di sicurezza su lavoro e cioè quella del datore di lavoro dell'infortunato.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

Con riferimento alla lamentata violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, la Corte di Cassazione ha evidenziato che il profilo di colpa specifica legato alla violazione degli obblighi previsti dall'art. 26 D. Lgs. n. 81/2008 doveva ritenersi compreso nel capo di imputazione, alla luce di tutte le risultanze istruttorie processualmente emerse, sulle quali l'imputato si è ampiamente difeso. I giudici di merito, infatti, ha precisato la suprema Corte, avevano accertato che il documento di valutazione dei rischi interferenziali (Duvri) prevedeva che l'autista potesse scendere dal proprio veicolo, avendo il compito di controllare il corretto posizionamento del carico, ma ne doveva restare nelle vicinanze, proprio al fine di evitare situazioni di rischio come quella in concreto verificatasi. Tale rischio, dunque, era stato preso in considerazione nel Duvri, ma era emerso che non era stata data concreta e adeguata attuazione alle previsioni di sicurezza, per essersi recato l’autista al di fuori della zona di carico per controllare il posizionamento del camion. Di qui l'addebito di responsabilità colposa nei confronti dell’imputato stante la mancata previsione cautelare di procedure per evitare il rischio di investimento.

 

E' noto, del resto, ha aggiunto la Sez. IV, che in tema di reati colposi, non vi è violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza qualora sia aggiunto un ulteriore profilo di colpa non menzionato nell'imputazione, sempre che l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito. come indubbiamente era avvenuto nel caso in esame.

 

Quanto poi alla lamentela fatta dall’imputato sull’assenza fra gli accusati, del datore di lavoro dell'infortunato la suprema Corte ha rilevato che tale assenza non aveva avuto nessuna incidenza sulla su posizione di garanzia proprio in considerazione del fatto che il presupposto essenziale della responsabilità colposa ascritta all'imputato era costituito, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, dalla predisposizione di un Duvri incompleto e inadeguato.

 

In conclusione la Corte di Cassazione ha annullata senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penale, per essere il reato estinto per prescrizione e rigettato il ricorso agli effetti civili condannando il ricorrente a rifondere alla parte civile costituita le spese del giudizio di legittimità, che ha liquidate in 3000 euro, oltre accessori come per legge.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 4886 del 5 febbraio 2020 (u.p. 17 dicembre 2019) - Pres. Piccialli - Est. Ranaldi - P.M.  Epidendio - Ric. A.M.. - Negli appalti interni il committente datore di lavoro è tenuto non solo a prevedere nel documento unico di valutazione dei rischi interferenziali le misure di prevenzione da adottare ma anche a verificare che le stesse siano state concretamente attuate.




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