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L’obbligo di sostituire il capocantiere in caso di una sua assenza

L’obbligo di sostituire il capocantiere in caso di una sua assenza
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

03/12/2018

Qualora il capocantiere sia assente sul luogo di lavoro deve essere ascritta a colpa del datore di lavoro la mancata previsione della sua assenza, anche eventualmente con la personale e diretta assunzione del suo compito di controllo e sorveglianza.

Risponde questa sentenza della Corte di Cassazione alla domanda che spesso si pongono gli operatori di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e cioè su cosa fare nel caso di una assenza prolungata del capocantiere dal luogo di lavoro allorquando i lavoratori operano senza che nessuno provveda a controllare le loro azioni e a sorvegliare sugli stessi. Si è occupata la suprema Corte di un caso in cui durante l’assenza del capocantiere è accaduto un infortunio a due lavoratori caduti mentre lavoravano sulla copertura di una costruzione e che pur provvisti di un’imbracatura di protezione non si erano assicurati a delle linee vita e senza che fossero state adottate altre misure di sicurezza a protezione dalla caduta dall’alto.

 

Nel caso di un infortunio sul lavoro, qualora il capocantiere cui sia stato delegato il compito di assicurare il rispetto e l'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro sia assente, ha sentenziato la Corte di Cassazione, deve essere ascritta a colpa del datore di lavoro la mancata previsione della sua assenza, eventualmente anche con la diretta e personale assunzione del suo compito, anche quando l'infortunio sia eventualmente riconducibile alla omessa adozione, da parte del lavoratore, delle misure di sicurezza obbligatoriamente prescritte. Né varrebbe ad escludere la responsabilità del datore di lavoro, ha quindi aggiunto, il fatto di non sapere dell'assenza sul luogo di lavoro della persona addetta al compito di sorveglianza atteso che egli, quale destinatario delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha l'obbligo di accertarsi della sua presenza in cantiere.

 

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L’evento infortunistico e l’iter giudiziario

La Corte di Appello ha integralmente confermata la sentenza, appellata dal legale rappresentante di una ditta, con la quale il Tribunale, all'esito del dibattimento, lo aveva riconosciuto, in qualità di datore di lavoro, responsabile del reato di lesioni colpose gravi, con violazione della disciplina antinfortunistica, nei confronti di due dipendenti condannandolo in conseguenza alla pena di giustizia oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile  da liquidarsi da parte del giudice civile, con assegnazione di provvisionale, ed alla refusione delle spese dalla stessa sostenute.

 

Il datore di lavoro, legale rappresentante della società era stato ritenuto responsabile delle gravi lesioni e fratture riportare dai due lavoratori dipendenti precipitati dall'altezza di sei metri mentre lavoravano sulla copertura di un tetto a causa della rottura di alcune lastre, per colpa, sia generica che specifica e in particolare per la violazione dell'art. 71, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81. Il Tribunale e la Corte di Appello avevano ritenuto l'imprenditore responsabile per avere consentito che i due lavoratori, il giorno dell'infortunio, lavorassero in quota provvisti sì dell'imbracatura ma non assicurati alle linee-vita, linee-vita che, peraltro, erano agganciate a due paletti infissi in un cemento friabile e mancanti di alcune viti. Era risultato, altresì, che alcune parti del meccanismo della linee-vita non erano nemmeno state installate, tanto che alcuni componenti dello stesso erano state trovate sul tetto (il cordino, il dissipatore e l'avvolgitore) ed altre, invece, erano state rinvenute dai tecnici della ASL ancora dentro la confezione. Gli stessi tecnici della ASL avevano accertato inoltre che, anche ove i lavoratori fossero stati agganciati alle linee-vita, le stesse non avrebbero retto in caso di caduta e che non era stato rispettato il "tirante d'aria", cioè lo spazio che doveva essere mantenuto libero per evitare che, in caso di caduta, gli operai sbattessero contro i macchinari presenti nella zona sottostante, cosa che era accaduta nel caso in esame per cui, in tali concrete condizioni l'aggancio alla corda sarebbe stato, secondo la valutazione dei giudici di merito, del tutto inutile.

 

Era stato messo in evidenza, inoltre, nelle sentenze di merito che il capocantiere e responsabile della sicurezza era assente da giorni e che non era stato rimpiazzato da nessuno. La ditta, in risposta ad una richiesta della ASL successiva all'infortunio, aveva trasmesso un documento con la nomina proprio del lavoratore infortunato che, però, era risultato non avere competenze adeguate. Con riferimento alla sua sostituzione, lo stesso capocantiere aveva dichiarato che sapeva che qualcuno, di pari esperienza, avrebbe dovuto sostituirlo, ma non sapeva che cosa in concreto si fosse deciso, mentre gli altri operai escussi avevano dichiarato che non vi era stata alcuna nomina di un sostituto del capocantiere e che, quindi, si erano organizzati tra loro. Il datore di lavoro, inoltre, secondo la ricostruzione del Tribunale e della Corte di Appello, oltre a non avere nominato il sostituto del capocantiere, il giorno dell’infortunio non si trovava in cantiere.

 

Il ricorso in cassazione e le motivazioni

L’imputato è ricorso in cassazione tramite il proprio difensore chiedendo l’annullamento della sentenza sostenendo fra le motivazioni che il Tribunale aveva attribuito credibilità alle parole della parte civile che aveva riferito che i due lavoratori non erano legati per un preciso ordine del datore di lavoro dettato dalla fretta di proseguire le lavorazioni e che le linee-vita erano state ritenute incomplete ed irregolarmente installate senza che fosse stata svolta alcuna verifica sull'effettivo funzionamento delle stesse. I due lavoratori invece, secondo il ricorrente, avevano volontariamente sganciato le imbracature, circostanza che avrebbe interrotto il nesso causale rispetto alla sua condotta, sicché sarebbe divenuto irrilevante, secondo lo stesso, verificare la regolarità nell'installazione e la efficienza delle linee-vita.

 

L’imputato ha sostenuto nel ricorso che non vi era in atti alcuna prova che il cavo di protezione fosse inidoneo, che la presenza di pezzi non montati del sistema di protezione avrebbe dimostrato in modo chiaro la negligenza dei lavoratori e che, pur in assenza di una seconda linea-vita, in astratto sarebbe potuta bastare anche solo una di esse. La friabilità sostenuta del cemento su cui erano infissi i paletti di sostegno, inoltre, era stata desunta dai giudici di merito solo ed esclusivamente dall'esame visivo di alcune fotografie e non era stato oggetto di accertamento da parte degli operatori della ASL. Non è compito del datore di lavoro, ha ancora sostenuto l’imputato, quello di seguire "passo passo" i dipendenti, mentre spetta al responsabile di cantiere in materia di sicurezza o preposto vigilare e riferire al datore di lavoro su eventuali mancanze nelle attrezzature e nelle misure di sicurezza, cosa che non è stata fatta nella circostanza.

 

In merito all’assenza del capocantiere, non vi era alcun obbligo, secondo il ricorrente, di nominare formalmente il sostituto e, comunque, l'infortunato aveva le competenze per svolgere le mansioni di sostituto preposto alla sicurezza in conseguenza dell'allontanamento dello stesso capocantiere, avendo lo stesso frequentato idonei corsi, essendo emersa la sua competenza anche dalle parole degli ispettori della ASL e di un collega ed avendo lo stesso lavoratore persino conseguito l'abilitazione di addetto alle attività di rimozione, bonifica e smaltimento dell'amianto per cui doveva, per anzianità, subentrare al capocantiere. Comunque il responsabile della sicurezza, secondo lo stesso ricorrente, non era tenuto a vigilare "passo passo" né " a vista" sui dipendenti ma sul funzionamento e sul corretto utilizzo degli strumenti di sicurezza approntati, per cui la presenza del preposto doveva essere sì assidua ma non costante. L'infortunio in definitiva, secondo il ricorrente, sarebbe avvenuto per imprevedibile iniziativa autonoma dei due lavoratori, che ad un certo punto avevano deciso di sganciarsi.

 

Le decisioni della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. La stessa ha messo in evidenza che il quadro di insieme che emerge dalle sentenze di merito e persino dal contenuto dello stesso ricorso dell'imputato è quello di un cantiere in cui l'aspetto della sicurezza dei lavoratori era del tutto trascurato e nonostante si lavorasse in quota (all’altezza di sei metri), le necessarie linee-vita non erano state nemmeno compiutamente installate, essendo stati trovati alcuni pezzi sulla copertura ed altri ancora nella scatola di imballaggio. Inoltre non si era preteso che gli operai si assicurassero né era stato rispettato il "tirante d'aria", cioè lo spazio che andava mantenuto libero per evitare che, in caso di caduta, come in effetti accaduto, gli operai sbattessero contro i macchinari presenti nella zona sottostante. Il capo cantiere e responsabile della sicurezza, assente da giorni, non era stato sostituito, sicché gli operai presenti sul luogo di lavoro si autoorganizzavano quanto alla sicurezza e ancora il datore di lavoro non era mai presente sul cantiere. Né il documento, allegato dall’imputato al ricorso di legittimità, relativo alla frequenza da parte di lavoratore infortunato di un corso per addetto alla rimozione, bonifica e smaltimento dell'amianto era, con ogni evidenza, da considerarsi equivalente all'attestazione di competenza professionale per gestire la sicurezza di un cantiere in quota, che, in ogni caso, non era risultata espressamente delegata dall'imprenditore allo stesso infortunato.

 

Del resto, ha così concluso la suprema Corte, secondo un tradizionale e sempre valido insegnamento della stessa “nel caso di infortunio sul lavoro, qualora il capocantiere cui sia stato delegato il compito di assicurare il rispetto e l'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro sia assente, deve essere ascritta a colpa del legale rappresentante della società, datrice di lavoro, la mancata previsione della supplenza di tale soggetto, eventualmente anche con la diretta e personale assunzione del suddetto compito, anche quando l'infortunio sia eventualmente riconducibile alla omessa adozione, da parte del lavoratore, delle misure di sicurezza obbligatoriamente prescritte; né ad escludere la responsabilità del legale rappresentante della società varrebbe l'eventuale ignoranza dell'assenza dal luogo di lavoro della persona addetta al compito in questione, atteso che egli, quale destinatario delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha l'obbligo di accertarsi della relativa presenza in cantiere”.

 

Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, spese che sono state liquidate in complessivi 2.500,00 euro, oltre accessori come per legge.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 51530 del 15 novembre 2018 (u.p. 18 ottobre 2018) - Pres. Piccialli – Est. Cenci - P.M. Lignola - Ric. F.R.. - Qualora il capocantiere sia assente sul luogo di lavoro deve essere ascritta a colpa del datore di lavoro la mancata previsione della sua assenza, anche eventualmente con la personale e diretta assunzione del suo compito di controllo e sorveglianza.

 



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Rispondi Autore: CARLO TIMILLERO - likes: 0
03/12/2018 (10:38:41)
Interssante sentenza che, mi pare, conferma due principi:
1) la nomina del preposto non è un obbligo ma una scelta organizzativa del datore di lavoro che delega l'attività di vigilanza - da questo punto di vista credo che la responsabilità del DDL per mancata vigilanza prescinda dalla mancata identificazione di un sostituto, o di se stesso, in qualità di vigilante ma semplicemente dal fatto che l' attività di vigilanza non veniva efficacemente esercitata. Non vi è, infatti, alcun obbligo di identificazione da parte del DDL dei soggetti che effettuano l'attività di vigilanza
2) la strada maestra per l'acqusizione del ruolo di preposto ( della "posizione di garanzia") è la nomina formale. Si è diffusa una, a mio avviso , pericoloso interpretazione dell'art 299 per cui l'acquisizione delle posizioni di garanzia si basa sulle situazioni di fatto. L'acquisizione di fatto della posizione di garanzia è una patologia organizzativa.
Rispondi Autore: Incontrada Costantino Davide - likes: 1
26/06/2019 (16:10:16)
In poche parole, in mancanza del mio caposquadra il preposto , chi è? È da chi viene nominato ? È in che forma li viene comunicato, es. Ordine di servizio , nomina breve o altro , altre scritture , verbalmente,??????? Grazie.
Rispondi Autore: CARLO TIMILLERO - likes: 0
27/06/2019 (10:46:28)
La funzione di vigilanza originariamente è in capo al datore di lavoro che può, per motivi organizzativi, delegarla. Se non la delega rimane in capo a lui ( D.Lgs.81/08 art 18, c1,f), e potrebbe essere sanzionato per mancata vigilanza ( arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro).
La via maestra è l'incarico formale con cui si definiscono i contenuti della delega: dove si esercita, su quali aspetti riguardanti la sicurezza, con quali strumenti.
L'art. 299 parla, a livello residuale, di una posizione di garanzia acquisita per esercizio di fatto della funzione. E' una situazione organizzativamente patologica, e che, in termini di responsabilità, può essere accertata solo a posteriori, in particolare quando avviene un infortunio grave che porta a ipotizzare un reato di lesioni colpose o di omicidio colposo.
Mi è diificile immaginare un'organizzazione efficace dove i ruoli se li prendono i lavoratori autoorganizzandosi.
Autore: Incontrada Costantino Davide
27/06/2019 (10:58:24)
In poche parole fluenti, come mi devo comportare per non assumere le responsabilità della squadra, senza alcun documento da parte dell'amministrazione, essendo il primo preposto, quando lui di assenta? Per legge mi devo dare l'incarico scritto per il periodo di sostituzione, oppure si possono avvalere solo perché io è anche altri abbiamo fatto un corso da preposto , come del resto tutti in squadra. In misere parole , mi devono rilasciare un pezzo di carta, dove attesta che dal giorno x al giorno x sono il Capo squadra, sono tenuti o no. Grazie mille.
Rispondi Autore: Incontrada Costantino Davide - likes: 0
27/06/2019 (11:01:02)
Anche perché mi vogliono fare assumere solo le responsabilità, ma non la direzione dei lavori. Grazie anticipatamente.
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0
27/06/2019 (11:29:46)
L'effettuazione del corso non comporta l'assunzione del ruolo che avviene formalmente solo con un incarico formale.
Per non rischiare l'acquisizione di fatto eviti comportamenti che possono avere rilevanza per la sicurezza dei colleghi ( esempio: dare indicazioni su come procedere rispetto a un determinato lavoro, in mancanza di istruzioni precise dell'azienda) e che indichino una sua posizione di prevalenza gerarchica. Spero sia comprensibile.
Sono situazioni non facili e ne ho viste tantissime. L'azienda percepisce solo l'aspetto obbligatorio della questione, quasi sempre rappresentato dal corso di formazione. Ma non si preoccupa di entrare nella sostanza del ruolo, definendolo bene, con una precisa designazione formale e una comunicazione ai lavoratori dei soggetti che assumono il ruolo di preposti.
Autore: Incontrada Costantino Davide
27/06/2019 (11:53:11)
Senta , sto parlando di Anas , sanno benissimo che il ruolo lo so fare, è l'ho anche svolto in passato, ho encomi che lo confermano, ma siccome , è n9n so come,chi mi comanda è un soggetto con meno anni di anzianità è non ha titoli ,come me,, adesso che vogliono fare, darmi le responsabilità, ma non una carta scritta, da parte dei supereroi. I motivi penso che lei abbia capito,a buon intenditore poche parole.
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0
27/06/2019 (12:03:31)
la situazione mi era già molto chiara prima..... ne vedo tante. non la invidio. ma se vuole tutelarsi sa come fare. In bocca al lupo
Autore: Incontrada Costantino Davide
27/06/2019 (12:12:35)
Vorrei sapere se sono tenuti a rilasciarmi un documento scritto di sostituzione, con incarico da capo squadra, quando si assenta il loro capo squadra, o svolge un altra mansione , lasciando la squadra sola, con l'interpretazione che sono io il primo preposto. Senza nessuna comunicazione da parte dei miei superiori a Napoli. La ringrazio ha avuto una grande pazienza, spero un giorno possa io ricambiare .
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0
27/06/2019 (12:17:19)
le confermo che in assenza di un incarico formale non vi è assunzione del ruolo di preposto...... sempre che lei non si "comporti" da Preposto coordinando i suoi colleghi, impartendo ordini. Non lo faccia.

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