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L’Assistente del Coordinatore in fase di Esecuzione: le responsabilità
Si sta facendo strada nella prassi la figura dell’Assistente del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, quale soggetto tecnico incaricato, soprattutto nei lavori di una certa rilevanza o complessità e nei cantieri di grandi dimensioni, di supportare operativamente il CSE nello svolgimento delle attività di controllo, verifica e coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
L’Assistente del CSE è così chiamato a coadiuvare il Coordinatore mettendo a disposizione la propria presenza fisica in cantiere e svolgendo di fatto le incombenze operative che sono funzionali all’attuazione da parte del CSE stesso degli obblighi su di lui gravanti, quali ad esempio la verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, la verifica dell'idoneità dei POS e della loro coerenza col PSC, l’organizzazione della cooperazione e del coordinamento delle attività tra datori di lavoro e così via.
Ovviamente, l’Assistente del CSE non è un soggetto che, giuridicamente parlando, si sostituisca al Coordinatore stesso, il quale ultimo, anche nel caso si avvalga di un Assistente, rimane pienamente titolare degli obblighi penalmente sanzionati previsti dall’art.92 del D.Lgs.81/08.
Occorre, in questo senso, partire dal presupposto che la figura dell’Assistente del Coordinatore per l’Esecuzione non è prevista dal D.Lgs.81/08, per cui non può essere inquadrata nell’ambito delle specifiche posizioni di garanzia da esso identificate.
Come noto, infatti, il Testo Unico contempla la sola figura del Coordinatore di cantiere in fase di Esecuzione (oltre che, ovviamente, la figura del Coordinatore per la Progettazione), richiedendo peraltro inderogabilmente a tale soggetto il possesso di requisiti professionali consistenti in uno dei titoli di studio previsti dall’art.98 del D.Lgs.81/08 e la frequenza agli specifici corsi di formazione e aggiornamento previsti dal nuovo Allegato XIV al medesimo decreto (così come sostituito dall’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025).
Così non è per l’Assistente del Coordinatore di cantiere, per il quale non sono previsti requisiti professionali di sorta; ciò in quanto tale soggetto non rientra - come già evidenziato - in una posizione di garanzia specifica, benché di fatto eserciti, tuttavia, delle prerogative parzialmente o, in qualche caso, totalmente sovrapponibili a quelle del CSE.
A fronte di tale quadro, dunque, quali sono le responsabilità in cui può incorrere l’Assistente del Coordinatore per l’Esecuzione, quale figura sconosciuta al D.Lgs.81/08 ma presente e attiva nella realtà dei cantieri, in caso di infortunio?
La questione è stata oggetto di una interessante sentenza dell’anno scorso ( Cassazione Penale, Sez.IV, 1° settembre 2025 n.30039), con cui la Corte si è pronunciata sulle responsabilità connesse ad “un infortunio mortale verificatosi il … 2012 presso l’“Isola 6” della Raffineria di Gela, in cui perse la vita O., dipendente con mansioni di operaio della C.S. Srl”.
In particolare, “l’incidente si verificò durante lo svolgimento di lavori di cantiere finalizzati al potenziamento della Linea P2, che erano stati avviati nel 2005 e poi sospesi.”
Era accaduto che, “durante le fasi conclusive di un’operazione di movimentazione di tubi di acciaio, del diametro di 36 pollici, con lunghezza pari a circa 24 metri e peso di quasi otto tonnellate ciascuno, sei dipendenti della C.S. (P. e Q., autisti gruisti, A., capoturno preposto, O., R. e S., operai) stavano procedendo al sollevamento dei due tubi per caricarli sul pianale di un autocarro articolato, che avrebbe dovuto trasportarli nella zona ingresso merci del pontile principale della Raffineria.”
La sentenza specifica che “i tubi oggetto di movimentazione facevano parte di un gruppo di tre, che erano stati saldati in loco e collocati parallelamente l’uno all’altro.”
Nelle immediate vicinanze, “a una distanza di circa 1,5 metri, si trovava una catasta composta da 19 tubi della medesima tipologia, disposti su vari livelli con una conformazione a piramide, la cui base poggiava su altri 4 tubi del diametro di 16 pollici, disposti trasversalmente.”
Dunque, a causa del forte vento, “il caricamento era stato limitato a due soli tubi, e le operazioni erano terminate dopo circa un’ora.”
A questo punto, “l’autoarticolato era stato quindi condotto da P. verso il luogo di deposito prescelto, accompagnato da altri lavoratori con funzione di segnalatori, dato l’ingombro del carico che sporgeva di oltre nove metri rispetto al pianale.”
Così, “gli operai erano tornati a piedi presso l’area di prefabbricazione e stoccaggio dell’“Isola 6”; R., S. e O. si erano occupati di raccogliere le attrezzature utilizzate, mentre P. aveva fatto rientrare il braccio della gru.”
Intorno alle 18:30, “alcuni dei 19 tubi della catasta vicina cadevano improvvisamente dal vertice della piramide provocando un forte rumore, e uno di essi travolgeva O., che si trovava alla base della catasta, nello spazio intercorrente tra essa e l’unico tubo rimasto del gruppo originario di tre.”
A causa di tale caduta, “il O. rimaneva intrappolato e schiacciato tra il tubo caduto dalla catasta e il tubo rimasto a terra, riportando gravissimi traumi che ne causavano il decesso per insufficienza biventricolare acuta da trauma toracico chiuso da schiacciamento.”
Prima di esaminare le responsabilità, nel caso di specie, dell’Assistente del CSE, è utile a questo punto illustrare brevemente quale fosse l’organizzazione del cantiere finalizzato al potenziamento della Linea P2 e i rapporti contrattuali tra i protagonisti della vicenda.
Il cantiere aveva ripreso la sua attività a partire dalla metà del 2012, dopo che la committente Raffineria aveva affidato alla P. S.r.l. i lavori di realizzazione del progetto entro la fine di tale anno, “con l’incarico di sviluppare l’ingegneria di dettaglio, eseguire il coordinamento delle imprese esecutrici e supervisionare l’attività di cantiere.”
Allo stesso tempo, la committente “aveva affidato la gestione del piano della sicurezza alla S.G.S. S.”.
A fine del 2011, l’ing. F., “in qualità di responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (ruoli affidatigli dall’ing. L.), aveva predisposto il piano di sicurezza e coordinamento e, in data 2 gennaio 2012, aveva nominato l’ing. T. come responsabile del coordinamento in sede di esecuzione (CSE).”
Inoltre, “la P. Srl (impresa affidataria) aveva subappaltato alla C.S. Srl (impresa esecutrice) l’esecuzione di lavori meccanici, comprendenti la saldatura dei tubi e la loro movimentazione.”
Ad ottobre del 2012, “un incendio alla radice pontile del Porto Isola di Gela aveva danneggiato l’area dove la C. Srl effettuava le saldature; l’attività di saldatura veniva trasferita in “Isola 6”” e, tre giorni dopo, “veniva rilasciato un permesso di lavoro per consentire la prefabbricazione della Linea P2 sul piazzale adiacente all’incrocio 12 in area 6, sottoscritto dall’ing. D. in qualità di assistente del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.”
A metà novembre del 2012, “durante una riunione di sicurezza e coordinamento, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ing. E., richiedeva alla C.S. Srl un’integrazione del Piano operativo di sicurezza ( POS ) che ricomprendesse anche le nuove attività di saldatura” e tale “integrazione veniva adempiuta il 27 novembre 2012, con validazione dello stesso piano alle ore 15:01 del 28 novembre 2012, giorno dell’incidente.”
Fermo restando che, nel caso di specie, la Corte si è pronunciata sulle responsabilità di un ampio ventaglio di soggetti, soffermiamoci sulla posizione dell’Ing. D., quale Assistente del Coordinatore per l’Esecuzione.
Nel suo ricorso in Cassazione, D. fa presente che “egli non ha mai assunto alcuno degli incarichi di responsabilità previsti dal D.Lgs.81/2008; egli ha unicamente svolto il compito di assistente del CSE e in tale qualità ha partecipato a un paio di sopralluoghi (in particolare in data 26 ottobre 2012 e 15 novembre 2012) in aree poste all’interno del perimetro dello stabilimento della Raffineria di Gela.”
Nonostante ciò - lamenta il D. nelle sue argomentazioni difensive - egli da parte del Tribunale e della Corte d’Appello “è stato ingiustamente onerato delle medesime responsabilità e della medesima posizione di garanzia incombenti sul CSE.”
Secondo la difesa di D., infatti, “se è vero che nelle realtà di cantiere di grandi dimensioni non è infrequente che il CSE nomini un collaboratore per l’espletamento di alcune attività, è pacifico che su questa figura non vi sia alcuna traslazione degli obblighi prevenzionistici gravanti sul titolare.”
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Assistente del CSE Ing. D.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “per quanto concerne la posizione di D., la Corte di appello non ha fornito motivazione giuridicamente sostenibile sulla configurazione di una posizione di garanzia in capo a un soggetto privo di investitura formale e di effettivi poteri.”
In tal senso, a parere della Cassazione, “la sentenza impugnata commette un errore categoriale, confondendo l’assistenza tecnica con l’assunzione di responsabilità gestoria.”
Sotto questo profilo, infatti, “l’assistenza tecnica, anche qualificata, non determina automaticamente l’assunzione di una posizione di garanzia penalmente rilevante” e, dunque, la pronuncia d’appello “ha erroneamente applicato l’art.299 del D.Lgs.81/2008 oltre i suoi limiti normativi.”
Tutto ciò, si badi bene, non significa che l’Assistente del CSE non possa in generale esercitare di fatto poteri direttivi tali da determinare la conseguenza che egli possa essere qualificato soggetto penalmente responsabile per un evento infortunistico occorso in cantiere, bensì significa semplicemente che, nel caso di specie, ciò non si è verificato.
Fatta tale puntualizzazione, è importante comprendere quali siano i criteri e i metodi di ragionamento applicati dalla Cassazione nella valutazione delle responsabilità della figura dell’Assistente del CSE.
In tal senso, nella sentenza qui in analisi, la Suprema Corte prosegue ricordando che l’art.299 del D.Lgs.81/08 “prevede che “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui al presente decreto legislativo gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.”
A giudizio della Cassazione, “nel caso di D. non ricorrono tuttavia i presupposti applicativi della norma.”
Infatti - e questo è il punto centrale del ragionamento - l’Ing. D. “non risulta aver mai esercitato “in concreto” i poteri del CSE, avendo solo partecipato a sopralluoghi, su mandato del CSE titolare, e assistito a riunioni in veste meramente consultiva, senza mai assumere decisioni autonome in materia di sicurezza.”
Diversa sarebbe stata la valutazione in sede processuale, di conseguenza, se l’Assistente del CSE D. avesse, nel caso di specie, assunto decisioni autonome.
Peraltro, nelle pronunce di merito - sottolinea la Corte - “egli viene descritto come mero assistente del Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione.”
Dunque, “dalla decisione impugnata non emerge in alcun modo che D. disponesse infatti di effettivi poteri connessi al ruolo di CSE, di capacità decisionale autonoma sulle misure di sicurezza, né di poteri sanzionatori o di sospensione dei lavori.”
Va da sé, a contrario, che se un Assistente del CSE dovesse esercitare di fatto i poteri corrispondenti ai poteri-obblighi previsti dall’art.92 del D.Lgs.81/08 in capo al Coordinatore per l’Esecuzione, con particolare attenzione a quelli espressamente menzionati dalla Cassazione (poteri decisionali autonomi, poteri sanzionatori o di sospensione dei lavori), l’esito processuale potrebbe essere di segno opposto e l’Assistente del CSE potrebbe essere ritenuto penalmente responsabile a seguito di un infortunio, pur non ricoprendo una posizione di garanzia specificamente prevista dal D.Lgs.81/08.
Tutto ciò - chiarisce la Cassazione - si basa sul presupposto “che l’art.299 richiede l’esercizio di poteri giuridici, non la mera partecipazione ad attività tecniche.”
E ancora, per la Corte, “assume inoltre rilievo decisivo la circostanza che l’art.92, co.2, del D.Lgs.81/2008 stabilisce espressamente che il CSE “non può subappaltare le proprie funzioni”; un divieto, questo, “tassativo e inderogabile, rendendo giuridicamente impossibile la configurazione di una delega di funzioni dal CSE al proprio assistente.”
Fatte tali considerazioni, “l’interpretazione della Corte [d’Appello, n.d.r.] si discosta dalla menzionata disposizione normativa, configurando di fatto una delega vietata e pretendendo di derivarne conseguenze penali.”
La Cassazione è perentoria, dunque, nel ritenere che, nel caso di specie, “l’impostazione della Corte di appello rischia di introdurre forme di responsabilità in assenza di effettive posizioni di garanzia, per il solo fatto di essere stati presenti nell’organizzazione, estendendola oltre i casi espressamente previsti dalla legge.”
Inoltre - aggiunge la Corte - “la decisione contrasta anche con la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui “In tema di infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art.299, D.Lgs.n.81 del 2008, la posizione di garanzia grava anche su colui che, non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati, sicché l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (Sez.4, n.18090 del 12/01/2017 Ud. (dep.10/04/2017) Rv.269803-01).”
In conclusione, la Cassazione ritiene che “la motivazione della sentenza impugnata presenta vizi logici e giuridici insuperabili che impongono l’annullamento della pronuncia” nei confronti di D., rispetto al quale le circostanze accertate, che hanno evidenziato “la veste di un mero assistente tecnico, impediscono la ravvisabilità di posizione di garanzia” specifica.
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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| Rispondi Autore: paolo giuntini | 11/04/2026 (15:23:53) |
| Complimenti, chiara ed esauriente come sempre ! | |
