Finalmente pubblicate due nuove e preziose norme
In qualità di componente dello ISO/TC 292 sono lieto di informare tutti i lettori che, dopo più di un anno di intenso lavoro, sono state finalmente ufficialmente pubblicate due norme, che potranno aiutare le organizzazioni di qualsiasi dimensione nel mettere a punto piani di sicurezza e resilienza organizzativa.
La seconda norma, in particolare, è destinata ad applicazione nel mondo della protezione civile e stabilisce le modalità con le quali è possibile inserire dei volontari, non inquadrati in strutture organizzate, a fronte di emergenze.
Appare evidente per tutti che un volontario, che sia stato precedentemente formato, rappresenta un elemento ben più prezioso, di un volontario, privo di una specifica formazione.
L’ormai famoso esempio degli angeli del fango in Firenze, dopo l’alluvione, che hanno cercato di recuperare i volumi della biblioteca nazionale centrale, immersi nel fango, rappresenta un esempio di come essi abbiano svolto una attività indubbiamente utile, ma priva di sufficiente qualificazione.
Come ebbe ben occasione di dire il precedente capo della protezione civile, Gabrielli, non si tratta tanto di fare presto, in caso di emergenza, quanto di fare prima!
I lettori che sono interessati a queste due norme le possono adesso ordinare tramite i canali anche telematici, messi a disposizione dall’UNI.
ISO 22316:2017 - Security and resilience — Organizational resilience — Principles and attributes
ISO 22319:2017 - Security and resilience — Community resilience — Guidelines for planning the involvement of spontaneous volunteers
Vediamo adesso di dedicare un po’ di tempo ad una norma, della quale è stato avviato lo sviluppo, con il coordinamento del segretariato svedese, così definita:
ISO/IEC CD 30137-1, Information technology – Use of biometrics in video surveillance systems - Part 1: System design and specification
Vediamo di analizzare più in profondità questa preziosa bozza di norma.
Tanto per cominciare, è bene ricordare che gli applicativi di riconoscimento facciale, che vengono indicati con l’acronimo inglese Automated Face Recognition (AFR) , hanno registrato un incredibile sviluppo, sino al punto che vengono utilizzati nel riconoscimento automatico dei passeggeri ai varchi di controlli di sicurezza in aeroporto. È evidente che una applicazione di questo genere prevede una cooperazione da parte del soggetto coinvolto, la presenza di un ambiente ben illuminato, un posizionamento corretto del volto e via dicendo.
Il successo di questa applicazioni ha fatto sì che altri sviluppatori di software abbiano cercato di mettere a punto degli applicativi, in grado di catturare dei volti in contesti molto più difficili, come ad esempio un volto in mezzo alla folla.
La realtà ha dimostrato che il successo di questi nuovi applicativi è decisamente di minor livello ed è richiesto il coinvolgimento di personale specialmente addestrato.
È questa la ragione per la quale è stata messa a punto questa norma, articolata in più parti, che offre indicazioni su come utilizzare tecnologie biometriche in sistemi di videosorveglianza, offrendo inoltre delle linee guida di riferimento per valutare le prestazioni di questi sistemi, nonché le procedure per conferire un valore probatorio alla documentazione così ottenuta.
Alcune applicazioni pratiche possono essere legata ad esempio ad un allertamento automatico delle forze dell’ordine, nel caso volti sospetti vengano catturati dagli impianti di videosorveglianza, da un esame automatizzato delle riprese video, che vengono sistematicamente raccolte dalle forze dell’ordine dopo un evento criminoso, sino ad applicazioni meno estreme, come ad esempio usi commerciali legati ad un’offerta di servizi mirati a specifici soggetti, che siano stati identificati grazie a sistemi di videosorveglianza.
Altri scenari possono essere legati alla misura della densità della folla in determinate aree, nonché al calcolo delle persone che attraversano una determinata area.
Anche se queste applicazioni non sono prese in considerazione in modo specifico da questa normativa, non v’è dubbio che possano costituire delle evoluzioni interessanti ed ecco perché un annesso B prevede proprio una estensione dei campi di applicazione.
Un’altra interessante applicazione riguarda perfino l’analisi del movimento delle persone, in modo che, ad esempio, possano essere rilevate persone zoppicanti, oppure che si muovono di corsa o che si muovono in modi specifici.
L’obiettivo di questa prima parte della norma, cui seguiranno altre parti, è quello di stabilire delle regole per utilizzare sistemi di videosorveglianza, con software biometrici, in particolare legati al riconoscimento dei volti, in un certo numero di scenari, legati a situazioni reali. Lo standard in particolare:
- definisce il glossario da usare nella specifica delle tecnologie biometriche, includendo parametri di misura e la definizione di prestazioni specifiche,
- offre una guida sulla selezione dei tipi di telecamere, loro posizionamento, caratteristiche delle immagini, per ottimizzare le capacità di riconoscimento biometrico,
- offre una guida sulla composizione della lista nera, oppure lista bianca, che viene utilizzata per il confronto dell’immagini facciali catturate dall’impianto di videosorveglianza, includendo la selezione di immagini di soddisfacente qualità e la dimensione della lista, in relazione alle prestazioni attese,
- offre raccomandazioni sui formati dei dati per le immagini dei volti ed altre informazioni rilevanti, inclusi i metadati, che possono essere estratti dalle riprese video ed anche da osservazioni fatte da operatori umani,
- stabilisce dei principi generali per il supporto agli operatori degli impianti di videosorveglianza, inclusi i riferimenti all’interfaccia utente ed ai processi che possono garantire una funzionalità efficiente ed efficace, nonché i requisiti per l’addestramento e la motivazione del personale,
- stabilisce le necessità di un processo robusto di trattamento delle informazioni, prendendo in considerazione i requisiti di sicurezza e protezione dati personali, con specifico riferimento a tecnologie biometriche nonché considerazioni di natura sociale circa l’utilizzo allargato di questi sistemi.
Tra le applicazioni ausiliarie, che vengono prese in considerazione in questa proposta di norma, vi sono le seguenti:
- valutazione della densità della folla,
- ricostruzione delle modalità di movimento di specifici soggetti,
- identificazione di individui che compaiono nelle riprese di più di una telecamera,
- l’uso di altre caratteristiche biometriche, come ad esempio l’andatura o una ricognizione dell’iride,
- l’uso di software specializzati per la valutazione del sesso e dell’età,
- le regole per interfacciare queste funzioni con altre funzioni, come ad esempio la determinazione della lunghezza di una coda di visitatori o passeggeri o l’allarme per bagaglio abbandonato.
Come accennato, questa norma è la prima di altre due, per ora già individuate. La parte 2 stabilisce una metodologia per la valutazione delle prestazioni e la documentazione di supporto, mentre la parte 4 fa riferimento alla credibilità delle informazioni acquisite in fase di prova ed alle procedure di contrassegno dell’immagine video.
Ad oggi, la parte 3, inizialmente prevista e dedicata i formati dei dati, è stata cancellata.
Adalberto Biasiotti
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