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Droni: procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio

Droni: procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Security

22/07/2019

Il regolamento 947/2019 del 24 maggio 2019 relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio.

Da tempo gli organi legislativi dell’unione europea stavano lavorando alla messa punto di una regolamentazione sull’utilizzo di droni, che oggi trovano impiego in applicazioni sempre più allargate. Per questa ragione sono stati pubblicati due regolamenti, rispettivamente il regolamento 945/2019 presentato in un precedente articolo e il 947/2019.

 

Ecco la dizione completa di questo secondo regolamento:

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/947 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2019 relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio.

Mentre il regolamento 945 fa riferimento alle caratteristiche tecniche dei droni, il regolamento 947 fa riferimento alle modalità di utilizzo degli stessi. Ricordo brevemente ai lettori che il regolamento 945 suddivide i droni in varie classi, con caratteristiche tecniche e prestazioni progressivamente crescenti.

Come di consueto, il regolamento 947 è composto da 29 considerando e 23 articoli, con alcuni allegati.

Il regolamento entrerà in vigore il 20 luglio 2021, in modo da dare tempo agli operatori di adeguarsi a queste prescrizioni.

 

 

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Il regolamento 947 illustra le modalità con cui un operatore di droni può utilizzarli in vari contesti, tenendo presente che questi aeromobili possono operare all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo, insieme agli aeromobili con equipaggio, sia aerei sia elicotteri. Diventa pertanto essenziale che le caratteristiche di sicurezza di questi voli siano analoghe a quelle dell’aviazione con equipaggio.

Un aspetto significativo di questo regolamento sta nel fatto che in esso numerosi considerando ed un  paio di articoli fanno specifico riferimento alla necessità di proteggere i dati personali, che potrebbero essere acquisiti dal drone, se ad esempio è dotato di una telecamera.

In questo caso è evidente che l’autorità di controllo competente nazionale deve operare in sincronia con l’autorità competente per la protezione dei dati, per un risultato in grado di tutelare i diritti degli interessati.

 

Ricordo che in Italia, ad oggi, l’autorità competente è ENAC-ente nazionale aviazione civile, e per la protezione dei dati è la nostra autorità Garante.

Questo regolamento introduce diversi personaggi, coinvolti nella gestione dei droni, cominciando da

·        Un operatore di sistema di aeromobili, vale a dire ogni persona fisica o giuridica che utilizza od intende utilizzare uno o più droni,

·        un pilota remoto, che è il soggetto che gestisce le operazioni sul campo, ed infine viene introdotto

·        il certificato di operatore di drone leggero, che è persona giuridica che sovrintende alle attività di gestione dell’operatore dei droni e dei piloti remoti.

Rimando i lettori alla lettura del regolamento 945, per la descrizione delle cinque classi di droni previste, mentre in questo articolo illustro le tre categorie operative previste dal regolamento.

 

La prima categoria viene chiamata “aperta”, ed è a sua volta suddivisa in tre sottocategorie, A1, A2, A3, in base alle limitazioni operative, ai requisiti imposti per i piloti remoti e per i droni. Ad esempio, nella sottocategoria 1 il pilota non può sorvolare assembramenti di persone, mentre nella sottocategoria 2 vengono imposti requisiti di formazione più stringenti per i piloti, con conoscenza di elementi di meteorologia e di valutazione del rischio.

Nella sottocategoria A3 valgono le limitazioni sopra indicate e i droni debbono necessariamente appartenere alla classe C2, C3 o C4.

 

Per quanto riguarda le operazioni che rientrano nella categoria “specifica”, l’operatore deve fornire all’autorità competente, in Italia l’ENAC, una valutazione dei rischi operativi e deve valutare periodicamente all’adeguatezza delle misure adottate di attenuazione dei rischi, aggiornandole se necessario.

Il regolamento illustra i contenuti della dichiarazione operativa.

È bene sottolineare che nella categoria specifica è possibile utilizzare il drone non solo nell’ambito di contatto visivo diretto da parte del pilota, ma anche in assenza di contatto, purché sopra aree scarsamente popolate.

 

Di particolare interesse è il fatto che gli operatori dei droni devono sviluppare un’analisi di rischio, che prenda specificamente in considerazione i rischi legati alla possibile cattura e trattamento non appropriato di dati personali.

 

Infine, la categoria certificata fa riferimento all’utilizzo di droni certificati e lo sviluppo di analisi di rischio, se è previsto il sorvolo di assembramenti di persone, o il trasporto di merci pericolose, che potrebbero comportare un rischio elevato per terzi, in caso di incidente.

Richiamo l’attenzione dei lettori sull’articolo 9, che fa riferimento all’età minima per i piloti remoti, che possono ovviamente operare solo nelle categorie aperta e specifica. Non è richiesta un’età minima, ma gli Stati membri possono indicare delle limitazioni specifiche.

Alcune deroghe sono previste per i piloti che operano nell’ambito di associazioni di aeromodellismo.

Con questi due regolamenti l’Europa quindi ha stabilito le regole di classificazione dei droni e le regole operative.

Buon lavoro a tutti gli operatori di droni!

 

Regolamento 947/2019 (PDF)

 

 

Adalberto Biasiotti



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