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Inail e sorveglianza sanitaria
Il D.Lgs n. 626/94 ha assegnato all’INAIL compiti di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sorveglianza sanitaria; nei primi anni di applicazione del decreto legislativo l’Inail ha offerto a diverse Amministrazioni Pubbliche la propria collaborazione per l’organizzazione e gestione dell’attività di Sorveglianza Sanitaria anche mediante l'impiego delle proprie strutture sanitarie.
Tale attività è stata ricompresa nell’ambito di quelle libero-professionali, consentite al personale medico Inail in regime di rapporto esclusivo ed in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 626/94.
Con una comunicazione del 4 febbraio scorso, l’Inail ha reso noto che sono state apportate sostanziali modifiche nei contenuti e nelle modalità di svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria, ora basata su un rapporto contrattuale specifico e diretto che si instaura tra il singolo professionista e il “datore di lavoro”, mediante la stipula - successivamente all’adozione dell’atto di nomina da parte del datore di lavoro - di specifico contratto di consulenza, nonché la previsione di esercitare l’attività stessa, di norma, fuori dell’orario ordinario di lavoro e di remunerare le prestazioni, ascritte alla figura del medico competente, sulla base di un Tariffario valido per tutte le realtà territoriali.
La Comunicazione dell’Inail è disponibile qui. In allegato si trovano le convezioni ad oggi stipulate con il ministero delle Finanze, Corte dei Conti e Ministero dell’Istruzione.
Tale attività è stata ricompresa nell’ambito di quelle libero-professionali, consentite al personale medico Inail in regime di rapporto esclusivo ed in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 626/94.
Con una comunicazione del 4 febbraio scorso, l’Inail ha reso noto che sono state apportate sostanziali modifiche nei contenuti e nelle modalità di svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria, ora basata su un rapporto contrattuale specifico e diretto che si instaura tra il singolo professionista e il “datore di lavoro”, mediante la stipula - successivamente all’adozione dell’atto di nomina da parte del datore di lavoro - di specifico contratto di consulenza, nonché la previsione di esercitare l’attività stessa, di norma, fuori dell’orario ordinario di lavoro e di remunerare le prestazioni, ascritte alla figura del medico competente, sulla base di un Tariffario valido per tutte le realtà territoriali.
La Comunicazione dell’Inail è disponibile qui. In allegato si trovano le convezioni ad oggi stipulate con il ministero delle Finanze, Corte dei Conti e Ministero dell’Istruzione.
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