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RSPP: in G.U. le linee interpretative
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A due mesi di distanza dall’approvazione in Conferenza Stato Regioni, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le linee guida interpretative dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 sulla formazione di RSPP-ASPP.
Un documento che ha sollevato numerose perplessità sia da parte di giuristi che da parte di professionisti della sicurezza. Nelle pagine del nostro quotidiano abbiamo raccolto le opinioni dei nostri lettori sul provvedimento, opinioni non certo entusiaste.
In merito ai contenuti e alla legittimità o meno di queste linee interpretative segnaliamo alcuni articoli apparsi sul nostro quotidiano, in particolare due contributi dell’avv. Rolando Dubini (PuntoSicuro n.1589 , PuntoSicuro n.1574).
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PROVVEDIMENTO 5 ottobre 2006 Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente le linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
A due mesi di distanza dall’approvazione in Conferenza Stato Regioni, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le linee guida interpretative dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 sulla formazione di RSPP-ASPP.
Un documento che ha sollevato numerose perplessità sia da parte di giuristi che da parte di professionisti della sicurezza. Nelle pagine del nostro quotidiano abbiamo raccolto le opinioni dei nostri lettori sul provvedimento, opinioni non certo entusiaste.
In merito ai contenuti e alla legittimità o meno di queste linee interpretative segnaliamo alcuni articoli apparsi sul nostro quotidiano, in particolare due contributi dell’avv. Rolando Dubini (PuntoSicuro n.1589 , PuntoSicuro n.1574).
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PROVVEDIMENTO 5 ottobre 2006 Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente le linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Laura Bonomini - likes: 0 | 20/12/2010 (11:50:42) |
Salve, mi occupo di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono a richiedervi un parere in merito ad una questione a me sottoposta: Un soggetto che è presidente di un caseificio e anche presidente di una cooperativa di servizi può essere nominato come RSPP(datore di lavoro) sia nel caseificio che nella cooperativa di servizi, facendo un corso con unico attestato valevole in entrambe le realtà lavorative?; allo stesso modo un soggetto che è presidente di un caseificio e anche titolare, legale rappresentante di un'azienda agricola può fare l'RSPP sia nel caseificio che nell'azienda agricola, facendo un corso con unico attestato valevole in entrambe le realtà lavorative? Nell'attesa di una una vostra risposta porgo cordiali saluti. Dott.ssa Bonomini Laura |
Rispondi Autore: Laura Bonomini - likes: 0 | 20/12/2010 (11:52:27) |
Salve, mi occupo di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono a richiedervi un parere in merito ad una questione a me sottoposta: Un soggetto che è presidente di un caseificio e anche presidente di una cooperativa di servizi può essere nominato come RSPP(datore di lavoro) sia nel caseificio che nella cooperativa di servizi, facendo un corso con unico attestato valevole in entrambe le realtà lavorative?; allo stesso modo un soggetto che è presidente di un caseificio e anche titolare, legale rappresentante di un'azienda agricola può fare l'RSPP sia nel caseificio che nell'azienda agricola, facendo un corso con unico attestato valevole in entrambe le realtà lavorative? Nell'attesa di una una vostra risposta porgo cordiali saluti. Dott.ssa Bonomini Laura |