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RSPP e comunicazione del nominativo

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: RSPP, ASPP

14/02/2007

Mancata comunicazione del nominativo del RSPP: violazione amministrativa, non penale. A cura di R.Dubini.

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Approfondimento legislativo a cura dell’avvocato Rolando Dubini tratto dalle guide di Supereva.

Mancata comunicazione nominativo Rspp: violazione amministrativa, non penale
L'articolo 8 comma 11 del D. Lgs. 19 settembre 1994 n 626 prevede l'obbligo, tra l'altro, di comunicare all’Asl territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro il nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, la cui violazione è punita con una sanzione amministrativa. NON si tratta quindi di violazione penalmente rilevante, salvo qualora non si provveda alla comunicazione a seguito di diffida impartita dall'organo di vigilanza.
Inoltre la comunicazione NON è l'unico modo di dimostrare l'avvenuta nomina del Rspp: anche il verbale della riunione periodica ex art. 11 D. Lgs. n. 626/94, cui ad esempio abbia partecipato il medico competente, in quanto pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del Codice penale, e che da questi sia stato sottoscritto dimostra l'avvenuta nomina.

Decreto legislativo del 19 Settembre 1994 numero 626
Art. 8 Servizio di prevenzione e protezione
(omissis)
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.

Art. 89 Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti
(omissis)
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 15.490 per la violazione degli articoli 4, commi 5 lettera o) e 8; 8 comma 11; 11; 59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4 [in vigore dal 26 settembre 2006];70, commi 3, 4, 5, 6, e 8; 87, commi 3 e 4.

[comma 3° lettera b) modificato dal comma 1177 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) - (G.U. n. 299 s.o. n. 244 del 27 dicembre 2006) in vigore dall'1 gennaio 2007: Prima di tale data la norma così disponeva:" 3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 3098 per la violazione degli articoli 4, commi 5 lettera o) e 8; 8 comma 11; 11; 59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4 [in vigore dal 26 settembre 2006]; 70, commi 3, 4, 5, 6, e 8; 87, commi 3 e 4. ”].

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 25 gennaio 2006, ad un interpello dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rovigo, in merito alla sussistenza di requisiti professionali ed alla competenza del personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro ad elevare la sanzione amministrativa per la mancata comunicazione alla DPL del RSPP (sanzione prevista dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994). prevista dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994 concernente la mancata comunicazione alla DPL del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si è così espressa:

Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) tanto alle Direzioni del lavoro quanto alle Unità Sanitarie Locali (ASL) territorialmente competenti. Si tratta di due obblighi distinti, separatamente sanzionabili dai due differenti organi di vigilanza destinatari della comunicazione (ASL e DPL).

La sanzione per la mancata comunicazione alla DPL del nominativo del RSPP può essere elevata dal personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro, ma anche dal personale militare del N.I.L. presso le Direzione del lavoro, sia che operi in congiunta con il personale civile sia che agisca in maniera autonoma, considerato che allo stesso sono attribuiti tutti i poteri ispettivi e di vigilanza propri dell’ispettore del lavoro.

L’obbligo di comunicazione secondo le modalità prevista dall’art. 8, comma 11, del D.Lgs. 626/1994 deve essere assolto "tanto nei confronti delle Direzioni del lavoro quanto nei confronti delle Unità Sanitarie Locali, i cui funzionari sono conseguentemente competenti ad irrogare, in caso d’inottemperanza al citato obbligo, la prevista sanzione amministrativa previa, peraltro, diffida a regolarizzare ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (cfr. ML circ. n. 9/2006).

Ed invero, tale interpretazione non appare inficiata dal disposto di cui al comma 2 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 626/1994."

 

 

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Rispondi Autore: Barbara Aboaf ASPP Vodafone - likes: 0
12/11/2007 (14:57)
Sulla base dell'interpretazione che ci e' stata fornita dal un Legale, per le aziende come la nostra che hanno una distribuzione su tutto il territorio nazionale, ma che hanno un solo RSPP unico, il nominativo dell’unico RSPP nominato deve essere comunicato solo ad ASL e Ispettorato della sede legale. Nel nostro caso, essendo la sede legale in Olanda, dobbiamo fare riferimento alla sede amministrativa e gestionale, quindi alla sede di Ivrea.
E' corretta tale interpretazione?Possiamo procedere in questa direzione?
Saluti
Barbara Aboaf

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