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Lo sviluppo dei profili professionali per la prevenzione

Lo sviluppo dei profili professionali per la prevenzione
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: RSPP, ASPP

03/11/2017

Un convegno si è soffermato sul tema dello sviluppo dei profili professionali per la prevenzione della salute e sicurezza a livello italiano ed europeo. L’evoluzione normativa, le associazioni professionali, il Testo Unico e gli RSPP.

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Milano, 3 Nov – L’efficacia di ogni strategia di prevenzione dipende anche dalla qualità e dalla professionalità degli operatori che vi operano. E per questo motivo è importante rimanere aggiornati su quanto si evolve in Europa e in Italia sul tema delle qualificazioni, delle professioni e delle associazioni professionali.  Ad esempio con riferimento:

- alla costituzione dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni, derivante dagli obblighi normativi previsti dal Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, relativo alla “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

- allo sviluppo delle attestazioni delle prestazioni professionali e l’incremento del numero dei profili professionali in UNI derivanti dalle opportunità previste dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, inerente alle Associazioni professionali non organizzate in Ordini o Collegi;

- alla messa in rete della prima versione del portale europeo ESCO inerente alle European Skills, Competences and Occupations;

- alla normativa dell’UE riguardante la libera circolazione dei professionisti;

- al Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 relativo alla “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”.

 

Per offrire qualche informazione su questa evoluzione possiamo fare riferimento al workshop, organizzato dalla Consulta Interassociativa CIIP, “Lo sviluppo dei profili professionali per la prevenzione a livello italiano ed europeo” che si è tenuto a Milano il 12 ottobre 2017.

 

Per avere qualche informazione sulle novità normative possiamo fare riferimento all’introduzione di Giancarlo Bianchi (Presidente CIIP) che propone nelle sue slide uno schema relativo ai processi previsti dalla legge 4/2013 e dal D.Lgs. 13/2013, ricordando tra le altre cose che:

- le “Associazioni professionali, tramite Enti accreditati alle Regioni, possono proporre alle Regioni profili professionali specialistici elaborati secondo il processo EQF” (quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente). Tali profili, “se inseriti negli elenchi dei profili professionali regionali e poi nell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni e successivamente nel portale ESCO europeo valorizzano a livello di Unione Europea, quanto realizzato in Italia, dalle Associazioni scientifiche e tecniche”.

 

E si indica che “solo il Ministero del Lavoro e le Regioni, armonizzando a livello italiano i profili professionali tramite l’Atlante del lavoro e delle qualificazioni, messo in atto secondo il D.Lgs.13/2003 e dalle sue norme applicative, possono individuare e validare con valenza legale italiana e proporre all’Unione Europea i contenuti dei profili professionali e i relativi livelli EQF”. Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), “può inserire nei propri elenchi anche Associazioni professionali che rispettando i requisiti indicati nella Legge 4/2013, possano rilasciare gli attestati inerenti alle prestazioni professionali dei propri iscritti rispondenti a standard qualitativi stabiliti dalla stessa Associazione”.

 

E dunque:

- le “Associazioni professionali, iscritte nell’apposito elenco del MiSE, possono rilasciare gli attestati inerenti alle prestazioni professionali dei propri iscritti rispondenti a standard qualitativi stabiliti dalla stessa Associazione;

- il Socio iscritto nella specifica associazione professionale deve: “rispettare il codice di condotta e il codice deontologico approvato dall’associazione professionale”; attuare la formazione permanente e l’Associazione deve controllarne l’effettuazione; rispettare i contenuti del codice dei consumatori;

- l’Associazione professionale iscritta al MiSE deve istituire un apposito ‘Sportello di riferimento per il cittadino, consumatore, committente’ a garanzia e a tutela dell’utente stesso”.

 

Le Associazioni professionali – continua Giancarlo Bianchi - sono “organizzazioni che hanno, su base volontaria, le competenze per identificare, per ciascuna area professionale specialistica, le diverse figure professionali e per definire e aggiornare per ciascuna figura professionale, proposte per: il ruolo, le principali attività per svolgere tale ruolo (Job description), i contenuti e le relative necessità di aggiornamenti delle conoscenze (Knowledge), delle abilità (Skills) e delle competenze (Competences) (Job profile) elaborati possibilmente secondo il modello EQF (European Qualification Framework)”.

E tali associazioni professionali “possono proporre, tramite Enti accreditati nelle singole regioni, i suddetti profili professionali che se accettati e inseriti negli elenchi regionali poi possono essere inseriti nell’Atlante del Lavoro e delle qualificazioni. Tali contenuti permettono, tramite il portale ESCO”, di avere “un profilo professionale riconosciuto nei paesi dell’Unione Europea e possibilmente trovare un’occupazione qualificata nell’Unione Europea tramite il portale EURES (The European Job Mobility Portal) facente parte del portale ESCO”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale delle slide, relative all’intervento, che riportano i livelli EQF normalmente assegnati alle varie figure professionali e indicazioni sul percorso ESCO (European Skills, Competences and Occupations).

 

Per arrivare ad affrontare il tema delle professioni, con riferimento più diretto agli operatori impegnati nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro, possiamo riprendere brevemente alcune parti dell’intervento di Mariarosa Spagnuolo (Assolombarda) sul tema delle professioni.

 

La relatrice riporta, con riferimento al tema della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, le figure previste dal Codice Civile:

- Imprenditore: “è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (Art. 2082 C.C);

- Collaboratori dell'imprenditore (categorie di prestatori di lavoro): i prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Le leggi speciali e le norme corporative, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie. (Art. 2095 C.C)”.

E sono indicati anche i vari profili di responsabilità.

 

Ci si sofferma poi sulle figure previste dal D. Lgs 81/2008:

- Datore di lavoro: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (Art. 2 lettera b)”.

- Lavoratore: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. [...] (Art 2. lettera a)”;

- Dirigente: “persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (Art. 2 lettera d)”;

- Preposto: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovraintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (Art. 2 lettera e)”;

- Medico competente: “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 3 del D.Lgs 81/08”;

- Progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori: “soggetti incaricati della progettazione di luoghi e posti di lavoro e degli impianti, della fabbricazione e della fornitura di attrezzature di lavoro, DPI e impianti e dell'installazione di attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici”;

- Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori: “soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori della progettazione o dell'esecuzione dei lavori in cantieri temporanei o mobili”;

- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. (Art. 2 lettera f)”.

Anche in questo caso sono riportate per ogni ruolo le varie sanzioni contemplate nel D.Lgs. 81/2008, da cui emerge, ad esempio, che non sono previste sanzioni per il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, “salvo in caso di negligenza”.

 

E la relazione si conclude con alcune riflessioni sullo sviluppo dei profili professionali del RSPP.

 

Si indica che “professionalizzare la figura del RSPP significa sì stimolarne le conoscenze e le competenze ma occorre essere consapevoli di eventuali effetti”.

Bisogna, infatti, ricordarsi “che il Servizio di Prevenzione e protezione gode di una importante tutela nell'esercizio della sua attività: è l'unica figura per la quale il D.Lgs 81/08 non ha previsto  sanzioni (salvo in caso di negligenza). E in futuro?”.

In ogni caso è bene, indica infine la relatrice, che gli RSPP investano in formazione, crescita professionale, ampliamento delle competenze, …

 

 

RTM

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

Intervento di Giancarlo Bianchi”, intervento tratto dal convegno “Lo sviluppo dei profili professionali per la prevenzione a livello italiano ed europeo” (formato PDF, 1.1 MB).

 

Intervento di Mariarosa Spagnuolo”, intervento tratto dal convegno “Lo sviluppo dei profili professionali per la prevenzione a livello italiano ed europeo” (formato PDF, 676 kB).



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
03/11/2017 (07:34:33)
Con riferimento all'articolo "Immagini della insicurezza", qui si evidenzia ancora una volta che si fanno convegni e si spendono parole (per carità, giustissime) ma niente verifica sul campo.
Lì ci si "sporca" e si devono prendere decisioni: meglio stare al caldo degli uffici e delle sale convegno.
Posizione molto personale la mia, certamente, ma ...
Rispondi Autore: M.MARIO - likes: 0
03/11/2017 (09:02:40)
...peccato che si concentri sulla professione e ruolo del solo RSPP, quando in verità l'RSPP non è il Servizio Prevenzione e Protezione, ma il coordinatore. Si continuano a dimenticare gli ASPP...Tecnici del Servizio. Non dimenticate che non c'è un RSPP se prima non è anche ASPP. Urge l'individuazione del professionista riconosciuto giuridicamente a cui poter affidare i compiti o di Responsabile o di Addetto (a parere di chi scrive sarebbe opportuno far confluire in un unica professione Tecnico della prevenzione). L'individualismo dell'RSPP non porta da nessuna parte. Saluti

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