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Le responsabilità penali dell’RSPP: una selezione di sentenze del 2025
Come noto, il perimetro delle responsabilità penali dell’RSPP in caso di infortunio o malattia professionale è principalmente definito dall’attività di elaborazione della valutazione dei rischi e di conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione nonché delle procedure di salute e sicurezza necessarie, svolta da tale soggetto ai sensi dell’art.33 del D.Lgs.81/08.
In tal senso, va ricordato che “l’interpretazione sistematica offerta dalla giurisprudenza di legittimità, ha determinato una significativa evoluzione del ruolo assunto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nel senso di una maggior responsabilizzazione di tale figura professionale, la quale, benché sia chiamata a svolgere funzioni di natura puramente consultiva e propulsiva, ha il dovere di coadiuvare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella stesura del relativo documento nonché per il coordinamento del servizio di prevenzione e protezione.”
In particolare, “per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è ipotizzabile una responsabilità penale qualora, agendo con negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e discipline, abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una misura di prevenzione che si assume doverosa e la cui attuazione avrebbe scongiurato il verificarsi dell’evento lesivo” (Cassazione Penale, Sez.IV, 18 gennaio 2017 n.2406).
Infatti, “con l’assunzione dell’incarico, egli assume l’obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che gli sono proprie.” (Cassazione Penale, Sez.IV, 7 settembre 2017 n.40718.)
Il perimetro delle responsabilità dell’RSPP su delineato ha ovviamente, in quanto tale, dei limiti ben precisi.
E’ ormai consolidato, infatti, “l’orientamento secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro (Sez.4, n.40718 del 26/04/2017, Raimondo, Rv.27076501).”
Dunque, “in altri termini, il RSPP risponde dell’evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate.”
Sotto tale profilo, la Cassazione mette in guardia dal rischio di “confondere il piano intellettivo/valutativo (proprio del RSPP) da quello decisionale/operativo (proprio di altri garanti, principalmente il datore di lavoro)” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 9 dicembre 2019 n. 49761).
Vediamo a questo punto come tali principi - ormai consolidati in giurisprudenza - siano stati applicati dalla Suprema Corte ai casi trattati da tre sentenze emanate dalla stessa durante l’anno in corso.
Partiamo da Cassazione Penale, Sez.IV, 16 maggio 2025 n.18447, con cui la Corte ha confermato la condanna per omicidio colposo dell’RSPP A., quale “responsabile del reato di cui all’art.589 cod. pen., per aver colposamente cagionato la morte di B., dipendente della S.M.C. soc. coop.”
Si era verificato che B., “impegnato in operazioni di scarico della merce da un autocarro con l’uso di una scala, perse l’equilibrio e cadde al suolo, riportando delle lesioni che ne determinarono il decesso.”
Più in particolare, la sentenza specifica che il lavoratore “era impegnato nello scarico di merce giunta con un camion al magazzino in C.” e che “per scaricare la merce il rimorchio fu parcheggiato su una rampa che presentava una leggera pendenza, e che collegava gli uffici vendita con i magazzini dell’azienda, posti in un seminterrato.”
Dunque, “il dipendente salì da solo sul camion, posizionandosi all’interno cassone”; a questo punto, “per raggiungere i colli più alti si avvalse di una scala a pioli, posta nei pressi del bordo del cassone, e quindi in equilibrio precario, ove si consideri che il rimorchio fu parcheggiato sulla predetta rampa.”
Di conseguenza, “nello scaricare i colli manualmente il B., ad un certo punto, perse l’equilibrio e cadde a terra da un’altezza di circa 1,70 m riportando delle gravissime lesioni che ne determinarono il decesso” tre giorni dopo.
A seguito dell’infortunio, l’imputato A., quale “responsabile del servizio prevenzione e protezione della S.M.C. soc. coop., è stato condannato per aver concorso nel cagionare la morte del dipendente, non avendo adeguatamente valutato il rischio relativo alla fase dell’immagazzinamento degli oggetti, per non aver previsto nel DVR precise modalità di intervento, ed infine per non aver in alcun modo preso in considerazione il magazzino in cui si verificò l’infortunio.”
La Corte precisa che “nel DVR è mancata ogni valutazione del rischio riguardante lo specifico luogo di scarico della merce, dove le operazioni avvenivano con mezzo fermo in pendenza; ma, ancor più a monte, il magazzino di C non è stato preso in considerazione quale ambiente di lavoro.”
Oltre a ciò, “i giudici di merito hanno altresì osservato che nel DVR è mancata la previsione della procedura da seguire per la movimentazione in sicurezza delle merci all’interno del mezzo di trasporto, nonché l’analisi del rischio di caduta.”
Sotto questo profilo, “è stata ritenuta del tutto insufficiente la procedura riportata al punto 2.6.11, poiché riguardante l’accesso sui mezzi e lo scarico della merce, ma priva della individuazione della zona dove posizionare i mezzi nelle operazioni di scarico.”
A fronte del motivo di ricorso con cui l’imputato A. ha fatto presente che, al momento dell’infortunio del lavoratore, era presente in loco il preposto, la Corte ha specificato che “né l’omissione del preposto, presente sul luogo del fatto, può considerarsi causa sopravvenuta idonea ad interrompere la catena causale, trattandosi, al limite di una ulteriore condotta colposa che ha contribuito a determinare l’evento: in tema di infortuni sul lavoro, ciascun garante risulta per intero destinatario dell’obbligo di impedire l’evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia”.
Passiamo ora ad una interessante sentenza di inizio anno (Cassazione Penale, Sez.IV, 27 gennaio 2025 n.2996), con cui la Corte si è pronunciata sulle responsabilità legate ad “un infortunio sul lavoro verificatosi il 14 aprile 2007 presso la raffineria S. di Sarroch” e legato all’attività della appaltatrice “M. Srl (della quale, all’epoca dei fatti, era amministratore unico D. ed è oggi amministratrice unica E.)”, la quale “aveva ricevuto in appalto dalla S. Spa lavori di manutenzione dell’impianto.”
In particolare, “il giorno dei fatti, F., dipendente della M. con qualifica di conducente di mezzi speciali, era stato incaricato dal capocantiere A. di prelevare alcuni tubi e trasportarli là dove avrebbero dovuto essere montati. I tubi erano stoccati in una zona denominata “Parco tubi ovest” e la gestione del magazzino era stata affidata dalla S. alla S.R.C. s.c.a.r.l - Consorzio società riunite C.”
Dunque, “per ritirare i tubi, i dipendenti della M. dovevano esibire al magazziniere una bolla di consegna che fu redatta da A.”
Il lavoratore F. “doveva svolgere il lavoro insieme ad un altro dipendente (l’operaio G.), avvalendosi di un camion dotato di gru di proprietà della M. Tra i tubi da trasportare ve ne erano sei che erano raggruppati in un fascio a forma di piramide, erano tenuti insieme da strisce di acciaio denominate “reggette”, pesavano 190 chili ciascuno e avevano una lunghezza di 12 metri, superiore a quella del cassone del camion (lungo m.7,70 e largo m.2,50).”
La sentenza specifica che, “in ragione delle dimensioni del carico, questi tubi dovevano essere collocati sul cassone longitudinalmente, inclinati dall’alto verso il basso” e “dovevano, pertanto, essere appoggiati sopra a cavalletti in acciaio fissati alla estremità dei lati corti (anteriore e posteriore) del cassone stesso”.
Di conseguenza, “il fascio di tubi, dunque, doveva essere collocato in posizione obliqua e sovrastare in parte la cabina”; tale “sollevamento avvenne per mezzo della gru della quale il camion era dotato.”
Nell’ambito di tale operazione, “G. imbragò il fascio dei tubi con due braghe “a strozzo” e F., manovrando la gru, lo sollevò poggiandolo longitudinalmente sui due cavalletti. A questo punto G. salì sul cassone e sfilò via le fasce utilizzate per l’imbragatura. Stava per scendere dal camion per procedere alla stabilizzazione del carico (che doveva avvenire legando e immobilizzando i tubi con cavi di acciaio) quando udì un rumore e vide che F., urtato da un tubo, barcollava.”
A seguito di ciò, “lo vide quindi cadere a terra dove fu colpito, in pieno volto, da un secondo tubo caduto dal cassone.”
Secondo il Tribunale e la Corte d’Appello, “l’infortunio fu determinato dal comportamento colposo di D., C. e A., nelle rispettive qualità di amministratore unico della M. Srl., di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della società e di capocantiere.”
Focalizzandoci nello specifico sulla posizione dell’RSPP C., egli è stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo ai danni di F. “per non aver valutato adeguatamente i rischi connessi alla movimentazione di manufatti di peso e dimensioni notevoli come quelli che l’infortunato era stato incaricato di trasportare”.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello hanno proposto ricorso la responsabile civile M. S.r.l. e l’imputato A. (capocantiere).
Pur non avendo l’RSPP C. ricorso in Cassazione, la sentenza della Suprema Corte descrive accuratamente in cosa sia consistita la sua responsabilità penale riconosciuta dalla sentenza di condanna della Corte d’Appello.
La Cassazione sottolinea infatti che “secondo i giudici di merito il datore di lavoro e il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione non valutarono adeguatamente i rischi connessi alla movimentazione di un carico costituito da un fascio di sei tubi che, per la loro lunghezza, non potevano essere collocati sul cassone del camion in posizione orizzontale, ma dovevano essere posti in posizione obliqua.”
A questo proposito, “la sentenza di primo grado riferisce […] che il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla M. Srl esaminava “i rischi relativi alla caduta accidentale del carico sollevato a causa della non corretta imbracatura, l’interferenza con le aree di lavoro o il cedimento del manto stradale”, ma non individuava le “procedure da adottare per la movimentazione dei carichi”.”
La Corte prosegue: “in sintesi, secondo i giudici di merito, le particolarità del carico che F. e G. erano stati chiamati a trasportare - costituito da una pluralità di tubi molto pesanti la cui lunghezza era superiore a quella del cassone del camion - avrebbero richiesto che fosse messo a disposizione dei lavoratori un mezzo diverso”, il quale “avrebbe dovuto avere caratteristiche tali da consentire la collocazione dei tubi in posizione orizzontale”.
Inoltre, “in ogni caso, avrebbero dovuto essere previste procedure operative adeguate alla movimentazione di un carico così lungo e pesante. Secondo la sentenza impugnata, la scelta di un autocarro dotato di un cassone di dimensioni inferiori al carico richiedeva che fosse compiuta una valutazione sulle caratteristiche dell’imballaggio costituito dalle “reggette”.”
E “pertanto, sarebbe stato doveroso chiedersi se questo tipo di imballaggio fosse idoneo a garantire che il fascio di tubi, pur collocato in posizione obliqua, rimanesse compatto nella forma a piramide che gli era stata data: una forma che le “reggette” potevano essere insufficienti a mantenere.”
Secondo i Giudici di merito, poi, anche “l’eventuale esistenza di un vizio nella reggettatura (ascrivibile a coloro che curarono l’imballaggio dei tubi) non sarebbe comunque idonea ad escludere la rilevanza causale delle condotte omissive ascritte a D. e a C.”
Infatti, il Tribunale e la Corte d’Appello “hanno sottolineato a tal fine che l’ipotizzata rottura o l’apertura delle “reggette” non avrebbe avuto conseguenze se i tubi fossero stato collocati su un mezzo di trasporto adeguato alle dimensioni del carico” e, “inoltre, che il rischio connesso alla collocazione dei tubi in posizione obliqua non era stato valutato; non era stata verificata l’idoneità delle “reggette” a mantenere compatto il fascio di tubi anche in questa posizione; non erano state individuate modalità operative tali da evitare che, pur collocato in posizione obliqua, il fascio di tubi potesse disfarsi.”
Secondo la Cassazione, dunque, “neppure è censurabile, perché coerente con le emergenze istruttorie, l’identificazione delle condotte alternative doverose richieste al datore di lavoro D. e al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione C., individuate dalle sentenze di merito: in una attenta valutazione del rischio connesso alla movimentazione di carichi; nella scelta di un mezzo di trasporto appropriato in relazione alle caratteristiche del carico; nella individuazione di modalità operative idonee ad assicurare che il trasporto (del quale fanno parte il carico e lo scarico) fosse eseguito in condizioni di sicurezza e il fascio di tubi collocato sul camion mantenesse la sua forma e la necessaria stabilità.”
Concludiamo questa sintetica disamina con Cassazione Penale, Sez.IV, 7 agosto 2025 n.29235, con cui la Corte ha confermato la condanna di A. e B. per il reato di omicidio colposo, nelle qualità - rispettivamente - di consigliere di amministrazione della società F.G. S.r.l. il primo e di Presidente del CdA nonché RSPP pro tempore della medesima società il secondo.
Nonostante gli imputati siano stati condannati principalmente nelle loro qualità di datore di lavoro e dirigente, ho ritenuto di includere comunque questa sentenza all’interno della presente rassegna, considerando di non secondaria importanza e significatività - alla luce di ciò che si è verificato, v. oltre - il fatto che uno dei due ricoprisse anche il ruolo di RSPP.
In particolare, ad A. e B. è stato contestato di aver cagionato il decesso di C., “magazziniere presso l’unità locale della società sita in …, per colpa consistita in particolare nell’inosservanza delle norme di cui all’art.15 lett.c) e d) D.Lgs. n.81 del 2008, ossia nell’omessa eliminazione o riduzione dei rischi e nell’omessa organizzazione del metodo di lavoro in modo da ridurre i rischi sulla salute dei lavoratori.”
Si era verificato che il lavoratore C., “dovendo prelevare della merce stoccata sugli scaffali all’interno di una delle celle frigorifere del magazzino, non disponendo di un sistema di gestione della merce che ne consentisse l’individuazione automatica, si arrampicava lungo i montanti di una scaffalatura e veniva travolto dal crollo accidentale di un bancale di merce refrigerata decedendo dopo un’ora per asfissia meccanica violenta.”
Sulla base del sistema di lavoro che era stato predisposto, “non erano state approntate le misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio prevedibile che il lavoratore si arrampicasse, tanto più se si considerava che la conformazione dei bancali permetteva una facile scalata tanto che il giorno dell’incidente i colleghi si erano arrampicati proprio per raggiungere il corpo del C.”
Risultava accertato, in particolare, che “il software in uso presso l’unità di … consentiva solo l’individuazione della cella dove si trovavano le merci, ma non la collocazione all’interno della stessa (tenuto conto che le celle avevano dimensioni di campi da tennis) per cui, in mancanza di un sistema informatizzato, era il singolo lavoratore a dover individuare la collocazione della merce da prelevare.”
La Corte ha confermato le condanne di A. e B. a fronte della “totale assenza di procedimentalizzazione dell’attività lavorativa, quale espressione di una politica aziendale volta a subordinare al profitto le esigenze della sicurezza”.
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
Scarica le sentenze di riferimento:
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Gian Piero Marabelli | 23/12/2025 (08:36:08) |
| Potremmo per favore, fare una ricerca opposta: e cioè una raccolta di sentenze dove RSPP viene assolto, perchè ce ne sono e parecchie. Anche perchè, trovandomi nei panni di un RSPP, sai cosa c'è: che mi dimetto. Come suggeriva in un convegno di tanti anni fa il procuratore Gauriniello rispondendo ad una domanda diretta. "si dimetta" disse. E io mi alzai e dissi: ok...adesso ci dimettiamo tutti e vediamo cosa succede. Proviamo?" Ovviamente non possiamo farlo: peccato. Dobbiamo anche dare respiro alla professione, non solo "strozzarla". | |
| Rispondi Autore: Anna Guardavilla | 23/12/2025 (09:19:04) |
| Buongiorno, su questo tema le segnalo il mio articolo “Le sentenze di assoluzione degli RSPP: cosa si può imparare sulla natura del ruolo e sul perimetro delle responsabilità dell’RSPP dall’analisi di alcune sentenze di Cassazione Penale che hanno riconosciuto in sede giudiziaria le ragioni di tale soggetto”, pubblicato su PuntoSicuro del 24 settembre 2020. Cordialmente Anna Guardavilla | |
| Rispondi Autore: Stefano B. | 23/12/2025 (14:36:57) |
| "per non aver in alcun modo preso in considerazione il magazzino in cui si verificò l’infortunio". Spero che quello fosse l'unico cliente, altrimente il giudice non ne esce benissimo. Forse dovremmo pensare di obbligare i giudici che giudicano in merito alla sicurezza sul lavoro a svolgere prima qualche mese di lavoro vero, tipo operaio, muratore o commesso. Così avrebbero meno difficoltà a prendere decisioni su argomenti che ignorano quasi completamente (ovviamente, parlando di persone che stanno comode nei tribunali, conviene precisare che questo è un parere del tutto personale che non vuole affermare alcuna verità assoluta) | |
| Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini | 29/12/2025 (09:40:19) |
| Splendido articolo. Una precisazione per chi critica inopinatamente una delle sentenze proposte. Il giudice penale non decide “a sensazione”, né sulla base di una conoscenza pratica del lavoro manuale, ma sulla base del perimetro processuale delineato dall’ipotesi accusatoria del pubblico ministero e delle prove ritualmente acquisite nel contraddittorio tra le parti. Nei procedimenti per infortuni sul lavoro, il materiale decisionale del giudice è costituito da: – l’imputazione formulata dal pubblico ministero; – gli esiti delle indagini svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria specializzati (ASL/ATS e Ispettorato Nazionale del Lavoro); – le testimonianze assunte in dibattimento; – le eventuali consulenze e perizie tecniche; – la documentazione aziendale acquisita (DVR, procedure, deleghe, contratti, ordini di servizio, ecc.). La sentenza Cassazione penale, Sez. IV, 16 maggio 2025, n. 18447 si colloca esattamente entro questo perimetro ed è, sotto il profilo giuridico, pienamente coerente e logicamente strutturata. La Corte ricostruisce in modo puntuale il fatto: il lavoratore era impegnato nello scarico di merce da un autocarro nel magazzino di C., posto in un seminterrato; il mezzo era parcheggiato su una rampa in pendenza; le operazioni venivano svolte in solitaria, con utilizzo di una scala a pioli appoggiata all’interno del cassone, in condizioni di evidente precarietà. Da tale situazione derivava la caduta e, a distanza di pochi giorni, il decesso. Proprio in relazione a questo contesto, la Corte accerta che nel DVR mancava qualsiasi valutazione del rischio relativo allo specifico luogo di scarico, caratterizzato da pendenza e modalità operative pericolose, e che, ancor prima, il magazzino di C. non era stato considerato come ambiente di lavoro ai fini della valutazione dei rischi. Viene inoltre rilevata l’assenza di procedure operative idonee per la movimentazione in sicurezza delle merci sul mezzo di trasporto e la mancata analisi del rischio di caduta dall’alto. Pertanto, se un determinato luogo – come in questo caso il magazzino – rileva nella decisione, ciò avviene non per valutazioni astratte, ma perché esso emerge come giuridicamente significativo sulla base delle prove raccolte e del nesso causale accertato. Viceversa, quando un luogo o una fase lavorativa non vengono presi in considerazione in un processo penale, ciò non dipende da una presunta ignoranza del giudice, ma dal fatto che: – non rientrano nel tema d’imputazione; – non sono stati indicati come rilevanti dal pubblico ministero; – non sono emersi come giuridicamente significativi dalle prove; – oppure non presentano un nesso causale con l’evento contestato. Il giudice non può supplire alle lacune dell’accusa, né ampliare d’ufficio l’oggetto del processo: farlo significherebbe violare il principio di legalità, il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. Il suo compito non è quello di ricostruire ipoteticamente ogni possibile scenario, ma di valutare le responsabilità penali nei limiti tracciati dall’imputazione e dalla prova. In questa prospettiva, la Corte chiarisce anche che la presenza del preposto sul luogo dell’evento non interrompe il nesso causale: l’eventuale omissione del preposto costituisce, al più, una condotta colposa concorrente, ma non una causa sopravvenuta idonea a escludere la responsabilità degli altri garanti. In materia di sicurezza sul lavoro, ciascun soggetto titolare di una posizione di garanzia è destinatario per intero dell’obbligo di impedire l’evento, finché tale posizione permane. Quanto alla suggestione secondo cui i giudici dovrebbero svolgere “qualche mese di lavoro vero”, essa non ha alcun fondamento giuridico. La competenza del giudice non è tecnica né da operaio, ma giuridica: consiste nel valutare responsabilità penali sulla base delle regole di diritto, della prova e del nesso causale, non nell’esprimere giudizi empirici o impressionistici sulle modalità del lavoro. Se il processo prende in considerazione – o non prende in considerazione – un certo ambiente o una certa attività, la ragione va ricercata nella costruzione dell’imputazione e nella prova, non in presunte carenze soggettive del giudicante. Il resto non attiene all’analisi giuridica, ma a valutazioni estranee al diritto penale del lavoro. | |
