Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Comunicato AIFOS: RSPP, cosa fare dal 15 Febbraio 2008?
Pubblicità
Le nuove regole per la formazione degli RSPP dopo la fase transitoria.
A cura di Rocco Vitale, Presidente AIFOS.
E’ scaduta il 14 febbraio 2008 la fase transitoria prevista dall’Accordo Stato Regioni del 26.01.2006 relativo alla nuova disciplina per lo svolgimento del ruolo di RSPP previsto dal D. Lgs. 195/03 che ha introdotto l’art. 8 bis nel D.Lgs. 626/94.
Come prevedibile, le Regioni non hanno trovato il tempo per adempiere a quanto da loro stesse sottoscritto e, nel concludere la fase sperimentale, non hanno proposto alcunché né tantomeno modifiche o adeguamenti all’Accordo citato.
Non entreremo nel merito del funzionamento del coordinamento regionale in materia di sicurezza sul lavoro sottolineando solo che, a fronte della strage continua delle morti bianche ed alla necessità di intervenire urgentemente, solo il governo ha prodotto un documento, in discussione, del nuovo Titolo I del Testo Unico sulla sicurezza. Le regioni hanno brillato per la loro assenza e capacità indecisionale.
Detto questo, sul quale ritorneremo con un successivo intervento, si presenta una realtà nuova con il 15 febbraio 2008 cui diamo un contributo conoscitivo ed indicativo.
Spetta agli organi istituzionali adempiere alla norma ma siamo seriamente preoccupati delle interpretazioni singole e di parte che verranno adottate (ognuno in ordine sparso: Ministero del Lavoro, le singole Regioni, le oltre 100 Asl, altri organi di vigilanza). La potestà è in capo alla Conferenza Stato Regioni e le eventuali interpretazioni di altri organismi restano interpretazioni, più o meno valide, ma non supportate dall’organo a ciò deputato. Come al solito sarà la magistratura a dettare regole laddove le istituzioni siano latitanti o inadempienti.
Vediamo come si applica l’Accordo dopo il 14 febraio 2008.
Per prima cosa la cessazione della fase transitoria significa che non esiste più alcun esonero. Pertanto i termini delle date di nomina del RSPP e gli esoneri possibili, dalla frequenza del Modulo A o del Modulo B, sono aboliti definitivamente.
Resta fermo l’obbligo di aver svolto il Modulo C.
Tutti coloro che, a vario titolo, erano stati esonerati avevano l’obbligo dell’aggiornamento quinquennale rapportato al Modulo B per un monte ore pari al 20% in base ai rispettivi macrosettori di attività:
- costruzioni, manifatturiero, chimico, e sanitario: 60 ore, 20% pari a 12 ore da svolgersi entro il 14 febbraio 2008 e da ultimare entro il 14.02.2011;
- agricoltura, pesca, commercio, pubblica amministrazione, uffici e servizi: 40 ore, 20% pari a 8 ore da svolgersi entro il 14 febbraio 2008 e da ultimare entro il 14.02.2011;
- tutti i macrosettori: 100 ore, 20% pari a 20 ore da svolgersi entro il 14 febbraio 2008 e da ultimare entro il 14.02.2011;
Ad oggi la questione esoneri unitamente all’aggiornamento annuale del 20% è condizione obbligatoria per continuare a svolgere il ruolo di R.S.P.P. che, altrimenti, decade automaticamente dall’incarico per mancanza di titolo.
Spetta al datore di lavoro la verifica di tali adempimenti su cui grava la pena e la sanzione penale, per omessa istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, con l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 1.549 a 4.131 euro.
Pertanto il datore di lavoro deve nominare un nuovo R.S.P.P. che abbia i titoli professionali richiesti ai sensi dell’art. 8 bis del D.Lgs. 626/94.
Chi non ha svolto l’aggiornamento annuale
Gli R.S.P.P., che avendo diritto all’esonero non hanno svolto il 20% dell’aggiornamento, decadono automaticamente dal proprio ruolo. Per poter essere nominati, o rinominati, devono svolgere il Modulo B relativo al proprio macrosettore di competenza. Dato atto che il Modulo C doveva essere già stato svolto, solo al completamento del rispettivo Modulo B, il soggetto inadempiente potrà essere nominato nuovamente R.S.P.P.
Pertanto, anche coloro che erano stati esonerati dal modulo B si vedono cancellare tale esonero in quanto lo stesso comportava lo svolgimento entro il 14 febbraio 2008 del 20% del monte ore quinquennale.
Tali soggetti dovranno frequentare ex novo il Modulo B, per i macrosettori in cui intendono svolgere la propria attività di R.S.P.P.
Qualora gli esonerati, non aggiornati, abbiamo svolto il modulo C questo resta sempre valido. Resta l’obbligo della frequenza del rispettivo Modulo B del macrosettore di attività.
Si ripete per chiarezza: frequenza del Modulo B completo e non le ore di “aggiornamento”(successivamente alla conclusione del Modulo B scatta il computo delle ore per l’aggiornamento quinquennale).
Cosa deve fare chi ha svolto il 20% dell’aggiornamento entro il 14 febbraio 2008
Chi ha puntualmente svolto il 20% dell’aggiornamento annuale deve completare il monte ore dell’aggiornamento quinquennale. Se si considera questo primo 20% (è la nostra tesi) alla data dell’Accordo Stato Regioni, se ne deduce che il quinquennio scade il 14 febbraio 2011. Altra tesi considera l’anno successivo con scadenza nel 2012.
Pertanto, entro tale data deve essere completato il restante monte ore mancante che può essere svolto, come detto, preferibilmente con corsualità annuali.
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----
Come fare l’aggiornamento quinquennale per chi ha svolto i Moduli B
L’aggiornamento quinquennale per gli R.S.P.P. è stato introdotto dall’art. 8 bis del D. Lgs. 626/94 ed è obbligatorio con le modalità fissate dall’Accordo Stato Regioni che ne stabilisce il monte ore quinquennale.
Le successive Linee Interpretative ed il buon senso indicano che un serio aggiornamento per l’R.S.P.P. deve essere annuale o periodico: non ha senso frequentare un corso di 100, 60 o 40 ore ogni cinque anni. La formazione continua significa attività che deve essere svolta costantemente.
Del resto la frequenza a corsi o moduli che rilasciano crediti formativi sono un valido esempio dell’aggiornamento annuale che al termine del quinquennio abbia raggiunto le ore complessivamente previste.
Altro aspetto non chiaro nella interpretazione “enigmatica” (per usare le parole del procuratore Guariniello) della norma è quello del calcolo del periodo quinquennale: i cinque anni decorrono dalla data di chiusura dello svolgimento del Modulo B.
Pertanto per tutti i soggetti che hanno svolto il Modulo B si presenta la seguente situazione:
- svolgimento del Modulo B nell’anno 2006: scadenza nel 2011
- svolgimento del Modulo B nell’anno 2007: scadenza nel 2012
E così via per gli anni successivi. Sarà cura del soggetto adempiere all’aggiornamento con corsi annuali, biennali o comunque, alla lettera della legge, entro il quinquennio di scadenza.
Pertanto, tutti coloro che hanno svolto “ex novo” i Moduli B devono completare l’aggiornamento entro il prossimo quinquennio.
Cosa devono fare coloro che hanno svolto tutti i moduli A, B e C
Per tutti questi soggetti vale quanto detto sopra: devono frequentare solo l’aggiornamento a cadenza quinquennale (2011 o 2012). Al riguardo, l’Aifos organizzerà una serie di corsi di aggiornamento annuale.
Cosa devono fare il R.S.P.P. di nuova nomina
Tutti i RSPP di nuova nomina devono frequentare i tre moduli previsti dall’Accordo Stato Regioni:
- Modulo “A”
- Modulo “B”
- Modulo “C”
Il Modulo “A” è propedeutico, mentre il “C” può anche precedere il “B”. Il corso, però, si considera concluso solo con la frequenza di tutti e tre i moduli.
Conclusa la fase della formazione si entra nell’aggiornamento quinquennale che decorre dal giorno stesso dal completamento dell’ultimo dei tre moduli.
Essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore è il nuovo requisito, indispensabile, per poter accedere alla frequenza dei moduli A, B e C.
Pertanto da oggi, pur nella macchinosità formativa prevista dall’Accordo Stato Regioni, vi è la certezza di aver chiuso con gli esoneri ed allo stesso tempo prende avvio la strada maestra della formazione completa e modulare per lo svolgimento del ruolo di R.S.P.P.
Resta insoluta, a nostro avviso, la questione del Modulo “B”, pensata in una logica correlata al vecchio mercato del lavoro ed ad una presunta e totale settorialità permanente del lavoro. Non si tiene conto delle nuove realtà, della flessibilità e soprattutto dell’innovazione.
La proposta, da più parti avanzata, tra cui anche l’Aifos, di svolgere un “modulo di base” di circa 20 ore, valido per tutti i macrosettori, resta una proposta seria e perseguibile: peccato che le Regioni, sulla base di molti programmi e modelli sperimentati, dovevano dire qualcosa di definitivo ed invece hanno brillato per assenza e senso di irresponsabilità.
Da parte nostra siamo convinti che, allo stato attuale, la progettazione di un Modulo base sia cosa utile ed opportuna, dando così l’opportunità agli utenti di non dover ripetere gli stessi argomenti per ogni macrosettore.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.