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120 ore il corso per RSPP

Rocco Vitale

Autore: Rocco Vitale

Categoria: RSPP, ASPP

22/03/2004

Articolo a cura di Rocco Vitale, sociologo del lavoro. “Un passo avanti è stato fatto per la definizione dei corsi che consentono lo svolgimento del compito di Responsabile o addetto al Servizio di prevenzione e protezione…”

Un passo avanti è stato fatto per la definizione dei corsi che consentono lo svolgimento del compito di Responsabile o addetto al Servizio di prevenzione e protezione.
Il D.Lgs. n. 195 del 23 giugno 2003 ha introdotto nel D. Lgs. 626/94 il nuovo articolo 8 bis in base al quale non spetta più allo Stato ma, Regioni unitamente al Ministero del Lavoro, saranno chiamati a predisporre modalità e contenuti degli specifici corsi di formazione obbligatori.
Tali criteri, durata e materie dei corsi, dovevano essere emanati alla fine dell’anno scorso ma solo agli inizi del mese di marzo di quest’anno si sono fatti passi in avanti.
I motivi dei ritardi sono molteplici. Oltre alla prassi consolidata, da parte di tutti gli organi pubblici, di non rispettare le scadenza previste nel percorso di questa nuova normativa vi è stato l’inserimento di un nuovo interlocutore.
Le modalità corsuali devono essere approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni e solo dopo tale approvazione ufficiale il ministero del lavoro può emettere il relativo decreto. La prima fase di attività ha visto coinvolti i tecnici del ministero del Welfare e quelli degli Assessorati regionali alla sanità. Il fatto nuovo è subentrano, con il conseguente rallentamento dei lavori, allorquando gli Assessorati regionali alla formazione professionale hanno, giustamente, preteso di essere chiamati a concorrere alla definizione dei corsi di formazione in quanto materia di propria competenza.
Il tavolo delle trattative si è quindi ampliato con la presenza, oltre che del ministero del lavoro, di due componenti delle regioni: sanità e formazione professionale.
La presenza delle regioni, tramite la formazione professionale, se da un lato ha prodotto un ulteriore motivo di ritardo, d’altra parte ha portato lo stato dell’elaborazione ad un livello strettamente connesso alla formazione con i relativi modelli europei di riferimento.
Di fatto la proposta attualmente in esame prevede che i corsi abbiano una caratteristica modulare e nella fattispecie sono previsti tre moduli:
-Primo modulo: della durata di 24 ore, modulo di base i cui contenuti riguardano il quadro normativo e legislativo, gli organi di vigilanza e di controllo, la tutela assicurativa, statistiche e registro degli infortuni nonché gli aspetti metodologici e terminologici collegati ai rischi presenti sui luoghi di lavoro.
-Secondo modulo: della durata di 72 ore, modulo specialistico o di settore relativo alle attività lavorative, valutazione dei rischi e misure tecniche, organizzative e procedurali per attuare la sicurezza in azienda. I settori per i quali sono individuate specificità sono i 12 già riconosciuti nella classificazione NACE, a livello europeo, In questo modulo possono ravvisarvi novità in ordine ai rischi si settore. Mentre le 72 ore potrebbero aumentare per i settori a rischio elevato è prevista una diminuzione di ore per i settori a rischio basso.
-Terzo modulo: della durata di 24 ore, modulo specialistico dedicato alle innovazioni previste dal decreto 195 riguardante le misure di sicurezza in relazione agli aspetti ergonomici e psico-sociale, la gestione delle attività tecnico-amministrative, le tecniche di comunicazione nonché le relazioni sindacali.

I primi due moduli saranno obbligatori per i Responsabili e di Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. Questo corso è pertanto di 96 ore mentre il terzo modulo sarà obbligatorio solamente per i Responsabili i quali, complessivamente, frequenteranno un corso di 120 ore.
Ciò del resto è in sintonia con il D.Lgs. 494/96 che prevede per coloro che esercitano le funzioni di Coordinatore della sicurezza nei cantieri un corso di 120 ore.

Articolo a cura di Rocco Vitale, sociologo del lavoro.
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