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La consegna del DVR al RLS

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: RLS

23/01/2009

Un chiarimento del Ministero del Lavoro circa le modalità di consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi su supporto informatico.

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La Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro ha espresso, con interpello n. 52 del 19 dicembre 2008, chiarimenti circa la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico.
 
 
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L’interpello cita la normativa di riferimento (articolo 18 comma 1 lett. o) del D.Lgs. n. 81/2008) dove è indicata la richiesta di “consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r)."
 
L’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008, prevede quindi che il datore di lavoro debba consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi nonché consentire l’accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro. Non specifica tuttavia le modalità di consegna.
 
L'interpello continua citando il comma 5 dell’art. 53 del medesimo decreto che "stabilisce che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro possa essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico.”
 
Il Ministero del Lavoro ritiene quindi che “non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, l’adempimento all’obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del RLS.”
 
 



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Rispondi Autore: m626 - likes: 0
23/01/2009 (07:38)
I soliti espedienti per ostacolare i RLS, alla faccia dei predicozzi sulla collaborazione
Rispondi Autore: LUCA - likes: 0
24/01/2009 (00:28)
visto l'Accordo Interconfederale del 22.06.95 che stabilisce la facoltà del RLS di richiedere la documentazione necessaria all'espletamento delle sue attribuzioni e comunque previste dalla legge ed inoltre ribadisce l'obbligo per l'RLS di utilizzare la documentazione in modo strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale;
considerato che a causa della natura tecnica delle informazioni contenute nel documento di cui all'art.17 comma 1 lett. a) , il diritto di richiesta di cui all'art. 50, comma 4, risulterebbe sostanzialmente vanificato in mancanza della possibilità di estrarre copie;
considerato che il DLgs. 81/08 pone a carico dei lavoratori uno specifico obbligo di collaborazione con il datore di lavoro nella predisposizione dei sistemi di sicurezza e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'Autorità competente e comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro (art. 20 comma 2 lettera a; e) e che l'adempimento di tale obbligo risulterebbe impossibile qualora i lavoratori non fossero messi in condizione di analizzare, conoscere approfonditamente il documento di cui all'art. 17 comma 1 lett. a);
considerato che il termine “accesso” è stato utilizzato dal legislatore in altri settori quali ad es. la norma sulla trasparenza nella attività amministrativa e che l'art. 25 della norma stessa (Legge n. 241 del 7.08.1991) stabilisce come deve essere esercitato il diritto di accesso agli atti amministrativi: esso si esercita mediante esame ed estrazione di copie dei documenti;

considerato infine che il Decreto Legislativo 24.02.1997 n. 39 concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale all'art. 5 definisce le modalità del procedimento di accesso: esso consiste nella possibilità, su istanza del richiedente di duplicazione o di esame delle informazioni;... Non capisco la posizione presa dal Ministero del Lavoro, non la credo giusta.


Rispondi Autore: abdellah Tagbourte - likes: 0
30/10/2011 (08:38:38)
per me fare rsu , rls un sbaglio. il bastone
a lei mani delle datore di lavoro (rpss).
dove li diritti di rsu , dove le altre organisazioni...... ABDEL, cooperativa di costruzioni modena
Rispondi Autore: Ida ingenito - likes: 0
15/09/2018 (15:59:42)
Buon giorno.
Desidero sapere se l’azienda non in possesso del DVR puo’ impedire agli eredi del defunto di accedere agli atti presso l’INAIL. Quali possono essere le loro motivazioni valide ?Grazie

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