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Lavoratori esposti all'amianto e pensioni

Dopo la circolare INPS, anche l’Inail con una comunicazione ha affrontato il tema della nuova disciplina dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto introdotta dall’art. 47 del Decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003.
Il documento si sofferma sulle disposizioni, di immediato interesse operativo per l’Istituto, introdotte dall’art. 3, comma 132, della Legge Finanziaria 2004.

La norma prevede che: “in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL”.

In attesa che sia emanato decreto ministeriale attuativo dell’art. 47 del decreto sopra citato e che siano chiarite le modalità di applicazione della disciplina nella sua interezza, la comunicazione dell’Inail intende fornire istruzioni operative, che di seguito riportiamo, per consentire l’attuazione delle disposizioni della Legge Finanziaria.

Istruzioni operative.
“Si dispone, pertanto, la riattivazione di tutte le funzioni istruttorie e certificative di competenza dell’Istituto – con le stesse modalità seguite in passato, e cioè sia sulla base di pareri Contarp che di Atti di indirizzo ministeriale - nei riguardi dei lavoratori assicurati INAIL e limitatamente a periodi coperti dall’assicurazione INAIL, a condizione che gli stessi lavoratori abbiano sicuramente presentato al nostro Istituto entro il 2 0ttobre 2003 la domanda per ottenere il certificato di esposizione all’amianto.
Invece, per i seguenti lavoratori:
1. assicurati INAIL per i quali sia incerta la data di presentazione della domanda;
2. assicurati INAIL per i quali è certo che la domanda è stata presentata dopo il 2 ottobre 2003;
3. non assicurati INAIL, oppure assicurati INAIL che richiedono il riconoscimento dell’esposizione per periodi non coperti da assicurazione INAIL (ferrovieri fino al 31.12.1995; postali fino al 31.12.1998), a prescindere dalla data di presentazione della domanda;
occorrerà limitarsi all’inserimento in procedura dei dati anagrafici e, qualora presenti, di quelli contenuti nei curricula professionali, ricordando, per i lavoratori non assicurati INAIL, che prima dell’inserimento dei dati del curriculum, si dovrà richiedere alla DCSIT, con le consuete modalità, l’apertura delle PP.AA fittizie.
Resta fermo quanto disposto con la lettera dell’8 ottobre 2002 circa i casi rientranti nelle previsioni del comma 7 dell’art. 13 della legge n. 257/1992 (soggetti affetti da malattia professionale da amianto), per i quali l’attività certificativa non è stata mai interrotta in quanto la nuova normativa non ha introdotto modifiche significative per gli aspetti di competenza dell’INAIL.”
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