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Amianto: sentenza a favore dei ferrovieri
Una nuova sentenza ha riconosciuto a 25 dipendenti delle ferrovie, addetti dell'Officina grandi riparazioni (Arsenale) di Vicenza, i benefici a fini pensionistici previsti per i lavoratori esposti per più di dieci anni al rischio amianto.
Il giudice del lavoro Luigi Perina il 28 maggio ha accolto, in primo grado, il ricorso presentato dai lavoratori che si erano visti negare la rivalutazione del periodo di esposizione ultradecennale all'amianto prevista dalla legge 257/92 e successive modifiche.
L'applicabilità di questi benefici ai lavoratori delle FS era stata già affrontata nella pronuncia della Corte Costituzionale n.127 del 2002 che ha ritenuto infondati i dubbi di incostituzionalità avanzati dal Tribunale di Treviso in merito all'articolo 13 della legge come modificato dal D.Lgs169/93 convertito, con modificazioni, nella legge 271/93.
La Corte Costituzionale ritiene che le disposizioni dell'Art.13 non siano applicabile solo "ai lavoratori dipendenti da aziende private", ma siano volte a tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all'amianto, in presenza dei presupposti fissati dalla disposizione stessa: l'esposizione ultradecennale all'amianto e l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali ''derivanti dall'esposizione all'amianto e al rischio morbigeno''.
Nonostante la sentenza favorevole del Tribunale, per l'erogazione delle pensioni l'Inps deve attendere l'emanazione delle disposizioni interpretative e operative dal Ministero del Lavoro che, per risolvere le problematiche sorte in sede di applicazione dei benefici previsti in favore dei lavoratori esposti all'amianto dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ha istituito una commissione.
Il giudice del lavoro Luigi Perina il 28 maggio ha accolto, in primo grado, il ricorso presentato dai lavoratori che si erano visti negare la rivalutazione del periodo di esposizione ultradecennale all'amianto prevista dalla legge 257/92 e successive modifiche.
L'applicabilità di questi benefici ai lavoratori delle FS era stata già affrontata nella pronuncia della Corte Costituzionale n.127 del 2002 che ha ritenuto infondati i dubbi di incostituzionalità avanzati dal Tribunale di Treviso in merito all'articolo 13 della legge come modificato dal D.Lgs169/93 convertito, con modificazioni, nella legge 271/93.
La Corte Costituzionale ritiene che le disposizioni dell'Art.13 non siano applicabile solo "ai lavoratori dipendenti da aziende private", ma siano volte a tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all'amianto, in presenza dei presupposti fissati dalla disposizione stessa: l'esposizione ultradecennale all'amianto e l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali ''derivanti dall'esposizione all'amianto e al rischio morbigeno''.
Nonostante la sentenza favorevole del Tribunale, per l'erogazione delle pensioni l'Inps deve attendere l'emanazione delle disposizioni interpretative e operative dal Ministero del Lavoro che, per risolvere le problematiche sorte in sede di applicazione dei benefici previsti in favore dei lavoratori esposti all'amianto dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ha istituito una commissione.
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Rispondi Autore: Morando Sergio - likes: 0 | 24/11/2014 (18:44:56) |
Ma con i contratti di somministrazione interinali e similari "si " lavora spesso SENZA sapere se si è stati contaminati o no anche perchè NON di rado ancora accade che ti assumano per brevi contratti con una mansione ma che sul posto di lavoro cambia..così NON ci sono corsi sicurezza da fare e sopratutto NON si viene a sapere dei vari pericoli non solo di polvere di amianto ma anche di altri pericoli..si deve tacere per lavorare in codesta marcia Italia !!! Tanto i controlli Asl ecc. chiudono NON poco gli occhi si dovrebbe mettere codesti a contatto con amianto e altri pericoli che sanno bene essere SEMPRE sotto i loro occhi "quando" e se fanno le ispezioni..di norma non fatte e se fatte assai male! Sergio Morando |