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Infortuni in itinere e sentenze
Sul periodico ''Dati Inail'' sono state presentate alcune riflessioni su due recenti sentenze della Cassazione (4065/2002, 5070/2002) che hanno fornito approfondimento delle ragioni che giustificano la copertura assicurativa dell'infortunio in itinere.
Un tema piu' che mai attuale, considerando che gli infortuni avvenuti nel tragitto casa-lavoro e durante gli spostamenti nell'ambito dell'attività lavorativa costituiscono una percentuale rilevante degli infortuni indennizzati dall'INAIL.
Il periodico Inail rileva che, secondo la sentenza n. 5070 del 2002, ''l'indennizzabilità degli eventi dannosi che avvengono nel percorso tra abitazione ed azienda è stata affermata attraverso un consolidato principio giurisprudenziale, recepito in sede di disciplina legislativa nell'art. 12 del D. Lgs. 38/2000.
Ha acquistato così consistenza normativa la disposizione, deliberatamente generica, che prevede l'occasione di lavoro come condizione essenziale per l'indennizzabilità.''
La Cassazione ha affermato che ''Vi sono norme che trovano una specificazione mediante fattori esterni in funzione di 'fonte integrativa', per consentire l'adeguamento alla realtà, nelle sue molteplici circostanze di fatto, ed alle modificazioni nel tempo.
Con tale adeguamento, da parte soprattutto dei giudici, è possibile dare rilievo attuale ai fenomeni, accogliendo l'evoluzione nei concetti, come ad es., in quello di 'necessità' del percorso che, considerato funzionalmente necessario e finalisticamente diretto allo svolgimento del lavoro, diventa così una dilatazione dell'azienda.
Un tema piu' che mai attuale, considerando che gli infortuni avvenuti nel tragitto casa-lavoro e durante gli spostamenti nell'ambito dell'attività lavorativa costituiscono una percentuale rilevante degli infortuni indennizzati dall'INAIL.
Il periodico Inail rileva che, secondo la sentenza n. 5070 del 2002, ''l'indennizzabilità degli eventi dannosi che avvengono nel percorso tra abitazione ed azienda è stata affermata attraverso un consolidato principio giurisprudenziale, recepito in sede di disciplina legislativa nell'art. 12 del D. Lgs. 38/2000.
Ha acquistato così consistenza normativa la disposizione, deliberatamente generica, che prevede l'occasione di lavoro come condizione essenziale per l'indennizzabilità.''
La Cassazione ha affermato che ''Vi sono norme che trovano una specificazione mediante fattori esterni in funzione di 'fonte integrativa', per consentire l'adeguamento alla realtà, nelle sue molteplici circostanze di fatto, ed alle modificazioni nel tempo.
Con tale adeguamento, da parte soprattutto dei giudici, è possibile dare rilievo attuale ai fenomeni, accogliendo l'evoluzione nei concetti, come ad es., in quello di 'necessità' del percorso che, considerato funzionalmente necessario e finalisticamente diretto allo svolgimento del lavoro, diventa così una dilatazione dell'azienda.
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