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Il medico competente e la valutazione dei rischi

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio esplosione, Atex

10/12/2009

Disponibile in rete un documento che affronta il ruolo del medico competente nella stesura del documento di valutazione dei rischi. Gli articoli più significativi del Testo Unico e le normative tecniche di maggiore rilevanza.

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Del supplemento relativo al numero di Luglio/Settembre 2008 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, PuntoSicuro ha già approfondito alcuni articoli relativi al capitolo “Integrazione tra salute, sicurezza e ambiente per una migliore prevenzione nei luoghi di lavoro”, ad esempio in relazione alla sorveglianza sanitaria e alla prevenzione nel comparto edile.

Un altro intervento, presente nel capitolo, che pensiamo possa interessare i nostri lettori, è intitolato “Il medico competente e la valutazione del rischio alla luce del decreto legislativo 81/2008” ed è stato scritto da A. Bergamaschi, G. Gianello, A. Pietroiusti e A. Magrini e parte dal presupposto che l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi sia un momento cruciale che “può coinvolgere profondamente la figura del medico competente”.
Se infatti la valutazione dei rischi e la stesura del documento relativo sono a carico del datore di lavoro, che opera in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, anche il medico competente è “tenuto a cooperare nei casi previsti”.
Dunque è necessaria “un’opportuna integrazione tra i differenti ruoli” e l’obiettivo di questo intervento è proprio quello di esaminare “le attribuzioni del medico competente alla luce del Decreto legislativo 81/2008”.

Nota: l'intervento presentato è precedente all'entrata in vigore delle modifiche apportate al decreto legislativo 81/2008 dal decreto legislativo 106/2009, modifiche che indichiamo nell’articolo e che comunque non sminuiscono l’utilità delle normative tecniche citate.


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A questo proposito gli autori, dopo aver passato in rassegna alcune definizioni del decreto, riportano il testo di alcuni articoli significativi del Testo Unico.
Ad esempio riguardo la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, viene riportato il testo dell’art. 18, comma 2:

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
(…)
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
(…)
Altri articoli riportati sono quelli relativi a:
- oggetto della valutazione dei rischi (art. 28) con riferimento al primo comma: ricordiamo a questo proposito che al testo contenuto nell’intervento si è aggiunto, con il D.Lgs. 106/2009, il riferimento esplicito ai rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro; nonché un comma 1-bis relativo alla valutazione dello stress lavoro-correlato;
- modalità di effettuazione nella valutazione dei rischi (art. 29) in riferimento al terzo comma: anche in questo caso il testo riportato è stato modificato dal decreto “correttivo” 106/2009:

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
(…)
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
(…)
Nel testo dell’intervento si fa menzione anche dell’allegato IX che tuttavia è stato completamente riformulato dal D.Lgs. 106/2009 e non è più dedicato alle “norme di buona tecnica”.

Dell’intervento riportiamo tuttavia il “riferimento ai contenuti riferibili alla valutazione del rischio e alle relative normative tecniche”, raccolti dagli autori perché di maggiore rilevanza e utilità.
Ad esempio in relazione a principi comuni:
- “28/9/2001 UNI-INAIL: linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza salute e sicurezza sul lavoro;
- British Standard OHSAS 18001:2007:occupational health and safety management systems requirements”.

Alla movimentazione manuale dei carichi:
- “ISO 11228 (1-2-3): Ergonomics, Manual handling, Part 1: Lifting and carrying. Ergonomics, Manual handling, Part 2: Pushing and pulling. Ergonomics, Manual handling, Part 3: Handling of low loads at high frequency (tempi di recupero in rapporto alla durata del compito 1:5)”.

Alla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro:
- “ISO 1999:1990.3.6: Acoustics - Determination of occupational noise exposure and estimation of noise-induced hearing impairment (considerare la stima dell’errore sulla misura effettuata)”.

Alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni:
- “UNI EN ISO 5349-1 (Allegato XXXV parte A punto 1). Vibrazioni meccaniche, misurazione e valutazione dell’esposizione del’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano (1): requisiti tecnici generali;
- UNI EN ISO 5349-2 (Allegato XXXV parte A punto 1). Vibrazioni meccaniche, misurazione e valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano (2): guida pratica per la misurazione al posto di lavoro;
- ISO 2631-1: 1997 (Allegato XXXV parte B punto 1). Mechanical vibration and shock. Evaluation of human exposure to whole body vibration. Part 1: general requirements”.

E infine alla protezione da agenti chimici:
- “UNI EN 481: 1994 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse;
- UNI EN 482: 1998 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici;
- UNI EN 689: 1997 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione;
- UNI EN 838: 1998 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova;
- UNI EN 1076: 1999 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova;
- UNI EN 1231: 1999 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Sistemi di rilevazione di breve durata con tubo di rilevazione. Requisiti e metodi di prova;
- UNI EN 1231: 1999 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova;
- UNI EN 1540: 2001 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Terminologia;
- UNI EN 1219: 2001 Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate > 5 l/min”.


Il medico competente e la valutazione del rischio alla luce del decreto legislativo 81/2008”, A. Bergamaschi, G. Gianello (Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma), A. Pietroiusti e A. Magrini (Università Tor Vergata Roma), in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXX n°3/suppl., luglio-settembre 2008 (formato PDF, 48 kB).
 
 



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