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Attivita' a rischio di incidente rilevante: chiarimenti dai VVFF

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio di incidente rilevante

11/06/2004

Emessa una nota della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica in merito al rilascio e alla validità del Certificato di Prevenzione Incendi.

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Con tre diverse note emesse a distanza di pochi giorni, la Direzione centrale dei Vigili del Fuoco per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha chiarito alcuni aspetti della normativa relativa alle attività a rischio di incidente rilevante.

Due delle note, indirizzate ai direttori Regionali e interregionali dei VVFF, riguardano l’individuazione dell’autorità preposta al controllo e gli adempimenti connessi ai rapporti finali di ispezione.

La nota del 31 maggio chiarisce alcuni aspetti relativi al rilascio e alla validità del Certificato di prevenzione Incendi per attività a rischio di incidente rilevante soggette a presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs.334/99.

In tali casi non si applica il D.P.R.37/98 ma vanno espletate le procedure semplificate di prevenzione incendi stabilite dal D.M. 19 marzo 2001, in ottemperanza di quanto disposto dall’art.26, comma 2, del D.Lgs.334/99.

Ai sensi degli artt.4 e 5 del D.M. 19 marzo 2001, il certificato viene rilasciato o rinnovato entro quindici giorni dalla comunicazione del positivo accertamento sopralluogo da parte del Comitato di cui all’art.19 del D.Lgs.334/99 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

La validità quinquennale del certificato - stabilita all’art.4, comma 2, proprio al fine di semplificare ed armonizzare le procedure sui rischi di incidente rilevante con quelle di prevenzione incendi - decorre dalla data del sopralluogo.
Il Dipartimento, come precisato già in altre occasioni, sottolinea che “nel caso in cui vengano effettuate modifiche non comportanti aggravio del preesistente livello di rischio, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente 9 agosto 2000, il titolare dell’attività non deve procedere a richiedere un nuovo Certificato di Prevenzione Incendi che, pertanto, va aggiornato e rinnovato alla sua scadenza.”
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