Rischio chimico: quando devono essere fornite le schede dati di sicurezza?
Helsinki, 10 Ott – Le schede di dati di sicurezza (SDS) sono uno strumento molto importante per fornire informazioni esaurienti su una sostanza o miscela e per la prevenzione del rischio connesso all’esposizione alle sostanze chimiche nei luoghi di lavoro. I datori lavoro e i lavoratori le usano, infatti, come fonte di informazioni sui pericoli e per ottenere raccomandazioni e indicazioni sulle precauzioni di sicurezza.
Se le prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza, prescrizioni contenute nel regolamento REACH (Regolamento n. 1907/2006), come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878, sono rivolte principalmente a fornitori di sostanze e miscele, sono ugualmente importanti anche per i loro utilizzatori, ad esempio per comprendere quando deve essere presente una SDS o quando questa può essere fornita tramite richiesta preventiva.
A fornire queste informazioni è il documento contenente gli “ Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza” (versione 4) elaborati dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( ECHA) con riferimento all’Allegato II del regolamento REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)” per sostanze e miscele.
Proprio per parlare di quando deve essere fornita una scheda di dati di sicurezza ci soffermiamo, con riferimento agli orientamenti ECHA, sui seguenti argomenti:
- Fornitura della SDS: sostanze e miscele per cui la SDS è obbligatoria
- Fornitura della SDS: quando deve essere fornita su richiesta
Fornitura della SDS: sostanze e miscele per cui la SDS è obbligatoria
Partiamo dal punto 2.15 relativo alle “sostanze e miscele per le quali deve essere fornita una SDS senza richiesta preventiva”.
Si indica che ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento REACH - come modificato dall’articolo 59, paragrafo 2, lettera a) del regolamento CLP – “i criteri in base ai quali la fornitura di una SDS è obbligatoria (anche senza richiesta) sono:
- Se una sostanza o una miscela rispondono ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008; oppure
- quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all’allegato XIII; o
- quando una sostanza è inclusa nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b)”.
Il documento ECHA indica che “per verificare se quest’ultimo elenco corrisponde al cosiddetto “elenco di sostanze candidate” da autorizzare, si può fare riferimento a questo link.
Ricordiamo che il paragrafo (comma) 2 dell’articolo 31 indica poi che ‘ogni attore della catena d'approvvigionamento che ha l'obbligo, in forza degli articoli 14 o 37, di effettuare una valutazione della sicurezza chimica per una sostanza, si accerta che le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza siano coerenti con quelle contenute in tale valutazione. Se la scheda di dati di sicurezza è compilata per una miscela e l'attore della catena d'approvvigionamento ha predisposto una valutazione della sicurezza chimica per tale miscela, è sufficiente che le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza siano coerenti con la relazione sulla sicurezza chimica per la miscela, anziché con la relazione sulla sicurezza chimica per le singole sostanze presenti nella miscela’.
Fornitura della SDS: quando deve essere fornita su richiesta
Il documento ECHA si sofferma poi (punto 2.16) sulle “miscele per le quali deve essere fornita su richiesta una SDS”.
A questo proposito l’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento REACH, sempre come modificato dal regolamento CLP, “specifica le condizioni in base alle quali una SDS deve essere fornita su richiesta (per determinate miscele)”.
Il testo che “specifica tali condizioni è il seguente:
“3. Il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell’allegato II se una miscela non risponde ai criteri di classificazione come pericolosa di cui ai titoli I ed II del regolamento (CE) n. 1272/2008, ma contiene:
- in una concentrazione individuale pari o superiore all’1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2 % in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l’ambiente; oppure
- in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) in base ai criteri di cui all’allegato XIII o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all’allegato XIII o che è stata inclusa nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); oppure
- una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.”
Si sottolinea che l’obbligo previsto dal punto c) “non dipende dalla concentrazione della sostanza nella miscela”. Si raccomanda poi, tra le altre indicazioni fornite dal documento, “di indicare sempre nella SDS per la miscela che la sostanza rende applicabile la prescrizione (anche se la sostanza deve essere dichiarata e la sua concentrazione precisa indicata soltanto se è presente in una concentrazione pari o superiore rispetto alla soglia specificata al punto 3.2.2 dell’allegato II)”.
Per quanto riguarda invece l’obbligo previsto dal punto b), “i fornitori devono fornire, su richiesta, una scheda di dati di sicurezza per una miscela non classificata che contiene talune sostanze pericolose in concentrazioni pari o superiori al valore specificato, ma non sono obbligati a indicare le sostanze presenti né la concentrazione in cui sono presenti se non sono specificati limiti nella sottosezione 3.2.2. dell’allegato II del regolamento REACH o se non è raggiunto alcun limite specificato”.
L’obbligo di fornire una SDS su richiesta “è stabilito anche nel regolamento CLP. In base alla nota 1 nelle tabelle 3.4.6, 3.6.2, 3.7.2, 3.8.3 e 3.9.4 dell’allegato I del regolamento CLP, tale obbligo si applica anche alle miscele non classificate, ma contenenti almeno una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle di categoria 1, sottocategoria 1A o 1B, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1, sottocategoria 1A,1B, cancerogena di categoria 2, tossica per la riproduzione di categoria 1 o 2 o per effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento e con tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 2 (esposizione singola o ripetuta) al di sopra della soglia specificata nelle 1 note delle medesime tabelle”.
Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale della versione 4 degli “Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza” che, riguardo alle indicazioni normative sulle condizioni che rendono necessaria o meno la compilazione una SDS, si sofferma anche sui seguenti argomenti:
- etichettatura prescritta per una miscela non classificata come pericolosa e non destinata al pubblico per la quale deve essere disponibile una SDS da fornire su richiesta;
- SDS per sostanze e miscele pericolose rese disponibili al pubblico;
- prodotti per i quali non è prescritta una SDS;
- possibilità di compilare una SDS per sostanze e miscele anche quando non legalmente prescritto”.
Tiziano Menduto
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