Rischio chimico: aggiornamento delle SDS e comunicazione delle modifiche
Helsinki, 9 Set – Le schede di dati di sicurezza (SDS) sono documenti molto importanti che devono fornire indicazioni esaurienti su una sostanza chimica o una miscela e permettere a datori di lavoro e lavoratori di conoscere le informazioni e precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.
È dunque evidente l’importanza di comprendere, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze su una sostanza o una miscela, quando una scheda di dati di sicurezza deve essere aggiornata e quando devono essere comunicate le modifiche ai destinatari della scheda.
Per fornire informazioni su questi aspetti, così importanti per la sicurezza, torniamo a sfogliare la versione 4 degli “ Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza” prodotti dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( ECHA). Orientamenti che tengono conto delle novità correlate al Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l’Allegato II del regolamento REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)” per sostanze e miscele.
Ci soffermiamo, dunque, sui seguenti argomenti:
- Obblighi e raccomandazioni sull’aggiornamento di una SDS
- Comunicazione delle modifiche apportate alle schede
- Registrazione delle SDS e delle rettifiche apportate
Obblighi e raccomandazioni sull’aggiornamento di una SDS
Il documento si sofferma sulle condizioni in base alle quali una SDS deve essere aggiornata e ripubblicata.
Tali condizioni sono descritte nell’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento REACH nel modo seguente:
“9. I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente nelle seguenti circostanze:
- non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
- allorché è stata rilasciata o rifiutata un’autorizzazione;
- allorché è stata imposta una restrizione.
La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come «Revisione: (data)» è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o la miscela nel corso dei dodici mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il numero di registrazione”.
La guida ribadisce che “le uniche modifiche che danno luogo all’obbligo giuridico di fornire versioni aggiornate a tutti i destinatari ai quali è stata consegnata la sostanza o la miscela nel corso dei dodici mesi precedenti sono quelle stabilite nell’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento REACH”.
Inoltre si indica che la sentenza del Tribunale T-268/10 RENV del 2015 stabilisce che “l’aggiunta di una sostanza all’elenco delle sostanze candidate (articolo 59 del regolamento REACH) soddisfa l’articolo 31, paragrafo 9, lettera a), e richiede un aggiornamento della scheda di dati di sicurezza, con consigli supplementari specifici per il destinatario della scheda di dati di sicurezza (per la sostanza in quanto tale o in una miscela) in relazione allo status della sostanza nel nuovo elenco di sostanze candidate”.
Si indica che le organizzazioni di settore o professionali possono comunque “fornire i propri orientamenti in merito a quando sia auspicabile la diffusione di ulteriori versioni aggiornate delle SDS anche qualora ciò non sia specificatamente prescritto dall’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento REACH”, tuttavia tali aggiornamenti supplementari “non costituiscono una prescrizione legale”.
Si indica poi che, sempre, a norma dell’articolo 31, una scheda di dati di sicurezza è “aggiornata tempestivamente allorché è stata rilasciata un’autorizzazione”.
Si indica che le autorizzazioni rilasciate a norma dell’articolo 60 del regolamento REACH “impongono condizioni per l’uso della sostanza autorizzata. Tali condizioni comprendono non solo le misure di gestione del rischio e le condizioni operative, descritte negli scenari d’esposizione della relazione sulla sicurezza chimica, di cui alla decisione di autorizzazione, ma anche eventuali disposizioni di monitoraggio o condizioni supplementari che incidono sulle misure di gestione del rischio indicate nella decisione di autorizzazione. A norma dell’articolo 31, paragrafo 9, lettera a), le nuove informazioni che incidono sulle misure di gestione del rischio da parte degli utilizzatori a valle devono essere fornite tempestivamente nell’aggiornamento della scheda di dati di sicurezza”.
Al di là di quanto indicato - – continua il documento – “si raccomanda di rivedere periodicamente i contenuti di una SDS nella loro totalità. È presumibile che la frequenza di tali revisioni sia commisurata ai pericoli che la sostanza o miscela comporta e che tale revisione sia condotta da una persona competente”.
Si ricorda poi che “in aggiunta alle prescrizioni sull’aggiornamento di cui all’articolo 31, paragrafo 9, una scheda di dati di sicurezza dovrà essere aggiornata a seguito di una modifica legislativa del nuovo allegato II del regolamento REACH, secondo i termini previsti nel regolamento di modifica”.
Comunicazione delle modifiche apportate alle schede
Il documento si sofferma poi sulla “necessità di comunicare le modifiche apportate alla SDS”.
In particolare il testo del punto 0.2.5 dell’allegato II del regolamento REACH “specifica che:
“0.2.5. La data di compilazione della scheda di dati di sicurezza deve figurare sulla prima pagina. Quando una scheda di dati di sicurezza è stata sottoposta a revisione e la nuova scheda contenente le revisioni viene fornita ai destinatari, le modifiche devono essere portate all’attenzione dei lettori nella sezione 16 della scheda stessa, a meno che non siano state indicate altrove. Per le schede di dati di sicurezza sottoposte a revisione, la data di compilazione, identificata come «Revisione: (data)», deve apparire sulla prima pagina, unitamente a una o più indicazioni della versione che viene sostituita, come il numero di versione, il numero di revisione o la data di sostituzione”.
Dunque si richiede che le revisioni figurino in quanto tali sulla prima pagina e le informazioni sulle modifiche sia fornite “nella sezione 16 o altrove” nella scheda di dati di sicurezza.
Come indicato in precedenza, la scheda di dati di sicurezza sottoposta a revisione deve essere poi “fornita a tutti i precedenti destinatari ai quali è stata consegnata la sostanza o la miscela nel corso dei dodici mesi precedenti”.
Si indica che un fornitore può anche decidere (in aggiunta) di “ripubblicare le SDS in modo retroattivo in relazione ad altre revisioni per le quali ritenga necessaria tale azione supplementare. È auspicabile che venga utilizzato un sistema di numerazione crescente al fine di identificare le nuove versioni della SDS. In questo tipo di sistemi, le modifiche alle versioni per le quali è prescritta la fornitura di aggiornamenti in conformità dell’articolo 31, paragrafo 9, possono essere identificate mediante un incremento pari a un numero intero, mentre le altre modifiche possono essere identificate mediante un incremento pari a un numero decimale”.
Riportiamo un esempio presente nel documento:
Quello riportato è solo un esempio di “come facilitare la tracciabilità delle versioni, tuttavia possono essere utilizzati molti altri sistemi”.
Registrazione delle SDS e delle rettifiche apportate
Concludiamo con alcune indicazioni sulla “potenziale necessità di tenere una registrazione delle SDS e delle rettifiche apportate”.
Si ricorda che la prima frase dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento REACH dispone che:
“1. Ciascun fabbricante, importatore, utilizzatore a valle e distributore riunisce tutte le informazioni di cui necessita per assolvere gli obblighi che gli impone il presente regolamento e ne assicura la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni dopo che ha fabbricato, importato, fornito o utilizzato per l’ultima volta la sostanza o la miscela”.
Considerando che la compilazione e la fornitura delle schede di dati di sicurezza, “così come la presa in considerazione delle informazioni in esse contenute nell’uso di sostanze e miscele, sono obbligatorie ai sensi del regolamento REACH”, le schede di dati si possono considerare, sia per il fornitore della SDS sia per il suo destinatario, ‘informazioni di cui necessita per assolvere gli obblighi che gli impone il presente regolamento’, che “devono essere conservate per un periodo minimo di 10 anni”.
E anche le informazioni utilizzate nella compilazione della SDS “costituiscono anch’esse informazioni necessarie per assolvere agli obblighi che impone il regolamento REACH e in ogni caso è possibile che all’attore venga richiesto di conservarle indipendentemente dalla loro relazione con i contenuti della SDS”.
Si indica, infine, che i titolari delle SDS e di altre informazioni “possono in ogni caso decidere che queste vengano conservate in virtù della responsabilità per i prodotti e di altre prescrizioni legali e potrebbe inoltre essere considerato appropriato (ad esempio per sostanze e miscele con effetti cronici) conservare tali informazioni per un periodo anche superiore a 10 anni, a seconda delle leggi e dei regolamenti nazionali applicabili”.
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Scarica la normativa di riferimento:
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.