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Rischi chimici e valori limite

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

10/10/2002

Il quesito posto da un lettore offre l'occasione per un approfondimento sul tema.

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Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto da un nostro affezionato lettore il seguente quesito sui rischi chimici.
'' Il D.Lgs. 626/94, Art. 60 decies, comma 3 recita: ''Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali e' stato fissato un valore limite biologico ;''
Che cosa si intende per fissato ? Si fa riferimento SOLO alla tabella riportata in Allegato VIII quater del D.Lgs. 626/94 o, se esistono, anche ad altri valori pubblicati in letteratura (schede di sicurezza, direttive comunitarie, norme tecniche,…)?''

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Al quesito risponde l'avv. Rolando Dubini.

I valori limite rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali previste dal D. Lgs. n. 626/94 sono quelli previsti da norme di legge.

Tuttavia occorre considerare che in base all'art. 2087 del codice civile, principio della massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale, il datore di lavoro deve dimostrare (vedi anche art. 3 comma 1 lett.a del D. Lgs. n. 626/94) di aver fatto tutto il possibile per ridurre il rischio dei lavoratori al livello minimo possibile, e dunque qualora vi sia non un reato contravvenzionale (omissione delle misure previste dal D. Lgs. n. 626/94, configurabile solo in presenza di violazione dei livelli di esposizione previsti da esplicite disposizioni di legge), bensì un reato conseguente ad un danno alla salute di un lavoratore (lesioni personali colpose, ad esempio, da codice penale) il fatto di non essersi attenuto alla miglior scienza ed esperienza, ovvero ai valori limite prescritti da attendibili e autorevoli norme tecniche, costituirà in colpa il datore di lavoro medesimo.

Rolando Dubini, avvocato in Milano.


 

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