Regolamento Reach: quando fornire gli scenari di esposizione
Milano, 6 Nov – Ai sensi del Regolamento CE n. 1907/2006 - il Regolamento REACH concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche - uno scenario di esposizione è “l'insieme delle condizioni, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli Utilizzatori a valle di gestire l'esposizione delle persone e dell'ambiente”.
A definire in questo modo gli scenari di esposizione è un recente documento approvato, con il Decreto n. 10838 del 25 luglio 2018, dalla Regione Lombardia.
Si tratta delle “ Linee guida per la verifica degli scenari di esposizione di una sostanza ai sensi del Regolamento n. 1907/2006 (REACH)” che forniscono agli operatori ATS, impegnati nell’attività di controllo, e alle imprese uno “strumento di verifica dei requisiti richiesti per ogni scenario d’esposizione” ai sensi del Regolamento REACH. E viene proposta quale “strumento di verifica degli scenari di esposizione”, una idonea check list.
Quando deve essere fornito uno scenario di esposizione?
Il documento riporta indicazioni su quando deve essere fornito uno scenario di esposizione di una sostanza.
Si indica che, ai sensi dell'articolo 14 e dell‘articolo 62 del Regolamento REACH, la fornitura di uno scenario di esposizione in allegato ad una scheda dati di sicurezza (SDS) “è obbligatoria per una sostanza che:
- è stata registrata per una fascia di tonnellaggio ≥ 10 t/anno e
- che risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il Regolamento CLP (ad eccezione di specifiche classi di pericolo”) o che “è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB)” secondo i criteri di cui all’allegato 13 del Regolamento REACH.
Si segnala poi che gli scenari di esposizione “non sono previsti per sostanze non soggette a registrazione o che non richiedono una relazione sulla sicurezza chimica”.
E la fornitura di uno scenario di esposizione in allegato ad una SDS “non è quindi prevista:
- per le sostanze registrate come intermedi isolati in sito o intermedi isolati e trasportati;
- per le sostanze a scopo di ricerca orientata ai prodotti e ai processi e di ricerca e sviluppo, anche se le sostanze sono prodotte/importate in quantitativi ≥ 10 t/anno;
- quando l'uso specifico della sostanza è già disciplinato da legislazione più specifica (ad esempio biocidi, fitosanitari, prodotti farmaceutici);
- se la sostanza è un polimero in quanto esentato da registrazione;
- se la sostanza è ELINCS o NONS (ovvero notificata in base alla Dir.67/548/CEE e inserita nella lista europea delle sostanze chimiche notificate) a meno che non venga effettuato l’aggiornamento del dossier di registrazione ad esempio aggiornamento della fascia di tonnellaggio superiore a 10 t/anno”.
Inoltre – continua il documento regionale - ai sensi dell‘articolo 14 par.5 del Regolamento REACH, “non sono previsti scenari di esposizione relativi ai rischi che comportano per la salute umana i seguenti usi finali:
- uso in materiali a contatto con prodotti alimentari che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- uso in prodotti cosmetici che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 76/768/CEE”.
Lo scenario di esposizione e la scheda dati di sicurezza
Riprendiamo ulteriori indicazioni sugli scenari di esposizione dalla check list, ad esempio in merito alla verifica dei requisiti generali degli scenari di esposizione allegati alla scheda dati di sicurezza di una sostanza.
Ad esempio si segnala che se alla sez. 15.2 della SDS “è indicato che è stata effettuata una valutazione sulla sicurezza chimica, devono essere presenti in allegato gli scenari di esposizione per le sostanze PBT, vPvB o classificate pericolose secondo il regolamento CLP con l’eccezione per le seguenti classi di pericolo: 2.5 Gas sotto pressione; 2.11 Sostanze e miscele autoriscaldanti; 2.16; Sostanze o miscele corrosive per i metalli; 3.7 Tossicità per la riprod. sull’allattamento o attraverso l’allattamento; 3.8 Tossicità specifica per organi bersaglio (singola) effetti narcotici”.
Inoltre si ricorda che, “dato che lo scenario d'esposizione allegato è considerato una parte integrante della SDS, esso è soggetto alle stesse prescrizioni in merito alla traduzione cui è soggetta la SDS, vale a dire che deve essere fornito in una lingua ufficiale dello Stato membro o degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o la miscela sono immesse, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente”.
E le informazioni presentate nella scheda di dati di sicurezza “devono essere coerenti con quelle contenute nella relazione sulla sicurezza chimica, quando tale relazione è prescritta. Quando viene elaborata una relazione sulla sicurezza chimica, i corrispondenti scenari d’esposizione devono essere riportati in un allegato della SDS”.
Le misure di gestione per la protezione della salute
Sempre il documento regionale indica che uno scenario d'esposizione “comprende, se necessario, una descrizione delle condizioni operative per il controllo dell’esposizione sull’uomo:
- i processi coinvolti, compresa la forma fisica sotto cui la sostanza è fabbricata, trasformata e/o utilizzata,
- le attività dei lavoratori relative a tali processi e la durata e la frequenza della loro esposizione alla sostanza,
- le attività dei consumatori e la durata e la frequenza della loro esposizione alla sostanza”.
Sono poi presenti le misure di gestione del rischio per la protezione della salute dell’uomo?
Infatti ogni dichiarante “identifica e applica le misure necessarie per controllare adeguatamente i rischi individuati nella valutazione della sicurezza chimica e, se del caso, raccomanda tali misure nelle schede di dati di sicurezza che egli fornisce a norma dell'articolo 31 (Articolo 14, par. 6 del Reg. REACH e s.m.i.)”.
In particolare, uno scenario d'esposizione comprende, se necessario, una descrizione delle misure di gestione dei rischi “per ridurre o evitare l'esposizione diretta o indiretta della popolazione (compresi i lavoratori e i consumatori) e dei vari comparti ambientali alla sostanza”.
Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento regionale che riporta altre informazioni generali sulle misure di gestione, anche per la protezione dell’ambiente, con particolare riferimento alle raccomandazioni presenti nelle linee guida dell‘ECHA.
Tiziano Menduto
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