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Le schede dati di sicurezza: novità, aspetti qualificanti e obblighi

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

03/10/2012

Indicazioni e informazioni sulle nuove schede dei dati di sicurezza con riferimento ai regolamenti e alle normative europee. Uso identificato, scenario di esposizione, SDS estesa e deroghe per l’etichettatura.


Bologna, 3 Ott – Se lo strumento privilegiato per avere informazioni sulla pericolosità di sostanze e di miscele è la Scheda Dati di Sicurezza (SDS), nuovi regolamenti  e normative europee in ambito chimico costringono gli attori della sicurezza a continui aggiornamenti per comprendere l’evoluzione di tali schede.
 
Per offrire informazioni sull’evoluzioni delle SDS PuntoSicuro si sofferma su un intervento al seminario “ Questioni di etichetta. Il ruolo del RLS di fronte alle nuove norme sulle sostanze chimiche” – organizzato da SIRS-RER insieme a diversi altri enti e organizzazioni – che si è tenuto il 18 novembre 2011 a Bologna.
 

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In “Nuove Schede Dati di Sicurezza”, a cura di Milva Carnevali ( AUSL Bologna)”, si ricorda che le Schede Dati di Sicurezza sono lo “strumento privilegiato e più completo:
- per trasferire e ricavare informazioni di pericolosità di sostanze e miscele”;
- per la valutazione e la gestione del rischio chimico e cancerogeno nei luoghi di lavoro”.
Uno strumento di informazione che deve consentire al datore di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi sono presenti sul luogo di lavoro e di valutare i rischi per la salute umana e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso (Reg. REACH Allegato II, Introduzione).
Ma anche uno strumento di comunicazione, il “principale meccanismo per la circolazione dell’informazione sulla sicurezza di sostanze e miscele”.
Infatti è lo  “strumento usato per comunicare:
- le informazioni sui pericoli (sez. 2, 3, 9, 11 e 12);
- le misure di precauzione e manipolazione (sez. 7);
- le misure per la gestione del rischio (sez. 8)”.
 (punto 57 delle considerazioni introduttive).
 
Le SDS sono disciplinate dal Regolamento Europeo 453/2010 che aggiorna l’Allegato II del Regolamento REACH tenendo conto dei nuovi criteri CLP.
Riguardo alla struttura e contenuti delle SDS l’intervento si sofferma sui vari obblighi.
Ne vediamo alcuni:
- “fino al 30/11/2010 era in vigore l’All. II del REACH e le SDS compilate secondo la direttiva 2001/158/CE sono ancora utilizzabili senza l’inversione dei punti 2 e 3 e l’inserimento della e-mail del compilatore salvo cambiamenti rilevanti di cui all’art. 31 paragrafo 9 di REACH”;
- per le sostanze e miscele tra 1/12/2010 e 1/6/2015 SDS “obbligatoriamente redatte secondo ALL. I del Reg. UE 453/2010”;
- “possibilità di non aggiornare la SDS fino al 1/12/2012 per sostanze immesse sul mercato prima del 1/12/2010 e per le quali vige la deroga di 2 anni per l’applicazione dei criteri di classificazione CLP (art. 61.4 CLP deroga per sostanze già in distribuzione) purché non si sia reso necessario un aggiornamento della SDS, quali misure di gestione del rischio (RMM), nuove informazioni sulla pericolosità, rilascio di un’autorizzazione, imposizione di restrizioni”;
-  per le miscele tra 1/12/2010 e 1/6/2015 SDS “redatte con ALL. I del Reg. UE 453/2010 con classificazione ed etichettatura secondo Direttiva Preparati oppure redatte secondo ALL. I del Reg. UE 453/2010 che tiene conto del reg. CLP (accanto a classificazione ed etichettatura secondo DPP compaiono anche classificazione ed etichettatura secondo CLP)”;
- “miscele tra 1/12/2010 e 1/6/2015 SDS presenti in azienda prima del 1/12/2010 Possono continuare ad essere utilizzate fino al 30/11/2012 (non è necessario siano conformi all’ ALL. I del Reg. UE 453/2010)”;
- “dopo 1/6/2015: sostanze e miscele si applicherà obbligatoriamente l’ ALL. II del Reg UE 453/2010. Possibilità di non aggiornare la SDS fino al 1/6/2017 per miscele immesse sul mercato prima del 1/06/2015 e per le quali vige la deroga di 2 anni per l’applicazione dei criteri di classificazione CLP(art. 61.4 CLP deroga per miscele già in distribuzione) purché non si sia reso necessario un aggiornamento della SDS secondo quanto indicato dall’art. 31.9 del REACH, quali misure di gestione del rischio (RMM), nuove informazioni sulla pericolosità, rilascio di un’autorizzazione, imposizione di restrizioni”.
 
Indicazioni relative alle nuove schede di sicurezza:
- “cambia il linguaggio ma non la forma”;
- sono 16 punti e in italiano;
- “indicazioni e informazioni di pericolo seguiranno il CLP che ha impatto su SDS per diversa classificazione di sostanze e miscele;
- ruolo di SDS più significativo e rafforzato dal REACH”.
 
Alcuni aspetti qualificanti delle SDS:
- “uso identificato: uno degli aspetti più qualificanti ed innovativi del REACH (anche per le ricadute date dalle maggiori informazioni che si hanno all’interno della SDS - strumento fondamentale per la Valutazione del rischio). Costituisce un’informazione fondamentale ai fini del controllo della sostanza nei termini di specifiche misure di gestione del rischio che devono essere adottate”. In particolare gli usi delle sostanze identificati nelle SDS “sono gli unici consentiti”;
-scenario d'esposizione: insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. Tali insiemi di condizioni contengono una descrizione sia delle misure di gestione dei rischi (RMM) sia delle condizioni operative che il fabbricante o l'importatore ha applicato o di cui raccomanda l'applicazione agli utilizzatori a valle”.
 
Per le sostanze pericolose prodotte in quantità superiore alle 10 ton/anno è predisposta una SDS estesa (e-SDS).
In e-SDS “è presente la sintesi degli scenari di esposizione SE (allegato a SDS) per gli usi identificati con le relative misure di prevenzione e protezione (RMM) sia umane che ambientali”. Lo SE è parte integrante della SDS perciò deve essere in italiano”.
 
Altre caratteristiche delle SDS:
- “riguardano esplicitamente la tutela della salute, sicurezza e dell’ambiente”;
- devono essere in italiano (anche la SDS estesa);
- “documenti chiari, concisi, leggibili, comprensibili e non avere sottosezioni prive di testo”.
 
Nell’intervento si affrontano anche i “casi speciali, per i quali sono concesse deroghe in materia di etichettatura:
- bombole del gas trasportabili;
- bombole del gas per propano, butano o gas di petrolio liquefatto (GPL);
- aerosol e contenitori muniti di un dispositivo sigillato di nebulizzazione e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose in caso di aspirazione;
- metalli in forma massiva, leghe, miscele contenenti
- polimeri, miscele contenenti elastomeri;
- esplosivi immessi sul mercato destinati a produrre effetti esplosivi o pirotecnici”.
 
Ricordiamo infine che non c’è nessun obbligo di fornire SDS (art. 31.4 Reg. REACH) per “sostanze e miscele non classificate pericolose e non contenenti una sostanza pericolosa per salute o per l’ambiente”.
E riguardo alle sostanze o miscele destinate al pubblico: “non occorre fornire la SDS quando le miscele o sostanze offerte o vendute al pubblico sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell’ambiente”.
 
 
 
 
 
 
 
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