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La valutazione del rischio chimico e i regolamenti REACH e CLP
Udine, 13 Feb – Sono numerosi i convegni, seminari e contributi in rete che in questi anni stanno cercando di far luce sulle conseguenze nel mondo del lavoro dell’applicazione dei regolamenti europei REACH ( Regolamento 1907/2006) e CLP ( Regolamento 1272/2008).
Su questi temi il 30 novembre 2012 si è tenuto a Udine un seminario dal titolo “Reach e CLP: come cambia la valutazione del rischio chimico alla luce dei regolamenti europei”, il terzo di un ciclo di seminari gratuiti sulla sicurezza sul lavoro.
Sul sito della Confindustria di Udine sono stati pubblicati gli atti dell’incontro con riferimento agli interventi di Antonello Poles ( ASS n.3 “Alto Friuli” - S.O.S. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) e di Alessandra Tonelli (Confindustria Udine - Area Ambiente, Sicurezza ed Energia).
In “ Ricadute dei Regolamenti (CE) REACH e CLP in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, a cura di Antonello Poles, si affrontano diversi temi. Dai “cambiamenti epocali” portati dai due regolamenti all’inquadramento normativo, dalla scheda dati di sicurezza alla sorveglianza sanitaria, senza dimenticare di dare informazioni sulle strutture organizzative di supporto e vigilanza in ambito REACH.
Ci soffermiamo brevemente su alcuni temi e, riguardo alle responsabilità delle aziende, riportiamo il riferimento a una recente sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 1 ottobre 2012, n. 37986.
Una sentenza relativa a “omesso contrassegno del contenitore del liquido detergente per lavastoviglie e confusione con una bottiglia di acqua”.
Tale sentenza - come riportata sul sito dell’Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro (Olympus) - parla della “responsabilità del legale rappresentante di una sas per non aver formato e informato una dipendente sullo svolgimento delle mansioni specifiche e per aver omesso di contrassegnare il contenitore del liquido detergente per lavastoviglie utilizzato all'interno di una discoteca”. E in questo modo “cagionava l'infortunio di una dipendente” che mentre stava effettuando l'operazione di pulizia della lavastoviglie con l'utilizzo di un detersivo contenuto in una bottiglia non contrassegnata, “per dissetarsi utilizzava tale bottiglia al posto di una bottiglia di acqua minerale - non potendosi distinguere i due liquidi - e a causa della ingestione del suindicato detergente, riportava lesioni personali gravi comportanti una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a giorni quaranta”.
L’intervento ricorda che “con l’entrata in vigore del Regolamento REACH, la valutazione del rischio connesso con l’esposizione ad agenti chimici (sostanze) viene stimata prima che la sostanza arrivi in ambiente di lavoro sulla base del principio no data, no market”.
E il datore di lavoro, come utilizzatore a qualsiasi titolo di sostanze e miscele, “riceve di ritorno i riflessi positivi derivanti dal Regolamento REACH. Le nuove informazioni a disposizione dovranno essere utilizzate provvedendo a sottoporre a nuova verifica il proprio ambiente di lavoro”.
Sempre in relazione al REACH si sottolinea che “qualsiasi datore di lavoro (ai sensi dell’articolo 2 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) è considerato soggetto attivo dei processi innescati dal REACH. Egli infatti può essere:
-fabbricante e/o importatore di sostanze e in quanto tale già coinvolto attivamente e fattivamente nei processi (in quanto responsabile dell’immissione sul mercato o in commercio di una sostanza);
-utilizzatore a valle delle sostanze (DU) in quanto soggetto coinvolto a valle della catena di approvvigionamento”.
A livello normativo i Regolamenti REACH e CLP rappresentano normative di prodotto e non sono sostitutivi della normativa sociale (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). In particolare “l’elemento di interazione tra le normative REACH, CLP e D.Lgs. 81/2008 è la valutazione del rischio nell’ambito di un uso definito di un agente chimico”.
È necessario evitare “che si determino ambiguità derivanti dal diverso contesto della normativa sociale e di quella di prodotto sia da parte dei fabbricanti/importatori che da parte degli utilizzatori a valle”.
Deve essere chiaro che REACH non significa che “gli obblighi dei datori di lavoro vengono duplicati. Se l’adempimento al Titolo IX del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. è stato affrontato in modo corretto, in molti casi, il datore di lavoro (utilizzatore finale) avrà poco da fare oltre alla rivisitazione della propria VdR e all’implementazione delle modifiche, qualora necessario”.
L’intervento ricorda poi che il “Responsabile dell’immissione sul mercato o in commercio di una sostanza dovrà effettuare la valutazione del rischio, ovvero una previsione della controllabilità del rischio associato all’uso della sostanza”. E l’Utilizzatore a valle di una sostanza (il datore di lavoro) “dovrà adottare o adattare le previsioni stabilite dal Responsabile dell’immissione sul mercato o in commercio della sostanza stessa al proprio contesto aziendale e (ri)valutare il rischio”.
E dunque vi sarà la “necessità di revisionare/aggiornare/controllare la valutazione del rischio in relazione all'utilizzo di agenti chimici. La valutazione potrà ritenersi ancora valida nei seguenti casi:
- non variazione della classificazione di pericolo;
- congruenza delle condizioni operative di lavoro in essere con quelle riportate nello scenario di esposizione”. Senza dimenticare l’aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi e l’informazione e la formazione per tutti i soggetti previsti dal Testo Unico in relazione a “nuove informazioni disponibili; nuova classificazione, etichettatura ed imballaggio degli agenti chimici; esiti della (ri)valutazione dei rischi”.
Concludiamo questa breve presentazione riportando qualche dato dall’intervento “ Regolamento REACH. Chi fa cosa”, a cura di Alessandra Tonelli.
Nell’intervento si ricorda ad esempio che dal REACH - Regolamento europeo 1907/2006/CE (in vigore da giugno 2007) che ha l’obiettivo di tutelare la salute umana e l’ambiente dai pericoli derivanti dalle sostanze chimiche – si attende una diminuzione delle patologie professionali. “Secondo alcuni studi prospettici entro il 2018, anno in cui il REACH andrà completamente a regime, ci sarà una riduzione delle patologie della pelle del 50%, delle patologie respiratorie del 70% e delle neoplasie”.
Riportiamo per finire un breve promemoria dei compiti degli utilizzatori a valle:
- verificare se l’utilizzo che fanno della sostanza è compreso negli usi consentiti indicati dal fornitore;
- se l’utilizzo non rientra in alcuno scenario di esposizione, devono chiedere al loro fornitore di svilupparne uno che copra tale utilizzo (è un diritto ed un dovere) oppure elaborare la propria relazione sulla sicurezza chimica (CSR);
- seguire le istruzioni che ricevono dai fornitori attraverso le schede di dati di sicurezza e gli scenari di esposizione allegati;
- comunicare ai loro fornitori qualsiasi nuova informazione relativa ai pericoli o se ritengono che le misure di gestione dei rischi raccomandate non siano appropriate”.
Gli atti del seminario:
- “ Ricadute dei Regolamenti (CE) REACH e CLP in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, a cura di Antonello Poles - ASS n.3 “Alto Friuli” - S.O.S. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (formato PDF, 2.30 MB);
- “ Regolamento REACH. Chi fa cosa”, a cura di Alessandra Tonelli - Confindustria Udine - Area Ambiente, Sicurezza ed Energia (formato PDF, 929 kB).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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