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Diisocianati e sicurezza: cosa indica la restrizione Reach 74?

Diisocianati e sicurezza: cosa indica la restrizione Reach 74?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

10/03/2025

Un documento dell’Inail si sofferma sul contenuto della restrizione Reach ‘74’ per i diisocianati e sulle implicazioni per il commercio e l’uso sicuro. Focus sulla normativa e sulle indicazioni della restrizione.


Roma, 10 Mar – Secondo una stima, elaborata per la Commissione europea, più di 4 milioni di lavoratori nell’Unione europea sarebbero esposti a diisocianati “con oltre 5000 nuove denunce di malattie professionali ogni anno”.

 

Con riferimento a questi dati, nel 2016 la Germania ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( ECHA) “un fascicolo per avviare una procedura di restrizione sull’immissione in commercio e sull’uso industriale e professionale dei diisocianati”. E il 5 dicembre 2017 il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA “ha concluso che, in termini di efficacia nella riduzione dei rischi di esposizione a diisocianati, fosse necessaria una restrizione sul commercio insieme ad una formazione specifica sull’uso, parere poi confermato il 15 marzo 2018 dal Comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC)”.

 

L’iter normativo si è poi concluso il 3 agosto 2020 con “l’emanazione del regolamento (UE) 2020/1149 che aggiorna l’Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) introducendo la voce “74” relativa alla restrizione sul commercio e sull’uso dei diisocianati”.

 

A presentare, in questi termini, la dimensione del problema dei diisocianati e l’iter normativo per arrivare alla restrizione in oggetto è una scheda informativa, prodotta dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell’Inail, intitolata “Restrizione Reach ‘74’ diisocianati: implicazioni per il commercio e l’uso sicuro” e a cura di M. Gherardi, M. Spagnoli e D. Poli (Dimeila, Inail).

 

Nel presentare la scheda l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:



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I rischi dei diisocianati: le indicazioni della direttiva 2024/869

Il documento segnala che a conferma dell’attenzione della Comunità europea per la sicurezza connessa ai diisocianati è stata emanata poi la direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati.

 

La direttiva stabilisce “per la prima volta in Europa per i diisocianati un valore limite di esposizione professionale (VLEP) (corrispondente alla concentrazione massima di una sostanza nell’aria che un lavoratore respira in un periodo di riferimento determinato, pari a 8 ore) complessivo pari a 6 μg/m3, espresso come gruppo funzionale isocianato NCO, e un valore limite di esposizione di breve durata (STEL, 15 minuti), pari a 12 μg/m3, sempre espresso come NCO”.

 

Si segnala che la direttiva stabilisce che tali VLEP “entrino in vigore dal 2029, mentre fino al 31 dicembre 2028 si sottolinea l’opportunità che si applichi un VLEP di 10 μg NCO/m3 e un limite per esposizione di breve durata associato di 20μg NCO/m3”.

 

La preoccupazione relativa al rischio di esposizione a diisocianati ha, dunque, “posto rilievo sulla necessità di intervenire sia nel momento della immissione in commercio di prodotti contenenti questi composti, sia riguardo il processo di valutazione del rischio in ambito occupazionale, configurando in tal modo una stretta interazione tra gli adempimenti previsti dalle due normative di prodotto e sociale”.

 

I rischi dei diisocianati: la diffusione nel mondo del lavoro

La scheda presenta poi i diisocianati, soffermandosi anche sul fatto che, essendo utilizzati come componenti in un’ampia gamma di prodotti, “questi composti vengono manipolati in numerosi contesti lavorativi (edilizia e affini, settore metalmeccanico, produzione di mobili, di materie plastiche, settore automotive, ecc.)”.

 

In particolare si indica che i diisocianati reagiscono con composti contenenti gruppi alcolici “per produrre polimeri poliuretanici, componenti di schiume poliuretaniche, elastomeri termoplastici, spandex fibre, vernici poliuretaniche, prodotti non poliuretanici”. E, come indicato sopra, “diverse lavorazioni possono comportare l’esposizione a diisocianati, tra cui la verniciatura, l’applicazione di adesivi e riempitivi, la produzione di molti prodotti poliuretanici e non, nonché la loro degradazione termica”.

 

Ad esempio tra i prodotti in schiuma di poliuretano “si hanno materiali isolanti, rivestimenti superficiali, sedili di autovetture, mobili, materassi in schiuma, imbottiture, sottomoquette, materiali per imballaggio, scarpe, tessuti laminati, gomma poliuretanica e adesivi. Fra i prodotti non poliuretanici si annoverano ad es. alcuni leganti utilizzati nella lavorazione del legno o schiume non poliuretaniiche a bassa densità”.

 

I rischi dei diisocianati: le indicazioni della restrizione Reach 74

Veniamo alla Restrizione Reach “74” che “coinvolge i fornitori e i datori di lavoro, e, a differenza di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, anche i lavoratori autonomi”.

 

Si prevede una restrizione sul “commercio” e sull’”uso” dei diisocianati e si introduce “l’obbligo formativo per tutti gli ‘utilizzatori industriali e professionali’ (i lavoratori e i lavoratori autonomi “che manipolano i diisocianati in quanto tali o come costituenti di miscele per usi industriali e professionali, ma anche i lavoratori incaricati della supervisione di tali compiti indicati come ‘supervisori’”).

 

Si segnala poi che l’eventuale presenza di diisocianati come sostanza o in una miscela “è indicata nella scheda dati di sicurezza sezione 3 ‘Composizione/informazioni sugli ingredienti’ dove viene descritta l’identità chimica degli ingredienti della sostanza o della miscela, comprese le impurezze e gli eventuali additivi”.

 

Riprendiamo da una tabella, pubblicata nel documento, alcune indicazioni sulle restrizioni.

 

Partiamo dalle restrizioni sul “commercio”.

 

Si indica che “dal 24 febbraio 2022 non è possibile immettere sul mercato i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che:

  1. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso” oppure
  2. il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni’ sui requisiti d’uso dei diisocianati - lettera b), ‘e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata»’.

 

Veniamo alle restrizioni sull’‘uso’.

 

Dal 24 agosto 2023 “non è possibile utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che:

  1. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso’ oppure
  2. il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali’ (lavoratori e i lavoratori autonomi) ‘abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele’.

 

Rimandiamo alla lettura integrale della scheda che si sofferma anche su:

  • formazione obbligatoria e integrazione con quanto previsto dal d.lgs. 81/2008
  • sanzioni per il mancato rispetto delle restrizioni Reach e per la violazione degli art. 37, 73 e 227 del d.lgs. 81/2008

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ Restrizione Reach “74” diisocianati: implicazioni per il commercio e l’uso sicuro”, a cura di M. Gherardi, M. Spagnoli e D. Poli (Dimeila, Inail), Factsheet, edizione 2025 (formato PDF, 826 kB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Diisocianati e restrizione 74: cosa cambia per il commercio e l’uso”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.

  



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