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Dal REACH maggiori tutele per lavoratori e cittadini

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

19/03/2007

Il parere del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro sul Regolamento di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH). Vantaggi ma anche luci e ombre.

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Dal documento.

 

 

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Il nuovo Regolamento sulle sostanze e preparati chimici è un complesso sistema di Registrazione, Valutazione ed Autorizzazione delle sostanze e preparati chimici che interessa circa 30.000 sostanze e sostituisce più di 40 norme vigenti sulla materia. Il provvedimento entrerà formalmente in vigore il 1 giugno 2007 e andrà a pieno regime nel 2018.

 

 

Il REACH, dall’acronimo “Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals”, obbliga il produttore e l’importatore a registrare, valutare e richiedere l’eventuale autorizzazione della sostanza prima di immetterla sul mercato. Questo obbligo vige per tutta la catena di approvvigionamento e produzione di sostanze e preparati chimici onde pervenire alla sicurezza chimica per la tutela della salute dei lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente.

 

Il Regolamento contiene inoltre disposizioni sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni tra produttori a monte ed a valle della catena produttiva.

 

Anche le autorità nazionali competenti dovranno svolgere compiti importanti che richiederanno loro competenze adeguate, soprattutto in materia di valutazione dei test e delle sostanze ed al fine di assicurare il necessario coordinamento con l’istituenda “Agenzia chimica europea” incaricata di gestire gli aspetti tecnici ed amministrativi del REACH.

 

 

Il Regolamento REACH rappresenta un importante quadro normativo in materia di sostanze chimiche e costituisce una delle più significative iniziative comunitarie sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente.

 

“Il CNEL condivide pienamente le finalità della nuova normativa, volta ad assicurare una maggiore protezione della salute e dell’ambiente attraverso una migliore conoscenza e gestione delle sostanze chimiche, anche nelle loro diverse combinazioni. In particolare il CNEL ritiene che l’adozione del REACH potrebbe avere ricadute positive su tutti i settori interessati per quanto riguarda la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico, nonché sulla sicurezza dei lavoratori e dei consumatori e sulla tutela della salute e non ostacolare la crescita e lo sviluppo”.

 

In questo quadro di riferimento il CNEL ritiene però indispensabile che siano affrontati con urgenza alcuni rilevanti nodi critici.

 

 

Sul piano internazionale
Il primo riguarda il rapporto tra REACH ed il sistema di regole del commercio mondiale.

 

Una delle ragioni che ha segnato il cammino dello sviluppo del nuovo Regolamento è infatti anche quella di arginare l’importazione di prodotti da Paesi terzi non rispondenti a ben specificate caratteristiche qualitative e di sicurezza. La nuova disciplina si applicherà infatti a tutte le sostanze chimiche non solo prodotte ma anche importate in Europa e a tutti i manufatti contenenti tali sostanze fabbricati ed importati nel territorio dell’UE, ponendo in capo agli importatori, nel caso di prodotti chimici e manufatti di produzione extraeuropea, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal Regolamento. Tuttavia, di fatto il Regolamento potrebbe portare ad un vantaggio competitivo dei manufatti di produzione extraeuropea importati nella UE a causa delle difficoltà di verificare, stante la vigente regolazione dei commerci internazionali, la conformità di questi manufatti, se non attraverso controlli alle dogane complessi e di difficile attuazione. Tutto potrebbe tradursi sul piano competitivo in una penalizzazione per i produttori con sede in Europa derivante dall’aumento dei costi per gli obblighi di registrazione e, nei casi previsti, di sostituzione.

 

 
È importante che venga istituito un sistema che possa garantire una maggiore sicurezza dei prodotti ma che, al tempo stesso, assicuri alle imprese idonee condizioni operative e competitive. In caso contrario i vantaggi ambientali e di salute pubblica in termini di attenta gestione e miglior conoscenza delle sostanze farebbero da contraltare svantaggi organizzativi a carico delle imprese e delle autorità pubbliche coinvolte.

 

 

In questo quadro il CNEL ritiene indispensabile che l’Unione Europea chieda l’apertura di una discussione in sede WTO sulla introduzione nel commercio internazionale di clausole sociali ed ambientali per definire livelli standard più elevati di tutela della salute e dell’ambiente, su tutta la catena della produzione e dell’utilizzo delle sostanze e preparati chimici.

 

Occorre altresì richiedere che l’Unione Europea si faccia promotrice in sede ONU dell’accelerazione attuativa del GHS (Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals) espressamente prevista al Cap. 19 dell’Agenda 21. Il CNEL ritiene infatti indispensabile l’introduzione, a livello mondiale, di un unico sistema di classificazione del rischio chimico globalmente armonizzato ed omogeneo anche dal punto di vista dell’etichettatura e ciò con la collaborazione di tutte le strutture e le Istituzioni che operano nell’ambito dell’ONU (UNEP, WHO, ecc…). Il CNEL auspica, al riguardo, una iniziativa specifica del Governo italiano nei confronti della Commissione e del Consiglio.

 

 
Sul piano nazionale
Sia nella fase di elaborazione della proposta del Regolamento che in quella di adozione, l’impegno profuso nella discussione, a livello europeo, ha portato numerose modifiche al testo iniziale. La più rilevante, rispetto alla struttura produttiva dell’Italia, fatta di piccole e medie imprese, è quella che introduce il principio OSOR, One Substance One Registration, che dà la possibilità a più imprese, lungo la catena produttiva e di approvvigionamento, di presentare un’unica registrazione della stessa sostanza compresi i test, e di costituire appositi Consorzi per condividere e ripartire equamente i costi. Malgrado questa indubbia positiva opportunità, il Regolamento presenta ancora numerosi punti critici per il sistema produttivo italiano.

 

 

In particolare deve essere prestata attenzione ai seguenti aspetti:
- aumento del costo delle sostanze chimiche derivante dalla registrazione e valutazione e aumento dei costi dovuti al sistema di gestione delle sostanze e preparati chimici in azienda;
- aumento dei costi di produzione nell’industria chimica e nei settori a valle dovuti alla necessità dell’adeguamento tecnologico ed alla sostituzione di alcune sostanze.

 

Al fine di evitare una perdita di competitività, il CNEL auspica che nella fase di introduzione del REACH siano previste disposizioni e strumenti che permettano, alle diverse parti interessate, di rispettare gli adempimenti previsti senza che i costi relativi costituiscano un fattore di minore competitività per l’industria europea ed italiana rispetto a quella mondiale. Il CNEL ritiene indispensabile la condivisione sociale, politica ed istituzionale degli obiettivi e degli strumenti delle politiche industriali da mettere in campo per sostenere la sfida competitiva che è di fronte al sistema Italia. Dagli obblighi e dai compiti che il Regolamento mette in capo alle imprese emerge già, ma va approfondita e precisata, una domanda articolata di servizi alle imprese stesse in tutti i settori interessati. In qualche caso settori industriali ed aree territoriali hanno preceduto il Governo nazionale nella definizione di temi, proposte e strumenti relativi alle politiche industriali.

 

 

È il caso del settore tessile con la costituzione dell’Osservatorio Nazionale per la valutazione dei rischi sulla salute connessi all’utilizzo, da parte dei consumatori, di alcuni prodotti.

 

Altro esempio è quello della Regione Lombardia dove imprese, sindacati e ONG hanno da tempo avviato un confronto.

 

Diventa oggi più che mai necessario integrare e sviluppare questa linea di intervento per sostenere, a livello nazionale, una politica industriale basata su una visione di lungo termine condivisa dall’industria, dai lavoratori e dalle istituzioni, capace di determinare le condizioni di sviluppo veramente sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale. Fino ad oggi, a differenza di altri stati membri, non c’è stata una sufficiente attenzione da parte dei Governi italiani che si sono succeduti agli effetti del REACH sul comparto industriale italiano e dunque sulle misure di politiche industriali da mettere in campo. L’obiettivo prioritario delle Istituzioni ai vari livelli dovrà essere quello di mantenere la competitività del sistema delle imprese e delle PMI in particolare.

 

 

Proposte
Il CNEL riconosce che nel corso della procedura legislativa comunitaria sono state introdotte notevoli modifiche al testo originariamente proposto dalla Commissione Europea, volte a semplificare e a rendere la normativa più facilmente applicabile. Tuttavia, a parere del CNEL, vanno messe in campo nella fase attuativa ulteriori strumenti e azioni specifiche per sostenere le imprese e le autorità competenti nella gestione degli obblighi derivanti dalla nuova normativa.

 

REACH e settori produttivi:
Occorre in primo luogo considerare i risvolti, anche indiretti, del REACH su tutti i settori produttivi. In particolare si dovranno tenere in considerazione gli scenari di quadro e le possibili ripercussioni sui settori utilizzatori di sostanze chimiche e sui produttori di manufatti, soprattutto di quelli che si trovano sempre più esposti alla concorrenza di Paesi extra UE.

 

 

Coordinamento delle norme:
Questo tema deve essere considerato attentamente in tutti i suoi aspetti, al fine di evitare una possibile sovrapposizione o persino contraddizione con la normativa verticale già in vigore (REACH, D.Lgs. 626/94, SDS, etc.) o attualmente in fase di revisione (come ad esempio quella sui rifiuti). Occorrerà al riguardo procedere all’abrogazione di tutte le norme oggi in essere che siano in contrasto con le nuove disposizioni.

 

Certezza delle procedure:
Dal punto di vista tecnico ed amministrativo è necessario semplificare le procedure inerenti l’attuazione del sistema, in particolare per quanto riguarda i compiti attribuiti sia ai produttori che agli utilizzatori di sostanze chimiche. In particolare, occorre intervenire sulla fase centrale del REACH, quella relativa alla registrazione delle sostanze, al fine di fissare certi criteri per l’individuazione delle sostanze prioritarie che man mano verranno sottoposte al REACH, definire in modo preciso il numero dei test da effettuare, e fissare chiare regole per lo scambio di informazioni tra le parti della catena produttiva e per la trasmissione dei dati all’Agenzia.

 

Si dovrà altresì da un lato prevedere disposizioni e strumenti per tutelare il segreto industriale e la confidenzialità dei dati più sensibili, dall’altro prevedere disposizioni che favoriscano l’eventuale sostituzione delle sostanze più pericolose, al fine di salvaguardare la capacità di innovazione delle imprese e la qualità e la sicurezza dei prodotti.

 

 

Iniziative specifiche a favore delle PMI:
Come indicato esplicitamente nel Regolamento, una particolare attenzione occorre rivolgere alle PMI anche attraverso azioni degli Stati membri. Il CNEL ritiene indispensabile che Istituzioni e parti interessate, procedano ai necessari approfondimenti sui diversi aspetti applicativi del REACH e mettano a punto strumenti e misure idonei in vista della fase di attuazione del Regolamento.

 

Sportello unico di REACH per le PMI:
Si segnala in particolare la necessità di prevedere particolari iniziative per assistere le PMI nello svolgimento dei test, 6 nell’attuazione delle misure più idonee per la gestione dei possibili rischi associati alle sostanze chimiche ed in generale per lo svolgimento dei numerosi compiti che il REACH affida alle imprese chimiche e manifatturiere europee. La struttura dello sportello dovrebbe accompagnare il sistema delle imprese minori fino alla fase delle modifiche di processo e di innovazione tecnologica.

 

 
Autorità nazionale competente:
Al riguardo il CNEL ritiene opportuno concentrare le diverse competenze in una unica Autorità referente nazionale dell’Agenzia europea, semplificando le procedure amministrative per la registrazione e la commercializzazione dei nuovi prodotti. Occorrerà poi definire i caratteri di terzietà dell’Agenzia, la sua struttura e l’insieme dei suoi compiti istituzionali a partire dalla strutturazione dei flussi informativi verso le imprese.

 

 

Ruolo delle parti sociali:
Istituzione del Comitato Permanente Consultivo delle Parti Sociali ( associazioni delle imprese e associazioni sindacali) presso L'Autorità Nazionale Competente, con il compito di:
- esprimere pareri e valutazioni sulle proposte e le iniziative dell’Autorità
- assumere iniziative, anche dirette, a sostegno del migliore funzionamento e della migliore efficacia del quadro delle iniziative a sostegno del successo del REACH.

 

Partecipazione:
Aspetto non secondario che riguarda la formalizzazione delle procedure e dei contenuti dei flussi informativi verso i lavoratori, i cittadini ed i consumatori. Misure finanziarie di sostegno: E’ indispensabile prevedere un piano poliennale di finanziamento per l’attuazione di REACH in Italia a partire dallo start up dell’Autorità Nazionale. In questo senso il CNEL auspica un rapido intervento del Governo e del Parlamento.

 

 

Censimento dei laboratori e delle strutture pubbliche e private:
L’operazione risulta propedeutica ad ogni serio intervento programmatorio, in quanto oggi si è in assenza di informazioni certe sulla consistenza quantitativa e qualitativa dei soggetti in grado di offrire i servizi richiesti. Il censimento consentirà anche di realizzare in modo idoneo la formulazione delle regole dell’accreditamento dei diversi soggetti.

 

Regolazione del mercato dei servizi:
l’apertura di un nuovo mercato dei servizi alle imprese implica la necessità di una regolazione a partire dalle questioni relative all’accreditamento dei soggetti e delle strutture.

 

 

 

*Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro -CNEL- è previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana che, all'art. 99 lo definisce: "Organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge".

 

 

Il CNEL è composto da centoventuno consiglieri: dodici esperti, scelti fra qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica; quarantaquattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti, del settore pubblico e privato, diciotto rappresentanti del lavoro autonomo, trentasette rappresentanti delle imprese e da dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato.

 

 

 

Link al documento Osservazioni e proposte sul regolamento di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH) (file PDF 26 kb) del 25 gennaio 2007.


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