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Commissione Consultiva: il rischio chimico e i valori di riferimento

Commissione Consultiva: il rischio chimico e i valori di riferimento
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

13/06/2013

Come affrontare la valutazione del rischio chimico in rapporto alle ricadute dei regolamenti europei REACH e CLP, alle misurazioni degli agenti chimici e alla presenza sia di Valori Limite di Esposizione Professionale che di valori DNEL e DMEL.

Roma, 13 Giu – Le modalità ed i criteri per effettuare la valutazione del rischio chimico non hanno subito variazioni a seguito dell’emanazione dei regolamenti europei REACH ( Regolamento 1907/2006e CLP ( Regolamento 1272/2008). Ricordando – come sottolinea la Commissione Consultiva – che “l’attività lavorativa ha inizio dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi ed all’attuazione delle conseguenti misure di prevenzione”, il Regolamento REACH non pregiudica l’applicazione della normativa di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Di fronte a attività che comportano la presenza di agenti chimici pericolosi è necessario “predisporre, preventivamente, la relativa valutazione dei rischi e l’attuazione delle misure e dei principi generali per la prevenzione dei rischi”.
 
Il tema della valutazione del rischio chimico e delle ricadute dei regolamenti europei è affrontato da un documento del 28 novembre 2012 elaborato dalla Commissione Consultiva Permanente: “ Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I ‘Protezione da Agenti Chimici’ e Capo II ‘Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni’), alla luce delle ricadute del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all’Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza)”.
 
Dopo aver presentato i sistemi classificativi e le novità apportate dalle  schede di dati di sicurezza (SDS), ci soffermiamo brevemente sui criteri e metodi per la valutazione con riferimento a diversi valori: VLEPDNEL e DMEL.
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Il documento sottolinea che il datore di lavoro, “attraverso la valutazione dei rischi, deve anche dimostrare che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente nel luogo di lavoro, vi sia o meno un ‘rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute’ dei lavoratori”. E quando il datore, a seguito della valutazione del rischio, individua un “rischio superiore all’irrilevante per la salute e/o basso per la sicurezza”, provvede affinché siano adottate misure specifiche di prevenzione e protezione, misure in caso di incidenti o di emergenza, sorveglianza sanitaria, cartelle sanitarie e di rischio e, “quando sussista l’obbligo delle misurazioni dell'esposizione inalatoria e dei rapporti di prova, copia del relativo resoconto”.
 
Veniamo ai Valori Limite di Esposizione Professionale (VLEP).
Il documento ci ricorda che “il VLEP, se non diversamente specificato, è il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento”. E nella normativa vigente i VLEP costituiscono “uno tra gli elementi da tenere in considerazione nella valutazione dei rischi” (art. 223, D.Lgs. 81/2008). Tanto che l’elenco dei VLEP – la cui determinazione è “conseguente alla pubblicazione delle direttive sugliOccupational Exposure Limit Values (OELVs) europei” - è riportato nell’Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008 e “sarà oggetto di aggiornamento a seguito del recepimento delle specifiche direttive”.
 
Sempre nel Testo Unico, all’art. 225, “vengono introdotte le misurazioni dell’agente chimico quale compito per il datore di lavoro che abbia classificato il rischio come non irrilevante per la salute a meno che non si possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di adeguati livelli di protezione per la salute del lavoratore”. Va tuttavia sottolineato “che in linea prettamente giuridica, un tassativo obbligo a misurare l’esposizione ad agenti chimici non permane nemmeno nelle situazioni al di sopra del rischio irrilevante per la salute”.
 
Lemetodiche standardizzate con cui effettuare le misurazioni sono riportate, sia pur in modo indicativo, nell’Allegato XLI del D.Lgs. 81/2008 e riguardano le norme UNI-EN della serie “Atmosfera in ambiente di lavoro”.
 
Il documento della Commissione Consultiva indica che il datore di lavoro potrà effettuare la misurazione:
- “per dimostrare il rispetto del VLEP;
- ogni volta che sono modificate le condizioni che possono far variare l’esposizione all’ agente chimico (quantità, modalità d’uso, modifiche di tecnologie ed impianti ….);
- periodicamente per controllare l’esposizione dei lavoratori;
- per verificare l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione specifiche messe in atto”.
E nel corso della esecuzione delle misurazioni di esposizioni per via inalatoria “la norma generale di riferimento è la UNI-EN 689:1997”, norma che contiene: un metodo per la valutazione dell’esposizione, una strategia di misurazione, una procedura di misurazione, procedure per valutare l’esposizione misurata nei confronti di un valore limite, un criterio per stabilire modalità e periodicità delle misurazioni di controllo.
Per utilizzare le misurazioni per la valutazione dell’esposizione “occorre disporre di un sistema di valori limite”. In questo senso il documento riporta uno schema di riferimento che è “auspicabile adottare”, circa le fonti dalle quali è possibile desumere i valori limite di esposizione professionale da rispettare.
 
In ogni caso “si ribadisce che un corretto approccio prevede che le misurazioni dell’agente chimico vadano effettuate successivamente all’adozione delle misure di prevenzione e protezione generali. In questo contesto le misurazioni sono la tappa finale di verifica di un processo di riduzione del rischio e del mantenimento in essere nel tempo delle condizioni che hanno portato a tale riduzione (misurazioni periodiche)”.
 
Ci soffermiamo ora brevemente sul significato dei Derived No-Effect Level (DNEL) e Derived Minimal Effect Level (DMEL).
 
Con riferimento al Regolamento REACH, nella rapporto sulla sicurezza chimica (CSR), presentato dal soggetto che ha registrato la sostanza o la miscela, “sono riportati i DNEL/DMEL che sono i valori di riferimento adottati nell’ambito della valutazione della sicurezza chimica: le esposizioni stimate per ciascuno scenario di esposizione previsto, anche tramite l’utilizzo di modelli matematici, sono confrontate con tali valori di riferimento”.
Dunquenel realizzare la valutazione del rischio, il datore di lavoro potrebbe confrontarsi sia con i valori limite di esposizione già descritti (OELVs/VLEP/TLV-ACGIH), “sia con i DNEL/DMEL indicati nelle eSDS, i quali, per la differente finalità e metodologia di elaborazione, non risultano paragonabili tra loro. I DNEL/DMEL sono generati per essere utilizzati come parametro di riferimento nei modelli matematici di previsione delle esposizioni (es. ECETOC TRA)”. In ogni caso “nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di regolamentazione delle sostanze chimiche, si dovranno tenere in considerazione sia i valori previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sia, se presenti, i valori di DNEL/DMEL in relazione agli scenari di esposizione previsti nella eSDS”.
 
Concludiamo l’articolo riportando “le differenti situazioni che il datore di lavoro potrebbe incontrare:
- “la sostanza ha un VLEP nazionale riportato al punto 8 della SDS (e presente nell’Allegato XXXVIII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.): il VLEP è obbligatorio per Legge. I livelli di esposizione eventualmente misurati sono confrontati con tale VLEP;
- la sostanza ha sia un VLEP nazionale, riportato al punto 8 della SDS, sia uno o più DNEL/DMEL, riportati sempre al punto 8 della SDS, in relazione agli scenari di esposizione: il VLEP è obbligatorio per Legge. I livelli di esposizione eventualmente misurati sono confrontati con tale VLEP. Il datore di lavoro si attiene inoltre alle misure di gestione del rischio riportate nello/negli scenari di esposizione pertinenti alla sua attività e, così facendo, opera in presunzione di conformità al DNEL/DMEL utilizzato dal soggetto registrante per la CSA (Valutazione della sicurezza chimica) della sostanza;
- la sostanza non ha un VLEP ma solo uno o più DNEL/DMEL: il datore di lavoro considera l’eventuale esistenza di OELVs definiti a livello europeo non ancora recepiti nella normativa nazionale oppure valori limite di Enti di indiscusso rilievo (es. ACGIH). In ogni caso il datore di lavoro si attiene alle misure di gestione del rischio riportate nello/negli scenari di esposizione pertinenti alla sua attività e, così facendo, opera in presunzione di conformità al DNEL/DMEL utilizzato dal soggetto registrante per la CSA della sostanza. I livelli di esposizione eventualmente misurati non sono confrontabili con tali DNEL/DMEL;
- la sostanza non ha alcun valore di riferimento: il datore di lavoro, applicando comunque le misure generali di tutela, adotta, in via precauzionale, anche le misure specifiche più restrittive previste all’Art. 224 e, ove necessario, all’Art. 225 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”.
 
Senza dimenticare che la CSA (valutazione della sicurezza chimica), prevista nel Regolamento REACH, “non può essere in alcun modo impiegata dal datore di lavoro come valutazione sostitutiva del rischio chimico ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008”.
 
 
 
 
 
 
RTM
 
 


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